In breve

  • Il Ministero dei Trasporti ha riscritto per intero il regime di aiuti di Stato e-MOVE RO, che finanzia le colonnine di ricarica per veicoli elettrici fuori dalle autostrade. Dotazione: 262 milioni di euro, fondi a fondo perduto provenienti dal Fondo per la modernizzazione.
  • Si può finanziare fino al 100% dei costi ammissibili, con un massimo di 25 milioni di euro per impresa. Il denaro non va a chi arriva primo: si assegna con gare competitive successive, vinte da chi chiede meno aiuto per kilowatt installato.
  • Beneficiari possono essere microimprese, PMI e grandi imprese, comprese aziende pubbliche, ma non le società di nuova costituzione. Il numero massimo di beneficiari è 50 e il regime si applica fino al 31 dicembre 2028.
Atto: Ordine MTI n. 755/2026
Pubblicato: Gazzetta Ufficiale della Romania (Monitorul Oficial) n. 660 del 10 agosto 2026
In vigore dal: 10 agosto 2026

Le imprese che vogliono elettrificare la flotta o aprire colonnine accessibili al pubblico hanno ora la mappa completa di un regime da 262 milioni di euro. Il Ministero dei Trasporti non ha modificato qualche articolo: ha sostituito l’intero allegato dell’ordine del 2025, sicché il testo che conta per ogni futura domanda di finanziamento è quello pubblicato lunedì. L’ordine n. 755 del 6 agosto 2026 del ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, ad interim, è apparso nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 660 del 10 agosto 2026 ed è il secondo grande regime del genere di quest’estate, dopo il regime e-MOBILITY RO, con 299 milioni di euro per le colonnine su autostrade e strade nazionali. I due si completano senza sovrapporsi: e-MOVE RO si rivolge esplicitamente alle infrastrutture fuori dalla rete gestita dalla Compagnia Nazionale di Amministrazione delle Infrastrutture Stradali.

Il regime ha tre sottomisure, con dotazioni e gare separate. La sottomisura 1, con 66 milioni di euro, finanzia la costruzione, l’installazione, l’ammodernamento o l’ampliamento dell’infrastruttura di ricarica, per la flotta propria dell’impresa, per l’uso accessibile al pubblico o per entrambi. La sottomisura 2, con 92 milioni, aggiunge all’infrastruttura per le flotte la produzione in loco di energia rinnovabile e il suo stoccaggio. La sottomisura 3, la più ampia con 104 milioni, fa lo stesso per l’infrastruttura accessibile al pubblico.

Le risorse vengono dal Fondo per la modernizzazione, il meccanismo europeo alimentato dalla vendita delle quote di emissione, e rientrano nel Programma chiave 9 sull’efficienza energetica nei trasporti. Amministratore e fornitore dell’aiuto è lo stesso Ministero dei Trasporti, tramite la Direzione generale programmi europei trasporti. Il Consiglio della concorrenza ha dato parere favorevole alla nuova versione il 5 agosto 2026, con il parere n. RG/12.524.

Gli effetti che produce

Il finanziamento integrale è possibile, ma solo per via competitiva. L’intensità massima dell’aiuto è del 100% dei costi ammissibili, cosa insolitamente generosa. La spiegazione sta nel meccanismo: poiché l’assegnazione avviene con procedura di gara competitiva i cui criteri sono pubblicati almeno sei settimane prima del termine di presentazione, la normativa europea consente l’intensità massima. In pratica, chi chiede il 100% perde rispetto a chi chiede meno.

Il criterio di spareggio è il prezzo pubblico per kilowatt. Il punteggio si calcola sull’aiuto richiesto rapportato alla potenza installata, in euro per kilowatt installato. Chi chiede meno ottiene il punteggio massimo, chi chiede di più ottiene zero, e i valori intermedi si interpolano linearmente. Nella sottomisura 3, dove il progetto ha due componenti, il punteggio finale è la media dei punteggi per componente. A parità di punteggio vince il progetto che chiede l’importo maggiore.

