In breve

  • La Corte costituzionale ha respinto come infondata l’eccezione di un automobilista secondo cui la norma del codice della strada sulla mancata comparizione a una convocazione della polizia stradale sarebbe troppo vaga e aprirebbe la strada agli abusi.
  • Il testo resta in vigore: l’articolo 102, comma (1), punto 25, dell’ordinanza d’urgenza n. 195/2002 sanziona la mancata comparizione ingiustificata entro il termine fissato presso l’unità di polizia stradale a cui si è stati convocati, con la sanzione pecuniaria della classe IV.
  • La Corte ha stabilito che l’agente può valutare se i motivi dell’assenza sono giustificati e che la legge non deve prevedere un termine minimo fisso, perché l’identità di chi è coinvolto in fatti stradali va accertata rapidamente. Decisione presa all’unanimità.
Atto: Sentenza CCR n. 170/2026
Pubblicato: Gazzetta Ufficiale della Romania (Monitorul Oficial) n. 659 del 10 agosto 2026
In vigore dal: 10 agosto 2026

Ricevete una convocazione a presentarvi alla polizia stradale entro un certo termine. Se non andate e l’agente ritiene che non aveste un motivo valido, vi multano. Un automobilista di Mehedinti ha sostenuto che questo testo dà all’agente un potere eccessivo, perché fissa sia il termine sia il valore della vostra scusa. La Corte costituzionale gli ha risposto che confondeva il margine di apprezzamento con l’oscurità della legge. La decisione n. 170 del 26 febbraio 2026 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania il 10 agosto 2026, nella stessa tornata di quella con cui la Corte ha confermato il termine di 30 giorni per il ricorso sulle informazioni pubbliche. Entrambe vanno nella stessa direzione: la procedura non è un ostacolo al diritto.

Il testo censurato è breve e ben noto a chi ha avuto a che fare con una pratica stradale. Secondo l’articolo 102, comma (1), punto 25, dell’ordinanza d’urgenza n. 195/2002, costituisce illecito sanzionato con la multa della classe IV «la mancata comparizione, in modo ingiustificato, entro il termine fissato, presso l’unità di polizia stradale a cui le persone sono state convocate per la definizione di qualsiasi questione connessa alla loro qualità di utente della strada o di proprietario o utilizzatore di veicolo».

L’autore dell’eccezione, Dumitru Nicoara, era giunto in appello al Tribunale di Mehedinti dopo il rigetto del suo ricorso contro il verbale. Ha sostenuto che il testo consente abusi della polizia stradale, perché l’agente può decidere arbitrariamente se i motivi della mancata comparizione siano giustificati. Inoltre è sempre lui a fissare il termine entro cui la persona deve presentarsi, senza essere tenuto a considerare la distanza tra domicilio e unità di polizia, l’età o lo stato di salute del convocato, la sua situazione familiare o le sue possibilità economiche.

L’argomento centrale era un confronto: il testo avrebbe dovuto prevedere, come l’articolo 159 del codice di procedura civile, una consegna almeno 5 giorni prima della data di comparizione. L’autore non ha indicato espressamente le norme costituzionali violate, ma la Corte ha desunto dalla motivazione che si riferiva all’articolo 1, comma (5), della Costituzione, sui requisiti di chiarezza, precisione e prevedibilità della legge.

Il Tribunale di Mehedinti ha ritenuto l’eccezione infondata, giudicando il testo chiaro e prevedibile. Il Governo ne ha chiesto il rigetto per inammissibilità, sostenendo che gli argomenti riguardano in realtà l’applicazione del testo e non la sua costituzionalità. Anche il rappresentante del Pubblico Ministero ha concluso per l’inammissibilità.

Gli effetti che produce

L’illecito resta in vigore, esattamente nella forma censurata. Chi è convocato dalla polizia stradale e non si presenta entro il termine fissato, senza un motivo che l’agente ritenga valido, rischia la multa della classe IV. Nulla cambia nel regime.

Il potere di valutazione dell’agente è espressamente confermato. La Corte ha ritenuto che lasciare all’agente la valutazione dei motivi della mancata comparizione non rende oscura la norma: conferisce un’attribuzione all’agente, pubblico funzionario con status speciale, che agisce a sostegno dell’interesse generale.

Non esiste e non esisterà un termine minimo fisso di comparizione. La Corte ha considerato che l’assenza di un termine minimo è giustificata dalla necessità di accertare rapidamente l’identità di chi ha commesso fatti antisociali. Ha del resto rilevato che l’autore dell’eccezione aveva concretamente beneficiato di 5 giorni.

Il controllo giurisdizionale non scompare. È la parte utile per ogni automobilista: il modo in cui l’agente applica la legge è soggetto al controllo del giudice, tramite il ricorso contro il verbale, ai sensi dell’articolo 118, comma (1), dell’ordinanza d’urgenza n. 195/2002. Il giudice può verificare se i motivi della mancata comparizione fossero fondati e se il termine concesso fosse sufficiente.

Che cosa cambia rispetto a prima

In diritto non cambia nulla. Trattandosi di un rigetto, l’articolo 102, comma (1), punto 25, dell’ordinanza d’urgenza n. 195/2002 resta in vigore intatto, e la prassi della polizia stradale e dei giudici prosegue immutata.

Ciò che cambia è la sorte di un certo tipo di difesa. Finora, chi era sanzionato poteva tentare di attaccare il testo stesso perché troppo vago. Dalla pubblicazione, quella via ha una risposta costituzionale definitiva: la norma è chiara e prevedibile.

