In breve

  • La Corte costituzionale ha respinto, in quanto inammissibile, la questione con cui due pensionati chiedevano che la riduzione di 2 anni dell’età pensionabile prevista per chi ha abitato in zone con inquinamento residuo si applicasse anche alla pensione di vecchiaia, e non soltanto alla pensione anticipata parziale.
  • Inammissibile non significa conforme alla Costituzione. La Corte non ha convalidato il testo, ma ha constatato che la richiesta comportava l’integrazione della legge con un nuovo caso di riduzione dell’età, cosa che spetta esclusivamente al Parlamento e non al giudice costituzionale.
  • Chi è interessato: le persone con cause pendenti fondate sull’art. 65, comma 5, della legge n. 263/2010. Il testo non esiste più nella legge di oggi, perché la legge n. 360/2023 non ha ripreso il beneficio per le zone inquinate. La sentenza è definitiva e generalmente vincolante dal 24 luglio 2026.
Atto: Sentenza CCR n. 699/2025
Pubblicato: Gazzetta Ufficiale della Romania (Monitorul Oficial) n. 605 del 24 luglio 2026
Entrata in vigore: 24 luglio 2026

La riduzione di 2 anni dell’età pensionabile per chi ha vissuto decenni accanto a combinati industriali e miniere non può essere estesa dai giudici alla pensione di vecchiaia. La Corte costituzionale ha respinto in quanto inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata da Lidia Mihaela Dumitru e da Zorinel Pașa, in due procedimenti della Corte d’appello di Ploiești e del Tribunale di Prahova, con la motivazione che l’estensione richiesta equivarrebbe a integrare la legge, ossia a esercitare una prerogativa del Parlamento. È l’ennesima richiesta di riscrittura delle regole pensionistiche respinta dalla Corte, dopo che questa aveva già confermato la regola di ricalcolo per chi è andato in pensione prima del 2011. La sentenza n. 699 del 4 dicembre 2025 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 605 del 24 luglio 2026.

Il testo in discussione è uno dei più concreti della vecchia legge sulle pensioni. L’art. 65, comma 5, della legge n. 263/2010 elencava nominativamente le città e i comuni colpiti dall’inquinamento residuo prodotto dall’estrazione e dalla combustione del carbone, dalla lavorazione dei minerali di uranio, dalla metallurgia dei metalli non ferrosi o dalla raffinazione del petrolio solforoso, da Baia Mare, Copșa Mică e Zlatna fino a Rovinari, Motru, Năvodari o Săvinești. Chi vi aveva abitato almeno 30 anni, oppure entro un raggio di 8 chilometri dal sito contaminato, beneficiava della riduzione di 2 anni dell’età pensionabile ordinaria, senza la penalizzazione (coefficiente di riduzione) applicata di regola alla pensione anticipata parziale.

Il malcontento dei due autori nasceva da un limite di questo beneficio. La riduzione operava soltanto sulla pensione anticipata parziale e non sulla pensione di vecchiaia, benché la condizione sostanziale, la lunga residenza nella zona inquinata, sia la stessa. Essi hanno sostenuto che l’esposizione alle sostanze nocive aveva colpito allo stesso modo tutti gli abitanti della città, indipendentemente dalla categoria di pensione richiesta, e hanno invocato gli articoli 4 e 16 della Costituzione, sull’uguaglianza, l’art. 34, sul diritto alla tutela della salute, l’art. 35, sul diritto a un ambiente sano, e l’art. 47, sul tenore di vita.

Entrambi i giudici rimettenti hanno ritenuto la questione infondata e il Pubblico ministero ne ha chiesto il rigetto, richiamando la sentenza n. 123 del 27 febbraio 2025. I presidenti delle due Camere del Parlamento, il Governo e l’Avvocato del Popolo non hanno trasmesso alcun punto di vista.

Gli effetti che produce

Il primo effetto è il più importante e il più facile da fraintendere. Una pronuncia di inammissibilità non è una convalida. La Corte non ha affermato che l’art. 65, comma 5, della legge n. 263/2010 è conforme alla Costituzione, ma che non può esaminare nel merito una censura con cui le si chiede, in realtà, di aggiungere qualcosa alla legge. La differenza conta per chiunque voglia riaprire la discussione: il merito resta, formalmente, non deciso.