Due tetti per una stessa impresa. Un’impresa non può ricevere più di 25 milioni di euro in totale, cumulati su tutte le gare del regime, né più del 40% della dotazione complessiva. La differenza fino al valore totale del progetto è a carico del beneficiario, con risorse proprie o attratte, che non devono essere a loro volta aiuto pubblico.

Le colonnine pubbliche hanno requisiti tecnici minimi chiari. Per l’infrastruttura accessibile al pubblico, ogni sito deve avere almeno due punti da 150 kW in corrente continua e almeno uno da 350 kW in corrente continua ad alta potenza, dove l’analisi di opportunità lo giustifica. Le colonnine devono supportare la ricarica intelligente, accettare gli strumenti di pagamento ampiamente usati nell’Unione, compresi i pagamenti elettronici con carta, ed essere accessibili in modo non discriminatorio 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Le tariffe applicate a utenti diversi dal beneficiario devono corrispondere ai prezzi di mercato.

Dove le colonnine non si possono mettere. L’infrastruttura finanziata da questo regime non può trovarsi su autostrade, strade express o strade nazionali principali gestite dalla Compagnia Nazionale di Amministrazione delle Infrastrutture Stradali, né a meno di 3 chilometri su strada dall’uscita autostradale o di strada express più vicina. Fanno eccezione gli aeroporti, dove la collocazione è ammissibile a prescindere da tali distanze.

Obblighi che durano cinque anni dopo il completamento. Il beneficiario si impegna a un periodo di durabilità di 5 anni, durante il quale non può cessare l’attività, non può alienare i beni finanziati, non può apportare modifiche sostanziali che compromettano l’obiettivo dell’investimento e deve garantire l’accesso pubblico non discriminatorio, anche su tariffe e metodi di pagamento. Si aggiunge un audit energetico annuale, redatto da personale autorizzato dall’Autorità nazionale di regolamentazione nel settore dell’energia, per tutto il periodo di durabilità.

Una regola a parte per gli aeroporti. Le sottomisure 1 e 2 coprono anche l’acquisto di gruppi elettrici di alimentazione a terra per aeromobili. Per ogni unità elettrica acquistata, il richiedente deve rottamare una unità con motore termico entro 60 giorni dalla messa in servizio della nuova.

Che cosa cambia rispetto a prima

L’ordine non introduce modifiche puntuali. L’articolo I stabilisce che l’allegato dell’ordine n. 1.318/2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 789 del 25 agosto 2025, è modificato e sostituito integralmente dall’allegato del nuovo ordine. In altre parole, la versione del 2025, con le sue modifiche successive, non esiste più come testo applicabile; resta solo il quadro pubblicato ora. L’ordine non contiene una tabella comparativa, quindi le differenze rispetto alla versione precedente si possono stabilire solo confrontando i due testi pubblicati in Gazzetta Ufficiale della Romania.

Ciò che si può affermare con certezza dal testo nuovo è che il regime è stato riassestato su un calendario più stretto e con una clausola di salvaguardia europea esplicita. Il regolamento (UE) n. 651/2014, la base di esenzione per categoria su cui poggia l’aiuto, scade il 31 dicembre 2026. L’articolo 12 del regime prevede che, dopo tale data, il Ministero dei Trasporti si impegni ad armonizzare il regime con le nuove norme e a chiedere un nuovo parere al Consiglio della concorrenza. In mancanza, non si potranno concludere contratti dopo il 31 dicembre 2026 o dopo la scadenza del periodo transitorio, a seconda di quale intervenga per prima.

La seconda condizione di calendario è che il regime entra in vigore con la pubblicazione, ma solo dopo l’approvazione del suo finanziamento da parte della Banca europea per gli investimenti, ai sensi dell’ordinanza d’urgenza del Governo n. 60/2022. Il regime si applica fino al 31 dicembre 2028, i progetti devono essere completati entro il 30 giugno 2030 e gli aiuti possono essere pagati fino al 31 dicembre 2030. La dotazione media annua non può superare i 131 milioni di euro.

