In breve
- La Corte costituzionale della Romania ha respinto come infondata l’eccezione sollevata da un imputato secondo cui gli ispettori che avevano redatto il verbale di constatazione non potevano più essere sentiti come testimoni nel suo processo penale. Le disposizioni contestate del Codice di procedura penale restano costituzionali.
- Il motivo, spiegato dalla Corte: un organo di constatazione non è un organo di indagine penale. Le incompatibilità previste dagli articoli 64 e 65 riguardano giudici, pubblici ministeri e organi di indagine penale, non gli ispettori che segnalano un sospetto ragionevole e redigono un verbale.
- In concreto, sentire l’ispettore come testimone è una garanzia, non una violazione del diritto a un processo equo, proprio perché consente alla difesa di interrogare chi ha scritto il documento. La decisione è stata assunta all’unanimità.
Pubblicato: G.U. n. 635 del 31 luglio 2026
In vigore dal: 31 luglio 2026
Un uomo rinviato a giudizio dopo un controllo della Guardia forestale ha cercato di far escludere dal fascicolo le testimonianze degli ispettori che lo avevano controllato, sostenendo che non avevano più il diritto di essere testimoni. La Corte costituzionale gli ha risposto che aveva confuso due categorie diverse di autorità e che i testi di legge sono costituzionali. La decisione n. 161 del 26 febbraio 2026 è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Romania (Monitorul Oficial) soltanto il 31 luglio 2026, nella stessa ondata di pronunce di quella relativa all’incompatibilità dei sindaci che sedevano nei consigli di amministrazione delle scuole, segno del consueto divario tra pronuncia e pubblicazione.
L’autore dell’eccezione, Țîmbău Valerică, era giudicato dal tribunale di primo grado di Focșani per falso in scrittura privata, in un procedimento aperto dopo un controllo presso la società che rappresentava. Il controllo era stato svolto da dipendenti della Guardia forestale di Focșani e del distretto forestale Obștea Tulnici, poi sentiti nel processo in qualità di testimoni.
La difesa ha costruito un ragionamento a catena: il verbale di constatazione è il primo atto del fascicolo, quello che ha avviato l’indagine; chi lo redige sarebbe quindi una sorta di organo di indagine; e l’organo di indagine penale che è stato testimone nella causa è incompatibile, ai sensi dell’articolo 64 comma (1) lettera c) in combinato con l’articolo 65 comma (1) del Codice di procedura penale. Da qui deriverebbe che gli ispettori non potevano più testimoniare. L’autore ha invocato anche il confronto con la materia degli illeciti amministrativi, in cui l’agente accertatore non può essere testimone, oltre alla sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo del 26 ottobre 1984 nella causa De Cubber contro Belgio.
La Corte ha respinto l’eccezione come infondata, all’unanimità, e ha constatato che l’articolo 61 comma (1) lettera b), commi (2) e (5), l’articolo 64 comma (1) lettera c), l’articolo 65 comma (1) e l’articolo 114 commi (3) e (4) del Codice di procedura penale sono costituzionali rispetto alle critiche formulate. L’argomento centrale è semplice: gli organi di constatazione di cui all’articolo 61 non svolgono indagini penali, i loro compiti si fermano prima del loro avvio, e l’articolo 114 comma (4) prevede espressamente che le persone che hanno redatto verbali in base agli articoli 61 e 62 possono essere sentite come testimoni.
Gli effetti che produce
La decisione è definitiva e generalmente obbligatoria dalla data di pubblicazione, il 31 luglio 2026. Non modifica una sola parola del Codice di procedura penale, ma chiude definitivamente una linea difensiva usata nei procedimenti che nascono da un controllo amministrativo.
Chi è indagato dopo un controllo della Guardia forestale, della Guardia ambientale, dell’ispettorato del lavoro, delle autorità fiscali o di qualsiasi altra struttura di controllo elencata all’articolo 61 non può più chiedere che le dichiarazioni degli ispettori siano escluse per incompatibilità. I giudici hanno ora un riferimento costituzionale esplicito per rigettare una richiesta di questo tipo, senza sospendere il processo per rimettere la questione alla Corte.
Resta intatta, invece, ogni difesa che attacchi il merito della testimonianza. La Corte non ha detto che l’ispettore ha ragione in ciò che dichiara, ma solo che può essere sentito. La sua credibilità, la conferma della dichiarazione da parte delle altre prove, le contraddizioni rispetto al contenuto del verbale e un eventuale interesse personale si discutono davanti al giudice del merito, come per qualsiasi testimone.
Un secondo effetto pratico riguarda la natura del verbale di constatazione. La Corte ricorda che, ai sensi dell’articolo 61 comma (5), esso è un atto di segnalazione agli organi di indagine penale, non un mezzo di prova, e non può essere impugnato davanti al giudice amministrativo. Le sue constatazioni entrano nel fascicolo proprio attraverso l’audizione di chi lo ha redatto, con le domande della difesa, nel rispetto del principio del contraddittorio.
