In breve

  • Gli ospedali e le amministrazioni che vogliono fondi statali per consolidare edifici a rischio sismico hanno ora un termine chiaro: il 31 dicembre 2026. Entro tale data devono sia entrare nell’elenco degli obiettivi proposti al finanziamento sia firmare il contratto di finanziamento con il ministero. Gli obiettivi rimasti senza contratto firmato vengono eliminati dall’elenco.
  • Il programma di consolidamento degli ospedali si svolge fino al 2028, mentre il programma di perizia degli edifici pubblici della sanità e dell’istruzione fino al 2027. I contratti possono essere prorogati con atto aggiuntivo, al massimo di 2 anni per il consolidamento e di 1 anno per la perizia.
  • Per i beneficiari compaiono due nuovi obblighi: una targa permanente installata sulla facciata dell’edificio consolidato entro 2 mesi dal collaudo e una dichiarazione sostitutiva presentata ogni anno, entro il 31 gennaio, per 5 anni, con cui si conferma che l’edificio ha mantenuto la propria destinazione.
Atto: Ordine MDLPA n. 713/2026
Pubblicato: G.U. n. 558 del 7 luglio 2026
In vigore dal: 7 luglio 2026

Chi vuole fondi statali per consolidare un ospedale a rischio sismico ha ormai una data in calendario da cui dipende tutto: il 31 dicembre 2026. Con l’Ordine n. 713/2026 il Ministero dello Sviluppo, dei Lavori Pubblici e dell’Amministrazione ha riscritto le norme metodologiche del Programma nazionale di investimenti per il consolidamento degli ospedali «Mihail Cantacuzino» e del Programma nazionale di perizia degli edifici pubblici a rischio sismico dei sistemi sanitario e dell’istruzione. È il secondo intervento del ministero in questa estate nell’ambito degli edifici a rischio sismico, dopo quello con cui i palazzi danneggiati dalle esplosioni sono stati inseriti nel programma di consolidamento.

Le modifiche non cambiano chi può chiedere i fondi né per che cosa. Cambiano il ritmo: introducono termini perentori dove prima la procedura si trascinava senza fine, precisano come si calcola l’importo finanziato e aggiungono due obblighi di trasparenza che seguono il beneficiario per cinque anni dopo la fine dei lavori.

Gli effetti che produce

Il cambiamento più importante è l’introduzione di un doppio termine che taglia in due la procedura di accesso al programma. Da un lato, l’inserimento di un obiettivo di investimento nell’elenco di quelli proposti al finanziamento è possibile soltanto fino al 31 dicembre 2026. Dall’altro, i contratti di finanziamento tra beneficiari e ministero devono essere conclusi al più tardi entro la stessa data. La conseguenza è esplicita nel testo: se alla scadenza del termine nell’elenco restano obiettivi per i quali non è stato firmato alcun contratto, tali obiettivi vengono eliminati dall’elenco. La regola si applica allo stesso modo in entrambi i programmi, sia al consolidamento degli ospedali (articoli 13 e 17 delle norme) sia alla perizia degli edifici pubblici (articoli 31 e 33).

La durata dei due programmi è ora scritta nero su bianco, con anni diversi. Il programma di investimenti per il consolidamento degli ospedali si svolge nel periodo 2023-2028. Il programma nazionale di perizia si svolge nel periodo 2023-2027. La differenza si riflette anche nella possibilità di prorogare i contratti: per il consolidamento la durata può aumentare al massimo di 2 anni in casi giustificati, senza superare il 31 dicembre 2028; per la perizia, al massimo di 1 anno, senza superare il 31 dicembre 2027. In entrambi i casi la proroga avviene con atto aggiuntivo e dipende dagli stanziamenti di bilancio approvati annualmente a questo scopo, cioè non è un diritto del beneficiario ma una possibilità condizionata dai fondi.

L’ordine chiarisce anche come si arriva alla somma messa a disposizione dallo Stato. Il valore del finanziamento tramite il programma si determina moltiplicando il costo unitario per metro quadrato di superficie lorda, approvato con ordine del ministro, per la superficie lorda dell’ospedale indicata nella relazione di perizia tecnica. Al risultato della moltiplicazione si applica un margine di bilancio del 25%. Il valore complessivo dell’obiettivo si ottiene aggiungendo a tale somma le spese non finanziate dal programma. La formula era già prevista nell’ordinanza d’urgenza, ma ora viene esplicitata nelle norme di attuazione, il che riduce il margine di interpretazione a livello di pratiche.

