In breve
- Dal 12 settembre 2026 il Ministero dell’Ambiente, delle Acque e delle Foreste deve escludere dall’area naturale protetta la superficie di un impianto idroelettrico, entro 60 giorni dalla domanda del beneficiario, se al 29 giugno 2007 l’obiettivo di investimento era approvato con decisione del Governo o con decreto di Stato ed era avviato oppure in corso di esecuzione.
- L’eccezione ricalca quella del 2018 per le attività estrattive, ma senza obbligo di compensazione. Nelle miniere il titolare della licenza porta in cambio, a proprie spese, una superficie almeno pari a quella sottratta. Per le centrali idroelettriche la legge non chiede nulla in cambio; resta soltanto la zona cuscinetto di 100 metri.
- Il secondo articolo sottrae alla valutazione dell’impatto ambientale i progetti di difesa e di sicurezza nazionale senza l’esame caso per caso richiesto dal 2018, e vi aggiunge i lavori di manutenzione, riconversione tecnologica e ammodernamento sugli impianti esistenti di produzione o trasporto dell’energia elettrica situati in aree protette.
Pubblicato: Gazzetta Ufficiale della Romania (Monitorul Oficial) n. 767 del 9 settembre 2026
Entrata in vigore: 12 settembre 2026, tre giorni dopo la pubblicazione
Chi ha un impianto idroelettrico avviato prima del 2007 all’interno di un parco nazionale può chiedere che l’area protetta venga arretrata rispetto al sito, e il ministero ha 60 giorni per arretrarla. La Legge n. 185/2026 aggiunge un comma nuovo, il comma (8), all’articolo 561 dell’Ordinanza d’urgenza del Governo n. 57/2007 e riscrive l’articolo 5, comma (1), della Legge n. 292/2018. La decisione spetta al Ministero dell’Ambiente, delle Acque e delle Foreste, la stessa istituzione il cui organigramma è stato sostituito due giorni prima, con la Decisione del Governo n. 698/2026, che le lascia al massimo 511 posti.
La condizione di accesso è fissata su una sola data: il 29 giugno 2007, il giorno in cui l’Ordinanza d’urgenza n. 57/2007 è comparsa nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 442. Perché si possa chiedere lo spostamento del confine, a quella data doveva esistere, per la superficie in questione, un obiettivo di investimento per un impianto idroelettrico approvato con decisione del Governo o con decreti di Stato, e i lavori dovevano essere in corso di esecuzione oppure avviati prima. La legge non dice quanti obiettivi di questo tipo esistano, non li elenca e non rinvia ad alcun elenco.
Ciò che esce dall’area protetta non è soltanto la diga. Il testo impone che i nuovi confini siano tracciati in modo che restino fuori dall’area il perimetro dello schema dell’impianto idroelettrico, le strade di accesso collegate, le stazioni e le reti di trasporto e distribuzione connesse a esso. Tra il nuovo confine dell’area e il confine dell’impianto si conserva una zona cuscinetto minima di 100 metri, per tutta la lunghezza del confine.
L’articolo II cambia tutt’altra cosa: l’elenco dei progetti esentati dalla valutazione dell’impatto ambientale. Dal 2018 a oggi l’esenzione operava solo se le autorità per la difesa, la sicurezza nazionale o le situazioni di emergenza stabilivano, insieme all’autorità ambientale e attraverso un esame caso per caso, che la valutazione avrebbe avuto effetti negativi su quegli obiettivi. L’esame sparisce. Al suo posto il testo nuovo esenta direttamente i progetti che hanno come unico scopo la difesa, la sicurezza nazionale o la risposta alle emergenze, aggiunge i progetti che contribuiscono a tali scopi e sono designati come tali con decisioni del Consiglio Supremo di Difesa del Paese (CSAT), e aggiunge la manutenzione, la riconversione tecnologica e l’ammodernamento degli impianti esistenti di produzione o trasporto dell’energia elettrica situati in aree protette.
La legge ha alle spalle un percorso lungo. La proposta è stata respinta dal Senato il 19 dicembre 2022 ed è rimasta tre anni alla Camera dei Deputati, che è camera decisionale. Il Governo ha espresso parere negativo nell’aprile 2023, le commissioni competenti nel merito hanno presentato una relazione di reiezione il 30 aprile 2024, il testo è stato riportato a relazione supplementare nel settembre 2025 ed è stato adottato il 15 ottobre 2025, con 262 voti a favore e 33 contrari. Il presidente ha adito la Corte costituzionale, che ha respinto l’obiezione con la Sentenza n. 735 del 24 giugno 2026, e ha poi chiesto il riesame della legge il 12 agosto 2026. Il Parlamento ha respinto la richiesta e ha adottato la legge nella stessa forma: il Senato il 24 agosto, la Camera il 26 agosto, con i due emendamenti presentati respinti. Tra la reiezione in Senato e la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Romania sono passati 1.360 giorni.