Che cosa cambia rispetto a prima
La regola di diritto non è cambiata. È cambiata la sua solidità pratica: alla serie di decisioni che dicevano già la stessa cosa si aggiunge ora una pronuncia del 2026, pubblicata con effetto generalmente obbligatorio.
La Corte ha indicato di essersi già pronunciata su critiche simili con la decisione n. 198 del 7 aprile 2016, la decisione n. 97 del 1° marzo 2018 e la decisione n. 243 del 19 aprile 2018, tutte di rigetto. Quanto all’articolo 114 comma (3), la conformità al diritto a un processo equo e al diritto di difesa era stata accertata con la decisione n. 763 del 28 novembre 2019. La conclusione del 2026 è netta: non sono intervenuti elementi nuovi, quindi sia la soluzione sia le motivazioni delle decisioni precedenti restano valide.
È stato chiarito anche il confine tra le due categorie di autorità, proprio dove la difesa aveva cercato di cancellarlo. L’organo di constatazione osserva e verbalizza, nei limiti della propria competenza di controllo, e poi segnala. L’organo di indagine penale raccoglie e valuta le prove. Il regime delle incompatibilità è stato pensato per il secondo, a tutela dell’imparzialità dell’indagine, e non si estende per analogia al primo.
Un ultimo punto da tenere a mente: il fatto che negli illeciti amministrativi l’agente accertatore non possa essere testimone non si trasferisce al penale, dove il verbale ha una natura diversa e la legge prevede espressamente l’audizione.
Vantaggi e svantaggi
Che cosa migliora
- Porta prevedibilità nei processi penali nati da controlli amministrativi: le richieste di esclusione delle testimonianze degli ispettori hanno ora una risposta costituzionale chiara.
- Conferma un meccanismo favorevole alla difesa: se l’ispettore è sentito come testimone, può essere interrogato, contraddetto e messo di fronte al proprio verbale, cosa impossibile con un documento semplicemente depositato.
- Mantiene la separazione delle funzioni nel processo penale, perché esclude l’idea che un organo di controllo possa assumere compiti di indagine penale.
- Riduce il numero di eccezioni sollevate senza possibilità di successo e, con esse, il numero di processi sospesi in attesa di una risposta della Corte.
Che cosa resta un problema
- La differenza di trattamento rispetto agli illeciti amministrativi resta irrisolta sul piano legislativo, e la percezione di iniquità che genera non svanisce con una decisione di rigetto.
- La decisione non dice nulla sul peso che una simile testimonianza può avere nell’accertamento della colpevolezza, quindi l’equilibrio concreto resta affidato a ciascun giudice.
- La pubblicazione cinque mesi dopo la pronuncia significa che i procedimenti in attesa di questo riferimento ne sono rimasti privi per tutto quel periodo.
- Per l’imputato della causa che ha generato l’eccezione, come per altri in situazioni identiche, la difesa va ricostruita da zero, sulle prove, dopo anni di processo.
Consigli pratici
- Se sei indagato dopo un controllo: non costruire la difesa sull’incompatibilità degli ispettori. La Corte ha risposto quattro volte nello stesso senso. Sposta la discussione sul contenuto del verbale e su ciò che l’ispettore può davvero confermare a memoria.
- Chiedi espressamente l’audizione di chi ha firmato l’atto: hai diritto a interrogarli, e l’articolo 114 comma (4) del Codice di procedura penale lo consente proprio. Una constatazione rimasta solo sulla carta è più difficile da contrastare di un testimone che risponde alle domande.
- Verifica i limiti della competenza dell’organo di controllo: il verbale vale come atto di segnalazione solo per fatti accertati nell’esercizio delle attribuzioni previste dalla legge. Il superamento di quei limiti è una critica di merito, utilizzabile nel processo.
- Non impugnare il verbale di constatazione davanti al giudice amministrativo: l’articolo 61 comma (5) esclude espressamente questa via. La contestazione appartiene al processo penale, davanti al giudice del merito.
- Se lavori in un organo di controllo: redigi il verbale sapendo che ti saranno rivolte domande su di esso sotto giuramento. Annota la fonte di ogni constatazione, l’ora, il luogo e le persone presenti, perché sono esattamente i dettagli verificati in udienza.
Domande frequenti
La Corte ha dichiarato incostituzionale qualche disposizione con questa decisione?
Chi sono gli organi di constatazione dell’articolo 61 del Codice di procedura penale?
L’ispettore che ha firmato il verbale può essere sentito come testimone?
Perché non si applica l’incompatibilità prevista per l’organo di indagine penale?
Che valore ha il verbale di constatazione nel processo penale?
Perché negli illeciti amministrativi l’agente accertatore non può essere testimone e qui sì?
Quali decisioni precedenti ha richiamato la Corte?
Chi ha giudicato la causa e con quale maggioranza?
Testo originale dell’atto normativo
Il testo che segue è riprodotto in rumeno, la forma ufficiale di pubblicazione.
Il testo integrale, nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania
Gazzetta Ufficiale della Romania n. 635 del 31 luglio 2026 8 pagine PDF, 87 KB l'atto inizia a pagina 3
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