Il secondo effetto è processuale. La sentenza è definitiva e generalmente vincolante dalla pubblicazione e la stessa questione non può più essere sollevata, ai sensi dell’art. 29, comma 3, della legge n. 47/1992. I due procedimenti, uno avente a oggetto la trasformazione della pensione anticipata parziale in pensione di vecchiaia, l’altro il riconoscimento della pensione di vecchiaia, proseguono senza questo argomento.

Il terzo effetto riguarda la ragione del rifiuto ed è utile al di là del caso concreto. La Corte ha precisato, richiamando l’art. 2, comma 3, della legge n. 47/1992, che si pronuncia soltanto sulla legittimità costituzionale degli atti normativi per i quali è stata investita, senza poter modificare o integrare le disposizioni sottoposte al controllo. Estendere un beneficio da una categoria di pensione a un’altra spetta esclusivamente al legislatore, secondo l’art. 47, comma 2, e l’art. 61, comma 1, della Costituzione.

Il quarto effetto è la spiegazione di merito che la Corte riprende dalla sentenza n. 123 del 27 febbraio 2025 e che chiarisce perché le due pensioni non sono situazioni identiche. Nella pensione di vecchiaia rientrano nel calcolo del periodo contributivo completo anche i periodi assimilati previsti dall’art. 49 della legge n. 263/2010, il richiedente deve avere l’età pensionabile ordinaria e questa può essere ridotta ai sensi degli articoli 55-61 per una molteplicità di situazioni. Nella pensione anticipata parziale i periodi assimilati non si computano, ma si può uscire fino a 5 anni prima, con una penalizzazione dalla quale l’art. 65, comma 5, esentava proprio gli abitanti delle zone inquinate.

Il quinto effetto è la qualificazione giuridica del testo, formulata esplicitamente dalla Corte: l’art. 65, comma 5, non disciplinava un caso di riduzione dell’età pensionabile di legge, ma soltanto un’esenzione dalla penalizzazione. Nella pensione di vecchiaia non esiste penalizzazione, perché il pensionato soddisfa già sia il periodo contributivo completo sia l’età pensionabile ordinaria, quindi una regola analoga non avrebbe avuto ragione d’essere.

Il confine tra ciò che il giudice decide e ciò che resta ad altri è stato tracciato di nuovo, su un altro capitolo della legge sulle pensioni. In una sentenza pubblicata il 23 settembre 2026 la Corte ha risposto che un posto di lavoro non può essere inquadrato in condizioni speciali con una pronuncia del giudice, ma soltanto attraverso la procedura amministrativa avviata dal datore di lavoro.

Che cosa cambia rispetto a prima

Il cambiamento più grande non viene dalla sentenza, ma dalla nuova legge sulle pensioni, e va detto con chiarezza: il beneficio di cui si discute qui non esiste più. La legge n. 263/2010 è stata abrogata dall’art. 168, comma 1, lettera a), della legge n. 360/2023 sul sistema pubblico di pensioni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 1089 del 4 dicembre 2023 e applicabile dal 1° settembre 2024. Abbiamo esaminato il testo consolidato della legge n. 360/2023, con i suoi 176 articoli: non contiene alcun riferimento all’inquinamento, all’inquinamento residuo o a una qualsiasi delle località elencate nel vecchio art. 65, comma 5.

In altre parole, la riduzione di 2 anni per gli abitanti delle zone inquinate non è stata estesa, come chiedevano gli autori della questione, ma è scomparsa del tutto insieme alla vecchia legge. La discussione resta rilevante solo per le domande di pensione e per i procedimenti aperti sotto la legge precedente, dove il testo continua a produrre effetti.

La Corte si è comunque pronunciata su un testo abrogato, e non si tratta di una svista. La regola deriva dalla sentenza n. 766 del 15 giugno 2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 549 del 3 agosto 2011: una norma non più in vigore può essere sottoposta al controllo di legittimità costituzionale finché da essa dipende la decisione di una causa pendente.