Gli effetti che produce
La legge entra in vigore il 12 settembre 2026. Non prevede essa stessa una data, quindi si applica la regola dell’articolo 78 della Costituzione e dell’articolo 12, comma (1), della Legge n. 24/2000: il termine di tre giorni si calcola in giorni di calendario dalla pubblicazione e scade alle ore 24,00 del terzo giorno. La prima domanda depositata nel giorno di entrata in vigore avrebbe quindi come termine di risposta l’11 novembre 2026.
Il ministero non ha scelta. Il comma nuovo dice che l’autorità centrale per l’ambiente dispone la modifica dei confini, non che può disporla. Per confronto, l’eccezione per le attività estrattive del comma (4), in vigore dal 2018, dice che la modifica dei confini è possibile, e il comma (5) la subordina alla compensazione. Qui non esiste né condizione di compensazione, né termine per opporsi, né motivo per cui il ministero potrebbe rifiutare, purché siano soddisfatte le tre condizioni di fatto: obiettivo di investimento approvato con decisione del Governo o con decreto di Stato, esistente al 29 giugno 2007, con i lavori avviati o in corso.
La legge non dice che cosa debba contenere la domanda del beneficiario né con quale atto si disponga la modifica. Per le attività estrattive il comma (5) dice espressamente che si procede con atto amministrativo del vertice dell’autorità centrale per l’ambiente, e il comma (6) elenca i documenti che accompagnano la domanda, compresa la documentazione nel sistema STEREO 70 o GIS. Entrambi i commi rinviano però, per il loro stesso testo, soltanto al comma (4), cioè soltanto alle miniere. Per gli impianti idroelettrici i 60 giorni decorrono da una domanda il cui contenuto non è definito da nessuna parte.
Ciò che non cambia è il regime dei siti Natura 2000. La Corte costituzionale ha rilevato, nella Sentenza n. 735/2026, che l’articolo I riguarda le aree naturali protette di interesse nazionale, cioè le riserve scientifiche, i parchi nazionali, i monumenti naturali, le riserve naturali e i parchi naturali elencati all’articolo 5, comma (1), lettera a), dell’Ordinanza d’urgenza n. 57/2007, e non i siti di interesse comunitario. Là dove un parco nazionale si sovrappone a un sito Natura 2000, e in Romania la sovrapposizione è la regola, lo spostamento del confine del parco non tocca il sito, e l’articolo 28, comma (2), della stessa ordinanza continua a richiedere la valutazione di incidenza per qualsiasi piano o progetto che possa incidere in modo significativo sul sito.
Sul versante del secondo articolo l’effetto è più ampio di quanto sembri. L’esenzione dalla valutazione dell’impatto non ha più filtri: i progetti che hanno come unico scopo la difesa o la risposta alle emergenze escono dal campo di applicazione della Legge n. 292/2018 senza che nessuno debba più accertare, in concreto, che la valutazione comprometterebbe qualcosa. Per i progetti che a tali scopi soltanto contribuiscono, il filtro diventa una decisione del CSAT, atto che non si pubblica per intero. E i lavori di manutenzione, riconversione tecnologica e ammodernamento sulle linee e sulle centrali esistenti situate in aree protette non hanno bisogno nemmeno di una decisione del genere.
Che cosa cambia rispetto a prima
L’articolo 561 aveva finora sette commi. È stato introdotto nel 2011, con la Legge n. 49/2011 di approvazione dell’ordinanza, e nel 2018, con la Legge n. 158/2018, ha ricevuto i commi (4)-(7), tra cui il regime delle attività estrattive. La forma precedente a questa legge non è quella del 2011 e nemmeno quella del 2018: il comma (3), quello da cui ora si fa eccezione, è stato riscritto il 7 aprile 2026 con l’Ordinanza d’urgenza del Governo n. 25/2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 282.
Il comma (3) resta in vigore e, nella forma dell’aprile 2026, consente la modifica dei confini di un’area di interesse nazionale esclusivamente per una delimitazione più precisa o per la correzione di errori materiali o scientifici commessi nella delimitazione iniziale. L’iniziativa spetta all’autorità centrale per l’ambiente, all’Agenzia nazionale per l’ambiente e le aree protette o alla struttura di gestione, servono uno studio scientifico, il parere del consiglio scientifico, ove previsto, e quello dell’Accademia Romena, e la modifica si approva con decisione del Governo. Il comma nuovo elimina tutti questi elementi in un colpo solo: lo scopo non è più correggere un errore, ma sottrarre una superficie; l’iniziativa viene dal beneficiario, non dal gestore; non si chiedono studi scientifici né pareri; non si adotta più alcuna decisione del Governo.
