In breve
- Dal 2018 chiunque commetta un illecito amministrativo può pagare la metà del minimo della sanzione, anche se la legge che prevede il fatto non contemplava espressamente questa possibilità. Prima il beneficio esisteva solo dove era scritto in modo esplicito.
- Il problema si pone per i verbali di accertamento redatti prima dell’entrata in vigore della legge n. 203/2018. Una disposizione transitoria stabilisce che essi restano soggetti alla legge precedente e alcuni giudici, su questo fondamento, negano il pagamento in misura dimezzata.
- La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione, ma ha affermato con chiarezza un punto utile alla difesa: la disposizione transitoria non può essere applicata isolatamente, separata dal comma che dà effetto alla legge sanzionatoria più favorevole. Spetta al giudice del merito operare questo collegamento.
Pubblicato: Gazzetta Ufficiale della Romania (Monitorul Oficial) n. 631 del 30 luglio 2026
In vigore dal: 30 luglio 2026
Se hai ricevuto una sanzione prima dell’estate del 2018 e il tuo processo è ancora in corso, puoi chiedere di pagare la metà del minimo previsto dalla legge. La Corte costituzionale della Romania ha esaminato esattamente questo tipo di situazione nella Decisione n. 762 dell’11 dicembre 2025, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 631 del 30 luglio 2026. Ha dichiarato inammissibile la questione, ma la motivazione contiene l’argomento su cui si può costruire la difesa. È il secondo chiarimento importante in materia di illeciti amministrativi pubblicato nello stesso giorno, accanto alla decisione con cui la Corte ha stabilito che il giudice non può abbreviare la sospensione della patente di guida.
Il caso concreto arriva dal Tribunale di Cluj. Victor-Mihai Bălănescu era stato sanzionato per aver turbato la quiete dei condomini producendo schiamazzi e grida ad alto volume, fatto previsto dall’art. 2 punto 25 della legge n. 61/1991. Alla data del ricorso, l’art. 9 di quella legge stabiliva espressamente che si applica l’Ordinanza del Governo n. 2/2001, ad eccezione delle disposizioni sul pagamento della metà del minimo della sanzione. In altre parole, il beneficio era escluso.
Nel frattempo è entrata in vigore la legge n. 203/2018, che ha cambiato la regola. L’interessato ne ha chiesto l’applicazione, ma il giudice ha ritenuto che non fosse possibile, perché l’art. 22 comma 1 della stessa legge stabilisce che i verbali di accertamento redatti in precedenza restano soggetti alla legge anteriore.
Gli effetti che produce
Il primo effetto è la conferma di un orientamento giurisprudenziale. La Corte aveva già dichiarato inammissibili questioni identiche, con la Decisione n. 141 del 16 marzo 2022, la Decisione n. 465 del 13 luglio 2023 e la Decisione n. 166 del 21 marzo 2024. L’argomento è sempre lo stesso: ciò di cui si dolgono i ricorrenti non è un vizio del testo di legge, ma il modo in cui i giudici lo interpretano.
Il secondo effetto, quello che conta sul piano pratico, è l’indicazione rivolta ai giudici. La Corte afferma espressamente, al paragrafo 17, che applicare l’art. 22 comma 1 senza tenere conto dell’art. 22 comma 2, il quale dà effetto al principio costituzionale della legge sanzionatoria più favorevole, è una questione di interpretazione che risolve il giudice del merito. Si tratta, di fatto, di un invito chiaro a non leggere isolatamente la disposizione transitoria.
Il terzo effetto è la delimitazione dell’ambito di applicazione della disposizione transitoria. La Corte spiega, richiamando la Decisione n. 166/2024, che l’espressione «esecuzione della sanzione amministrativa» ha un significato molto ampio: copre sia il pagamento spontaneo sia le procedure di esecuzione forzata, come la richiesta rivolta agli ufficiali giudiziari o il recupero diretto da parte delle autorità fiscali. Per queste procedure il legislatore ha scelto in modo giustificato la regola della legge anteriore. Non ne discende però che sia bloccato anche il beneficio del pagamento dimezzato.
Il quarto effetto riguarda il metodo. Il punto di vista del Governo, riportato dalla Corte, sottolinea che il beneficio previsto dall’art. 22 comma 2 non si applica automaticamente: presuppone una manifestazione di volontà di chi ha commesso l’illecito, ossia il pagamento effettivo della metà del minimo entro 15 giorni. Non è un diritto che si attiva da solo nel fascicolo.
Il quinto effetto è che la discussione resta aperta in ciascun processo. La decisione non stabilisce se la legge più favorevole si applichi o meno in un caso determinato, ma dice chi decide: il giudice che esamina il merito.
Che cosa cambia rispetto a prima
Nessun testo di legge viene modificato. Si chiarisce però un cambio di paradigma avvenuto nel 2018, che la Corte descrive in termini molto netti.
Prima della legge n. 203/2018, in base all’art. 28 comma 1 dell’Ordinanza del Governo n. 2/2001, chi aveva commesso l’illecito poteva pagare la metà del minimo della sanzione immediatamente o entro 48 ore, ma solo a condizione che tale possibilità fosse menzionata espressamente nell’atto normativo che prevedeva l’illecito amministrativo. Esistevano così leggi intere in cui il beneficio mancava, esattamente il caso della legge n. 61/1991.