Infine, una restrizione di ammissibilità da tenere a mente: le imprese di nuova costituzione sono escluse espressamente dal finanziamento. Il regime intende per tali l’impresa costituita nell’anno precedente la domanda e priva di bilanci approvati per l’ultimo esercizio chiuso, quella costituita nello stesso anno della domanda, o quella che non ha svolto attività economica, ma per non più di tre esercizi fiscali consecutivi prima della presentazione.

Vantaggi e svantaggi

Che cosa migliora

  • 262 milioni di euro a fondo perduto per un’infrastruttura che oggi manca proprio dove le persone passano il tempo: in città, nei parchi logistici, nelle sedi aziendali, negli aeroporti.
  • Un’intensità fino al 100% rende possibili progetti anche a imprese senza capitale proprio da cofinanziare, purché competitive sul prezzo.
  • Il meccanismo d’asta in euro per kilowatt spinge naturalmente al ribasso il costo pubblico, invece di lasciare il prezzo al giudizio del valutatore.
  • L’obbligo di accesso pubblico non discriminatorio, senza interruzioni, con pagamento con carta e tariffe di mercato, protegge l’automobilista comune da colonnine che diventerebbero di fatto private o raggiungibili solo tramite app proprietarie.
  • Integrare produzione rinnovabile e stoccaggio nello stesso progetto, nelle sottomisure 2 e 3, riduce la dipendenza dalla rete e l’impronta di carbonio della ricarica.

Che cosa resta un problema

  • Escludere le imprese di nuova costituzione taglia fuori proprio il tipo di operatore specializzato che di solito nasce in un mercato della ricarica agli inizi.
  • Un massimo di 50 beneficiari per 262 milioni di euro concentra il denaro in un gruppo ristretto, e il tetto del 40% della dotazione per singola impresa consente una concentrazione ancora maggiore.
  • Il regime dipende da due condizioni esterne: l’approvazione del finanziamento da parte della Banca europea per gli investimenti e l’armonizzazione con il nuovo regolamento europeo di esenzione dopo il 31 dicembre 2026. Se la seconda tarda, la contrattualizzazione si blocca.
  • Il divieto di collocazione entro 3 chilometri dalle uscite autostradali è logico per non duplicare il regime e-MOBILITY RO, ma può escludere buone posizioni commerciali proprio accanto agli svincoli.
  • L’audit energetico annuale per tutto il periodo di durabilità è un costo ricorrente che non compare nel bilancio del progetto e che il beneficiario porta da solo per cinque anni.
  • La regola di spareggio, che privilegia il progetto con l’importo richiesto più alto, va in direzione opposta alla logica generale del regime, che premia le richieste contenute.

Consigli pratici

  1. Se sta preparando un progetto: parta dall’analisi di opportunità, non dal computo metrico. Il regime la richiede espressamente, con almeno due scenari tecnico-economici indipendenti oppure la giustificazione dell’assenza di alternative, più l’analisi costi-efficacia e il costo di riduzione di una tonnellata di CO2.
  2. Calcoli prima gli euro per kilowatt installato: è l’unico criterio che conta per la graduatoria. Un progetto costoso al kilowatt perde anche se tecnicamente impeccabile.
  3. Non avvii i lavori prima di presentare la domanda. L’effetto di incentivazione impone che la domanda sia presentata prima dell’avvio dei lavori. L’acquisto del terreno, i pareri, gli studi tecnici e l’analisi di opportunità non contano come avvio, il primo ordine fermo di attrezzature sì.
  4. Un progetto per sito, non più di uno. Può presentare quanti progetti vuole in una sessione, ma uno solo per sito, e per ciascuno serve un atto che attesti il diritto d’uso: proprietà, superficie, comodato o amministrazione.
  5. Verifichi l’indicatore di solvibilità. Il rapporto tra debiti totali e patrimonio netto deve essere positivo e inferiore a 7,5 nell’ultimo esercizio. In caso contrario servirà una lettera di affidabilità bancaria o di patronage.
  6. Se punta a un sito vicino all’autostrada: misuri la distanza su strada fino all’uscita più vicina. Sotto i 3 chilometri il sito non è ammissibile in questo regime, ma può esserlo in e-MOBILITY RO.
  7. Metta a bilancio l’audit energetico annuale per tutti e cinque gli anni di durabilità, accanto al costo di esercizio della colonnina. È un obbligo contrattuale, non un consiglio.