Un secondo punto di riferimento per il contesto è la legge n. 207/2020, che ha modificato il comma 5 dell’art. 65 e da cui partiva una parte della censura. Gli autori sostenevano che fosse discriminatorio applicare la nuova formulazione solo alle pensioni liquidate dopo la sua entrata in vigore e non anche a quelle già in pagamento. La Corte d’appello di Ploiești aveva risposto, nel proprio punto di vista, che questa è proprio l’esigenza posta dall’art. 15, comma 2, della Costituzione, secondo cui la legge dispone solo per il futuro.

In Parlamento esistono proposte di reintroduzione della riduzione per le zone inquinate, motivate con la speranza di vita più bassa in queste località. Finché restano proposte, la situazione giuridica è quella descritta sopra.

Vantaggi e svantaggi

Che cosa migliora

  • Chiarisce il confine tra il controllo di legittimità costituzionale e l’attività legislativa, in una materia in cui le richieste di estensione di un beneficio sono frequenti.
  • Spiega, in termini comprensibili a chiunque, perché la pensione anticipata parziale e la pensione di vecchiaia non erano situazioni identiche: una prevede una penalizzazione, l’altra no, e il testo in discussione era un’esenzione dalla penalizzazione, non una riduzione di età.
  • Non chiude il dibattito nel merito. Trattandosi di una pronuncia di inammissibilità, non accerta la conformità del testo alla Costituzione e quindi non crea un precedente capace di bloccare un’eventuale nuova disciplina.
  • Conferma ancora una volta che una norma abrogata può essere verificata sul piano costituzionale finché da essa dipende la decisione di una causa in corso, il che tutela chi si trova stretto tra due leggi.

Che cosa resta un problema

  • Per i due autori il risultato è la perdita dell’unico argomento costituzionale dei loro fascicoli, dopo un’attesa di quasi quattro anni dalla rimessione.
  • La disuguaglianza denunciata resta indecisa. La Corte non dice se la differenza di trattamento fosse giustificata o meno, ma soltanto che non spetta a lei correggerla.
  • Sotto la nuova legge il problema si è spostato da una disuguaglianza tra categorie di pensione alla scomparsa completa del beneficio per gli abitanti delle zone inquinate.
  • La distanza tra la pronuncia e la pubblicazione è considerevole. La sentenza è stata emessa il 4 dicembre 2025 ed è arrivata nella Gazzetta Ufficiale della Romania solo il 24 luglio 2026, quindi i suoi effetti generali si sono prodotti con oltre sette mesi di ritardo.
  • L’elenco nominativo di località del vecchio testo lasciava comunque fuori zone altrettanto colpite, e la sentenza non tocca affatto questo problema di fondo.

Consigli pratici

  1. Verificate anzitutto sotto quale legge vi è stata liquidata o avete chiesto la pensione. Se la domanda è stata presentata dal 1° settembre 2024, si applica la legge n. 360/2023, che non contiene più alcun beneficio legato alle zone inquinate, quindi la questione trattata in questa sentenza non vi riguarda.
  2. Se avete una causa pendente fondata sull’art. 65, comma 5, della legge n. 263/2010, chiedete al vostro avvocato di verificare se la vostra tesi si fondava esclusivamente sull’illegittimità costituzionale. L’argomento non può più essere riproposto e la difesa va spostata sui fatti, per esempio sulla prova del periodo di residenza.
  3. Se avete effettivamente beneficiato della riduzione di 2 anni sulla pensione anticipata parziale sotto la vecchia legge, il diritto già riconosciuto non è toccato da questa sentenza. Essa riguarda solo la richiesta di estensione a un’altra categoria di pensione.
  4. Conservate le prove di residenza relative ai 30 anni, cioè certificati del comune, atti di proprietà, contratti di locazione o estratti del registro agricolo. Restano utili se il Parlamento reintrodurrà il beneficio, come è già stato proposto.
  5. Non confondete questo beneficio con le riduzioni di età per condizioni di lavoro particolari o speciali, né con quelle per grado di disabilità. Queste hanno fondamenti propri, si concedono in base ad altri criteri ed esistono anche nella legge attuale.
  6. Se abitate in una delle località elencate nel vecchio testo e vi state avvicinando alla pensione, chiedete alla Cassa pensioni una simulazione scritta. È l’unico modo per vedere nero su bianco quali riduzioni di età vi si applicano nella forma attuale della legge.