La legge n. 203/2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 647 del 25 luglio 2018, ha generalizzato il beneficio. L’art. 22 comma 2 prevede che, dalla sua entrata in vigore, chi ha commesso l’illecito può versare la metà del minimo della sanzione prevista dalla legge anche nelle situazioni in cui l’atto normativo che disciplina gli illeciti amministrativi non contemplava espressamente questa possibilità.
La differenza tra i due commi dell’art. 22 è il cuore della controversia. Il comma 1 è una disposizione transitoria di natura processuale: per i verbali più risalenti, l’applicazione e l’esecuzione della sanzione seguono la legge in vigore alla data dell’atto di accertamento. Il comma 2 è invece, secondo chi ha sollevato la questione, una norma di diritto sostanziale, perché riguarda direttamente la sanzione applicabile e dovrebbe quindi operare retroattivamente, in quanto legge più favorevole.
La Corte non respinge questo ragionamento nel merito. Lo rinvia là dove ritiene che debba essere esaminato: davanti al giudice che decide la causa.
Vantaggi e svantaggi
Che cosa migliora
- Offre un argomento difensivo concreto: la disposizione transitoria non può essere applicata separandola dal comma che generalizza il pagamento della metà del minimo della sanzione.
- Conferma che il principio della legge sanzionatoria più favorevole, garantito dall’art. 15 comma 2 della Costituzione, resta applicabile e deve essere valorizzato dal giudice del merito.
- Spiega con chiarezza che cosa comprende l’espressione «esecuzione della sanzione amministrativa», il che aiuta a distinguere le procedure esecutive dal beneficio del pagamento ridotto.
- Descrive la generalizzazione del beneficio avvenuta nel 2018 come un cambio di paradigma, formula utile in qualsiasi memoria depositata in causa.
- È pronunciata all’unanimità, quindi la soluzione è stabile e prevedibile.
Che cosa resta un problema
- La Corte non risolve la questione. Il risultato continua a dipendere dal collegio che giudica e la prassi può restare disomogenea da un tribunale all’altro.
- È la quarta pronuncia di inammissibilità sullo stesso testo. Il segnale si ripete, ma il problema nei tribunali persiste, il che dimostra che il messaggio non arriva in modo abbastanza chiaro.
- Il beneficio non si applica d’ufficio. Chi ha commesso l’illecito deve pagare effettivamente la metà del minimo entro 15 giorni, quindi deve sapere di avere questa possibilità e agire.
- Chi ha già perso definitivamente la causa non ottiene nulla da questa decisione, perché non è una pronuncia di accoglimento e non apre la via della revocazione.
- Le situazioni risalenti diventano sempre più rare, ma le controversie avviate prima del luglio 2018 e ancora pendenti restano in una zona grigia di interpretazione.
Consigli pratici
- Verifica la data del verbale di accertamento. Se è stato redatto prima dell’entrata in vigore della legge n. 203/2018, ti trovi esattamente nell’ipotesi esaminata dalla Corte e puoi invocare la legge più favorevole.
- Chiedi espressamente l’applicazione dell’art. 22 comma 2 della legge n. 203/2018, non solo il principio generale. Rinvia il giudice al paragrafo 17 della Decisione n. 762/2025 e alla Decisione n. 166/2024.
- Non aspettare che il beneficio si applichi da solo. Il pagamento della metà del minimo della sanzione presuppone la tua manifestazione di volontà, cioè il versamento effettivo entro il termine di 15 giorni.
- Conserva la prova del pagamento. La ricevuta o l’ordine di bonifico è l’unico modo per dimostrare di aver usufruito del beneficio nei termini.
- Per le sanzioni ricevute dopo il luglio 2018 la regola è semplice: puoi pagare la metà del minimo indipendentemente dal fatto che la legge che prevede l’illecito lo dica o meno.
- Non confondere il pagamento ridotto con l’ammissione del fatto. Versare la metà del minimo non ti preclude di per sé il diritto di contestare il verbale di accertamento, ma controlla il termine di 15 giorni per il ricorso.
- Se il giudice rifiuta di collegare i due commi, conserva l’argomento per l’impugnazione. La Corte ha detto esplicitamente che si tratta di una questione di interpretazione, quindi può essere censurata in sede di controllo giudiziario.
Domande frequenti
Che cosa ha deciso la Corte costituzionale?
Che cosa significa «dichiarata inammissibile» in questo caso?
Posso pagare la metà del minimo della sanzione?
Qual è il termine di pagamento?
Che cosa prevedeva la legge prima del 2018?
Che cosa significa «esecuzione della sanzione amministrativa»?
Qual era il fatto contestato nel procedimento di Cluj?
La Corte si era già pronunciata sullo stesso testo?
Posso chiedere la revocazione di una causa persa definitivamente?
Da quando produce effetti la decisione?
Testo originale dell’atto normativo
Il testo che segue è riprodotto in rumeno, la forma ufficiale di pubblicazione.
Il testo integrale, nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania
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