Quanto un investimento sanitario possa allontanarsi dal valore approvato alla partenza si vede dalle decisioni di riapprovazione degli indicatori: l’edificio di Pneumologia di Miercurea-Ciuc entra in un pacchetto di tre obiettivi con 271 milioni di lei sopra i computi metrici iniziali.

Un secondo chiarimento riguarda l’ordine con cui il ministero esamina le pratiche: i documenti sono verificati sul piano amministrativo e centralizzati secondo l’ordine cronologico di protocollo. Le difformità riscontrate nell’analisi di conformità amministrativa sono comunicate ai beneficiari con motivazione, e questi hanno l’obbligo di integrare, correggere o rivedere i documenti e ritrasmetterli. Inoltre, il termine di 30 giorni previsto dall’articolo 22, comma (1), delle norme decorre dalla data di trasmissione e protocollazione della comunicazione presso il beneficiario, non dalla data in cui il ministero l’ha emessa. Lo stesso ministero ha fissato a settembre 2026 il modo in cui il pericolo si misura: dall’11 ottobre 2026 le carte di rischio sismico si redigono con una metodologia unica in tutto il Paese, per aree di qualche centinaio di abitazioni.

I termini di consolidamento non sono l’unico calendario che gli ospedali devono tenere d’occhio. Il 23 settembre 2026 è cominciato anche il terzo ciclo di accreditamento, e l’elenco dei requisiti dell’Autorità nazionale per la gestione della qualità in sanità (ANMCS) è arrivato a 433 voci, dall’evidenza dei sistemi di intelligenza artificiale fino al piano di riduzione delle emissioni di carbonio.

Che cosa cambia rispetto a prima

Fino a questo ordine, le norme metodologiche approvate con l’Ordine MDLPA n. 1.322/2023 non contenevano alcun termine per l’inserimento degli obiettivi nell’elenco né per la firma dei contratti di finanziamento. Un obiettivo poteva restare in elenco senza arrivare mai al contratto, bloccando in teoria un posto. Ora l’elenco si ripulisce automaticamente il 31 dicembre 2026.

Il secondo elemento del tutto nuovo è la targa permanente. L’articolo 241, introdotto da questo ordine, obbliga i beneficiari, dopo il completamento e il collaudo degli obiettivi finanziati dal programma, a installare targhe permanenti sugli edifici consolidati, «con cui si assicurano la trasparenza e l’informazione del pubblico sugli interventi realizzati». I requisiti sono insolitamente dettagliati per una norma metodologica: la targa si installa entro 2 mesi dal collaudo a fine lavori e resta in opera almeno 3 anni dall’installazione oppure, a scelta del beneficiario, in modo permanente. Va installata obbligatoriamente all’accesso principale dell’edificio, sulla facciata principale, a sinistra o a destra dell’ingresso principale, a un’altezza di circa 1,80 metri misurata dalla quota del marciapiede finito all’asse mediano della targa, fissata in modo rigido e permanente al supporto costruttivo della facciata. Forma, dimensioni e materiali sono stabiliti in un allegato nuovo (allegato n. 9 alle norme), riprodotto in facsimile nella Gazzetta Ufficiale della Romania (Monitorul Oficial), con due varianti: targa orizzontale e targa verticale. All’interno del logo si riporta l’anno di completamento e collaudo dei lavori di consolidamento.

Il terzo elemento nuovo è il monitoraggio dopo il collaudo. L’articolo 21 riceve un comma (7) che obbliga i beneficiari che hanno depositato verbali di collaudo a fine lavori a caricare ogni anno sulla piattaforma digitale una dichiarazione sostitutiva. La dichiarazione conferma il rispetto degli obblighi previsti dall’articolo 15, comma (4), dell’ordinanza d’urgenza, cioè, in sostanza, il mantenimento della destinazione dell’edificio. Si presenta a partire dal primo anno successivo alla trasmissione del verbale di collaudo e fino alla scadenza del periodo di 5 anni, entro la fine del mese di gennaio dell’anno in corso, per l’anno precedente. Il modello di dichiarazione è il nuovo allegato n. 8 alle norme e richiede obbligatoriamente sia il parere o l’autorizzazione di esercizio sia materiale fotografico «chiaro e pertinente» che attesti l’adempimento degli obblighi assunti.