In compenso, la Corte ha indicato con chiarezza dove si combatte la battaglia utile: non sulla costituzionalità del testo, ma sulla sua applicazione al caso concreto, davanti al giudice del ricorso. È uno spostamento di accento che aiuta la difesa, se usato bene.

La Corte ha inoltre richiamato un principio generale di tecnica legislativa, fondato sulla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo: la formulazione delle norme giuridiche non può raggiungere una precisione assoluta, e il ricorso a categorie generali anziché a elenchi esaustivi è una tecnica normativa standard. Il ruolo dei giudici è proprio quello di dissipare i dubbi interpretativi.

Vantaggi e svantaggi

Che cosa migliora

  • Chiarisce che il margine di apprezzamento di un funzionario non rende, di per sé, oscura una legge. È un riferimento utile ben oltre la materia stradale.
  • Conferma espressamente che il ricorso contro il verbale resta la via per sindacare sia la fondatezza dei motivi addotti sia la sufficienza del termine concesso.
  • Preserva uno strumento necessario a identificare rapidamente gli utenti coinvolti in fatti antisociali, in una materia dove il ritardo può rendere impossibile la prova.
  • Riduce il numero di eccezioni prive di reali prospettive nei fascicoli stradali, che sospendevano il giudizio per mesi.

Che cosa resta un problema

  • Non risolve il problema pratico segnalato dall’autore: una convocazione consegnata poche ore prima resta teoricamente possibile, e il rimedio arriva solo dopo, davanti al giudice.
  • La differenza rispetto all’articolo 159 del codice di procedura civile, che impone la consegna almeno 5 giorni prima, resta irrisolta sul piano legislativo. La Corte ha deciso sulla costituzionalità, non sull’opportunità.
  • Le persone anziane, malate o che vivono lontano dall’unità di polizia restano dipendenti dalla valutazione dell’agente nella prima fase e dalla propria disponibilità ad adire il giudice nella seconda.
  • La pubblicazione a quasi sei mesi dalla pronuncia significa che il riferimento è mancato proprio quando avrebbe potuto orientare i fascicoli pendenti.
  • La Corte non dice nulla sulla forma che deve avere la convocazione né sulla prova della sua consegna, sebbene sia lì che nasce la maggior parte delle controversie pratiche.

Consigli pratici

  1. Non ignorate la convocazione. Anche se il termine vi pare breve, presentarsi costa sempre meno della multa più la causa.
  2. Se non potete andare, avvisate per iscritto prima della scadenza e spiegate il motivo, con documenti se ne avete (impegnativa medica, malattia, ordine di servizio, biglietto di viaggio). Un motivo comunicato per tempo è molto più difficile da qualificare come ingiustificato.
  3. Chiedete un rinvio, sempre per iscritto. Il testo sanziona la mancata comparizione ingiustificata, non l’impossibilità oggettiva annunciata e provata.
  4. Conservate la busta o la prova di consegna della convocazione. Se finite davanti al giudice, la data in cui l’avete effettivamente ricevuta è ciò che dimostra se il termine era sufficiente.
  5. Se siete stati multati, impugnate il verbale, non la legge. La Corte ha detto esplicitamente che il giudice può sindacare sia la fondatezza dei vostri motivi sia la ragionevolezza del termine. È lì che si vince, non sull’incostituzionalità.
  6. Il termine per il ricorso contro il verbale è di 15 giorni dalla consegna o dalla comunicazione, ai sensi dell’articolo 118, comma (1), dell’ordinanza d’urgenza n. 195/2002. Perderlo chiude l’unica via rimasta.

Domande frequenti

Quale condotta è sanzionata, esattamente?
La mancata comparizione, in modo ingiustificato ed entro il termine fissato, presso l’unità di polizia stradale a cui siete stati convocati per la definizione di qualsiasi questione connessa alla vostra qualità di utente della strada o di proprietario o utilizzatore di veicolo. La sanzione è la multa della classe IV.
La Corte ha dichiarato incostituzionale questo testo?
No. La Corte ha respinto l’eccezione come infondata e ha dichiarato che l’articolo 102, comma (1), punto 25, dell’ordinanza d’urgenza n. 195/2002 è costituzionale rispetto alle censure formulate. La decisione è stata unanime.
L’agente può fissare il termine che vuole?
La legge non prevede un minimo fisso, e la Corte ha ritenuto tale assenza giustificata dalla necessità di identificare rapidamente le persone coinvolte. Se nel vostro caso il termine è stato troppo breve, l’argomento si solleva davanti al giudice, nel ricorso contro il verbale.
Chi decide se il mio motivo di assenza era fondato?
In prima battuta l’agente, che ha questa attribuzione per legge. Successivamente, il giudice investito del ricorso contro il verbale può verificare se i motivi fossero fondati.
Perché non si applica il termine di 5 giorni del codice di procedura civile?
Perché si tratta di procedure diverse. La Corte non ha esteso la regola processuale civile alla convocazione della polizia stradale, ritenendo che in materia stradale la rapidità dell’identificazione sia essenziale.
Che posso fare se sono stato multato su questa base?
Potete proporre ricorso contro il verbale entro 15 giorni dalla consegna o dalla comunicazione. Davanti al giudice potete provare che il vostro motivo era fondato o che il termine concesso era insufficiente.

Testo originale dell’atto normativo

Il testo che segue è riprodotto in rumeno, forma ufficiale di pubblicazione.

Il testo integrale, nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania

Gazzetta Ufficiale della Romania n. 659 del 10 agosto 2026 16 pagine PDF, 185 KB l'atto inizia a pagina 4

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Questo articolo ha carattere puramente informativo e non costituisce consulenza legale. Per situazioni specifiche, consultare un avvocato o un consulente fiscale autorizzato.