Domande frequenti

Che cosa ha deciso, in concreto, la Corte costituzionale?
Ha respinto in quanto inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 65, comma 5, della legge n. 263/2010, sollevata da Lidia Mihaela Dumitru nel fascicolo n. 187/105/2021 della Corte d’appello di Ploiești e da Zorinel Pașa nel fascicolo n. 680/105/2022 del Tribunale di Prahova. La decisione è stata presa all’unanimità.
Perché inammissibile e non infondata?
Perché gli autori chiedevano, in realtà, l’integrazione della legge con un nuovo caso di riduzione dell’età pensionabile, applicabile alla pensione di vecchiaia. La Corte si pronuncia soltanto sulla legittimità costituzionale dei testi per i quali è stata investita, senza poterli modificare o integrare, ai sensi dell’art. 2, comma 3, della legge n. 47/1992. L’integrazione spetta al Parlamento.
Significa che il testo è stato dichiarato conforme alla Costituzione?
No. Una pronuncia di inammissibilità arresta l’esame prima del merito, quindi la Corte non ha confermato né smentito la legittimità costituzionale dell’art. 65, comma 5. È una distinzione importante, perché un rigetto per infondatezza avrebbe significato esattamente il contrario.
Posso ancora chiedere la riduzione di 2 anni perché ho abitato in una zona inquinata?
No, se andate in pensione sotto la legge attuale. La legge n. 263/2010 è stata abrogata dalla legge n. 360/2023, applicabile dal 1° settembre 2024, e la nuova legge non contiene alcuna disposizione sull’inquinamento residuo o sulle località elencate in precedenza. Il beneficio può essere fatto valere solo nei rapporti giuridici ancora regolati dalla legge precedente.
Qual era la differenza tra le due categorie di pensione riguardo a questo beneficio?
La pensione anticipata parziale si poteva ottenere fino a 5 anni prima dell’età pensionabile ordinaria, ma con una penalizzazione, e l’art. 65, comma 5, esentava dalla penalizzazione chi aveva abitato 30 anni nelle località elencate. La pensione di vecchiaia non prevede penalizzazione, perché presuppone il periodo contributivo completo e l’età pensionabile ordinaria già raggiunti, quindi non c’era nulla da cui essere esentati.
Quali erano le località interessate dal vecchio testo?
Baia Mare, Călărași, Copșa Mică, Drobeta-Turnu Severin, Slatina, Târgu Mureș, Târnăveni e Turnu Măgurele, oltre a decine di località elencate per distretto, tra cui Zlatna e Roșia Montană ad Alba, Anina e Moldova Nouă a Caraș-Severin, Motru, Rovinari e Turceni a Gorj, Petrila, Lupeni e Hunedoara a Hunedoara, Năvodari a Constanța, Brazi e Ploiești a Prahova, Săvinești a Neamț. Il beneficio si applicava anche entro un raggio di 8 chilometri dal sito contaminato.
Come si può correggere la situazione?
Solo per legge. La Corte ha detto esplicitamente che la determinazione delle condizioni di concessione delle pensioni spetta al legislatore, secondo l’art. 47, comma 2, e l’art. 61, comma 1, della Costituzione. In Parlamento sono state depositate proposte di reintroduzione della riduzione per le zone inquinate, ma fino alla loro approvazione la situazione resta quella prevista dalla legge in vigore.
Da quando produce effetti la sentenza?
Dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Romania, cioè dal 24 luglio 2026. Ai sensi dell’art. 147, comma 4, della Costituzione, le sentenze della Corte costituzionale sono generalmente vincolanti dalla data di pubblicazione e hanno efficacia solo per il futuro.

Testo originale dell’atto normativo

Il testo che segue è riprodotto in rumeno, la forma ufficiale di pubblicazione.

Il testo integrale, nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania

Gazzetta Ufficiale della Romania n. 605 del 24 luglio 2026 16 pagine PDF, 123 KB l'atto inizia a pagina 2

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Questo articolo ha carattere puramente informativo e non costituisce consulenza legale. Per situazioni specifiche, consultare un avvocato o un consulente fiscale autorizzato.