Domande frequenti

Chi può chiedere fondi con il regime e-MOVE RO?
Microimprese, piccole e medie imprese e grandi imprese, comprese aziende pubbliche, compagnie e società, legalmente costituite e iscritte al Registro del commercio romeno entro la data del primo pagamento. Sono escluse le imprese di nuova costituzione e quelle in difficoltà.
Quanto può ricevere un progetto?
L’intensità massima è del 100% dei costi ammissibili, ma l’importo dell’aiuto non può superare i 25 milioni di euro per impresa, cumulati su tutte le gare del regime, né il 40% della dotazione complessiva. I costi non ammissibili sono interamente a carico del beneficiario.
Come si scelgono i progetti vincitori?
Con procedure di gara competitiva organizzate separatamente per ciascuna sottomisura. I progetti si ordinano per punteggio, calcolato esclusivamente sull’aiuto richiesto per unità di potenza installata, in euro per kilowatt. Chi chiede meno riceve il punteggio massimo. Si finanzia in ordine decrescente fino a esaurimento della dotazione della sessione.
Posso installare la colonnina in autostrada?
Non con questo regime. L’infrastruttura non può trovarsi su autostrade, strade express o strade nazionali principali gestite dalla Compagnia Nazionale di Amministrazione delle Infrastrutture Stradali, né a meno di 3 chilometri su strada dall’uscita più vicina. La collocazione nel perimetro aeroportuale fa eccezione.
Quali requisiti tecnici deve avere una colonnina accessibile al pubblico?
Ogni sito deve avere almeno due punti da 150 kW in corrente continua e almeno uno da 350 kW in corrente continua ad alta potenza, dove l’analisi di opportunità lo giustifica. Le colonnine devono supportare la ricarica intelligente, accettare gli strumenti di pagamento ampiamente usati nell’Unione ed essere accessibili in modo non discriminatorio 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
Entro quando si può presentare domanda e fino a quando si pagano gli aiuti?
Il regime si applica fino al 31 dicembre 2028, con sessioni successive fino a esaurimento della dotazione. I progetti devono essere completati entro il 30 giugno 2030 e gli aiuti possono essere pagati fino al 31 dicembre 2030. L’avvio di sessioni dopo il 31 dicembre 2026 dipende dall’armonizzazione del regime con il nuovo regolamento europeo di esenzione.
Che succede se vendo la colonnina dopo aver ricevuto il finanziamento?
Non è possibile, per 5 anni dal completamento del progetto. Nel periodo di durabilità il beneficiario non può cessare l’attività svolta con il bene finanziato, non può alienare i beni e non può apportare modifiche sostanziali che compromettano gli obiettivi iniziali dell’investimento.
In che cosa e-MOVE RO differisce da e-MOBILITY RO?
e-MOBILITY RO finanzia le colonnine sulla rete di autostrade e strade nazionali principali, mentre e-MOVE RO si rivolge espressamente alle infrastrutture fuori da quella rete: flotte aziendali, siti accessibili al pubblico lontani dalle strade della compagnia nazionale e aeroporti. Entrambi sono finanziati dal Fondo per la modernizzazione.

Testo originale dell’atto normativo

Il testo che segue è riprodotto in rumeno, forma ufficiale di pubblicazione.

Il testo integrale, nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania

Gazzetta Ufficiale della Romania n. 660 del 10 agosto 2026 16 pagine PDF, 117 KB l'atto inizia a pagina 4

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Questo articolo ha carattere puramente informativo e non costituisce consulenza legale. Per situazioni specifiche, consultare un avvocato o un consulente fiscale autorizzato.