Infine, una modifica tecnica dagli effetti pratici: il nuovo articolo 421 stabilisce che i termini previsti dalle norme si calcolano ai sensi degli articoli 2.552 e 2.553 del Codice civile. Prima il metodo di calcolo non era precisato, il che lasciava spazio a contestazioni sui giorni iniziali e finali. Questo tipo di precisazione segue la stessa logica di la legge che ha consentito il collaudo a fasi delle opere pubbliche: lo Stato cerca di eliminare le ambiguità procedurali che bloccano i cantieri.

Vantaggi e svantaggi

Che cosa migliora

  • Il termine del 31 dicembre 2026 costringe a sbloccare le pratiche che restano in elenco senza avanzare verso il contratto e libera il programma dagli obiettivi fantasma.
  • La formula di calcolo del finanziamento è ora esplicita nelle norme di attuazione (costo unitario al metro quadrato, moltiplicato per la superficie della relazione di perizia, più il margine del 25%), quindi il beneficiario può stimare da sé l’importo prima di presentare la domanda.
  • La verifica secondo l’ordine cronologico di protocollo è una regola semplice e verificabile, che riduce lo spazio per trattamenti preferenziali.
  • La targa permanente rende visibile sul territorio un investimento pubblico che altrimenti nessuno riuscirebbe più a identificare a lavori conclusi.
  • La dichiarazione annuale per 5 anni, accompagnata obbligatoriamente da fotografie e dall’autorizzazione di esercizio, scoraggia il cambio silenzioso di destinazione di un edificio consolidato con fondi pubblici.
  • Precisare che il termine di 30 giorni decorre dalla protocollazione della comunicazione presso il beneficiario elimina una classica fonte di conflitto tra ministero e beneficiari.

Che cosa resta un problema

  • Il termine unico del 31 dicembre 2026, sia per l’inserimento in elenco sia per la firma del contratto, non lascia praticamente tempo tra le due fasi: un obiettivo ammesso in elenco a dicembre 2026 dovrebbe firmare il contratto negli stessi giorni.
  • L’eliminazione automatica dall’elenco degli obiettivi senza contratto firmato non tiene conto di chi ha causato il ritardo. Una pratica bloccata nelle verifiche amministrative del ministero si perde esattamente come una trascurata dal beneficiario.
  • La proroga dei contratti resta condizionata dagli «stanziamenti di bilancio approvati annualmente», quindi un ospedale con lavori in corso può restare senza finanziamento senza che l’ordine preveda alcuna soluzione di riserva.
  • L’allegato con il modello di targa è riprodotto in facsimile, come immagine e non come testo, e i beneficiari dipenderanno dalla scansione della Gazzetta Ufficiale della Romania per riprodurne correttamente forma e dimensioni.
  • Il programma di perizia si chiude nel 2027, un anno prima di quello di consolidamento, benché la perizia sia il passaggio che genera le pratiche di consolidamento. Gli edifici periziati tardi rischiano di non arrivare alla fase successiva.
  • L’obbligo di caricare ogni anno la dichiarazione e le fotografie per cinque anni aggiunge un onere amministrativo permanente per ospedali e scuole, senza personale aggiuntivo previsto.

Consigli pratici

  1. Se gestisci un ospedale o un edificio pubblico della sanità o dell’istruzione: verifica subito se il tuo obiettivo è già nell’elenco di quelli proposti al finanziamento e, in tal caso, a che punto è il contratto di finanziamento. Dopo il 31 dicembre 2026 non esiste più alcuna via d’accesso al programma.
  2. Se vuoi stimare la somma che potresti ricevere: prendi la superficie lorda esattamente come riportata nella relazione di perizia tecnica, moltiplicala per il costo unitario al metro quadrato approvato con ordine ministeriale e aggiungi il 25%. Le spese non finanziate dal programma si sommano a parte, al valore complessivo dell’obiettivo.
  3. Se hai ricevuto una comunicazione di difformità: il termine di 30 giorni decorre dalla data in cui la comunicazione ti è stata trasmessa e protocollata, non dalla data di emissione. Protocolla la corrispondenza, perché la data di ingresso diventa il riferimento per il calcolo del termine.
  4. Se hai concluso i lavori: segna in calendario l’installazione della targa permanente entro 2 mesi dal collaudo a fine lavori e verifica la posizione richiesta: facciata principale, accanto all’ingresso principale, asse mediano a circa 1,80 m dal marciapiede finito.
  5. Se hai già depositato il verbale di collaudo: la dichiarazione sostitutiva si carica sulla piattaforma digitale entro la fine di gennaio, per l’anno precedente, in ciascuno dei 5 anni. Prepara per tempo l’autorizzazione di esercizio e le fotografie, entrambe obbligatorie come allegati.
  6. Se sei in fase di perizia: non tardare. I contratti del programma di perizia non possono superare il 31 dicembre 2027, e il risultato della perizia è la condizione per entrare nel programma di consolidamento, che ha un proprio termine di inserimento in elenco a fine 2026.

Domande frequenti

Che cos’è il Programma «Mihail Cantacuzino»?
È il Programma nazionale di investimenti per il consolidamento degli ospedali, approvato con l’Ordinanza d’urgenza del Governo n. 49/2023, approvata con la Legge n. 55/2024. Finanzia dal bilancio dello Stato i lavori di consolidamento degli edifici ospedalieri a rischio sismico. L’Ordine n. 713/2026 non crea il programma, ma modifica le norme secondo cui esso viene applicato.
Qual è il termine introdotto da questo ordine?
Il 31 dicembre 2026, sia per l’inserimento di un obiettivo di investimento nell’elenco di quelli proposti al finanziamento sia per la conclusione del contratto di finanziamento tra il beneficiario e il Ministero dello Sviluppo. Gli obiettivi che restano in elenco senza contratto firmato alla scadenza del termine vengono eliminati dall’elenco.
Fino a quando si svolgono i due programmi?
Il programma di investimenti per il consolidamento degli ospedali si svolge nel periodo 2023-2028, mentre il Programma nazionale di perizia degli edifici pubblici a rischio sismico dei sistemi sanitario e dell’istruzione nel periodo 2023-2027.
Di quanto possono essere prorogati i contratti di finanziamento?
Per il consolidamento degli ospedali, al massimo di 2 anni in casi giustificati, senza superare il 31 dicembre 2028. Per il programma di perizia, al massimo di 1 anno, senza superare il 31 dicembre 2027. In entrambi i casi la proroga avviene con atto aggiuntivo e dipende dagli stanziamenti di bilancio approvati annualmente a questo scopo.
Come si calcola il valore finanziato dal programma?
Si moltiplica il costo unitario per metro quadrato di superficie lorda, approvato con ordine del ministro dello Sviluppo ai sensi dell’articolo 32 dell’ordinanza d’urgenza, per la superficie lorda dell’ospedale indicata nella relazione di perizia tecnica. Al risultato si applica il margine di bilancio del 25% previsto dall’articolo 10, comma (3), dell’ordinanza. Il valore complessivo dell’obiettivo si ottiene aggiungendo le spese non finanziate dal programma.
Che cos’è la targa permanente e quando va installata?
È una targa informativa che il beneficiario installa sull’edificio consolidato, come forma di trasparenza verso il pubblico. Si installa entro 2 mesi dal collaudo a fine lavori e resta in opera almeno 3 anni oppure, a scelta del beneficiario, in modo permanente. La posizione è imposta: facciata principale, accanto all’ingresso principale, a circa 1,80 m dalla quota del marciapiede finito all’asse mediano della targa. Il modello si trova nell’allegato n. 9 alle norme.
Che cosa deve contenere la dichiarazione sostitutiva annuale?
La dichiarazione attesta la destinazione dell’edificio e l’impegno a mantenerla per 5 anni dalla data del verbale di collaudo, nonché ad assicurare la manutenzione dell’edificio per tutto il periodo. Si presenta entro la fine del mese di gennaio dell’anno in corso, per l’anno precedente, caricandola sulla piattaforma digitale. Gli allegati obbligatori sono il parere o l’autorizzazione di esercizio e il materiale fotografico.
Da quando si applicano le nuove regole?
L’ordine è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 558 del 7 luglio 2026, data dalla quale produce effetti.

Testo originale dell’atto normativo

Il testo che segue è riprodotto in rumeno, la forma ufficiale di pubblicazione.

Il testo integrale, nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania

Gazzetta Ufficiale della Romania n. 558 del 7 luglio 2026 16 pagine PDF, 578 KB

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Questo articolo ha carattere puramente informativo e non costituisce consulenza legale. Per situazioni specifiche, consultare un avvocato o un consulente fiscale autorizzato.