La differenza più concreta si vede però nel confronto con l’eccezione mineraria, che la legge nuova ricalca quasi frase per frase. Il comma (4) usa la stessa data di riferimento, il 29 giugno 2007, la stessa logica del perimetro portato fuori dall’area e la stessa zona cuscinetto di 100 metri per tutta la lunghezza del confine. Il comma (5) aggiunge però qualcosa che il comma (8) non ha: la modifica riceve parere favorevole solo se, a cura e a spese del titolare della licenza, si istituisce il regime di area protetta su un’altra superficie adiacente, e la superficie minima portata in compensazione deve essere equivalente a quella sottratta, aumentata della zona cuscinetto. Per gli impianti idroelettrici questa contropartita manca del tutto. L’area protetta si riduce, e nulla prende il posto della superficie perduta.
All’articolo 5, comma (1), della Legge n. 292/2018 la forma precedente era quella originaria, del 3 dicembre 2018, rimasta intatta per quasi otto anni. Diceva che la legge non si applica ai progetti o alle parti di progetto che hanno come unico scopo la difesa e la sicurezza nazionale oppure la risposta alle situazioni di emergenza, ma solo se le autorità centrali competenti stabilivano, insieme all’autorità ambientale e attraverso un esame caso per caso, che la valutazione dell’impatto avrebbe avuto effetti negativi su quegli obiettivi. La condizione veniva direttamente dall’articolo 1, paragrafo 3, della Direttiva 2011/92/UE, che lascia agli Stati membri la possibilità di escludere tali progetti proprio «caso per caso» e solo se ritengono che l’applicazione della direttiva avrebbe effetti negativi. Nel testo nuovo entrambi gli elementi sono spariti.
Non è stato toccato, invece, il resto dell’articolo 5. I commi (2) e (3) restano come erano: in situazioni eccezionali l’autorità centrale per l’ambiente può escludere un determinato progetto, ma allora deve esaminare se sia opportuna un’altra forma di valutazione, mettere a disposizione del pubblico le informazioni e le ragioni dell’esclusione e informare la Commissione europea prima del rilascio dell’approvazione di sviluppo. Queste garanzie continuano a esistere, ma non si applicano alle esenzioni del comma (1), che operano di diritto.
Vantaggi e svantaggi
Che cosa migliora
- Risolve una situazione bloccata da quasi vent’anni. Investimenti approvati legalmente prima del 29 giugno 2007 si sono ritrovati, dopo quella data, all’interno di aree protette dichiarate in seguito, e il comma (3) non offre alcuna via d’uscita, perché consente la modifica dei confini solo per correggere errori di delimitazione.
- Il termine di 60 giorni è netto e verificabile. Il beneficiario sa quando può considerare che l’amministrazione è rimasta inerte, il che è più di quanto offra il comma (3), dove la procedura non ha alcun termine.
- La zona cuscinetto di 100 metri si conserva, come per le attività estrattive, ed è l’unica dimensione scritta in cifre in tutto l’articolo.
- Il perimetro sottratto è definito in termini tecnici, non di principio: lo schema dell’impianto, le strade di accesso, le stazioni e le reti collegate. Il ministero non può tracciare il confine dove vuole.
- Per gli impianti energetici esistenti l’articolo II fissa nella legge una risposta là dove la prassi lavorava per interpretazione: la manutenzione, la riconversione tecnologica e l’ammodernamento di una linea o di una centrale già situata in un’area protetta non passano più per la procedura di valutazione dell’impatto.
Che cosa resta un problema
- Non esiste compensazione. L’eccezione mineraria, che il testo ricalca, obbliga il titolare a portare in cambio una superficie almeno pari, aumentata della zona cuscinetto. Qui la superficie sottratta all’area protetta si perde definitivamente.
- La parola «beneficiario» non è definita né nella legge né nell’ordinanza che essa integra. Per le attività estrattive il richiedente è il «titolare della licenza», una qualità stabilita dalla legge mineraria. Qui, chi possa presentare la domanda resta una questione di interpretazione.
- La legge non dice quali documenti accompagnino la domanda né con quale atto si disponga la modifica dei confini. I commi (5) e (6), che risolvono esattamente questi due punti, rinviano per il loro testo soltanto al comma (4).
- L’espressione «decreti di Stato» non corrisponde ad alcuna categoria di atto normativo del nomenclatore attuale. Dal contesto si capisce che si tratta dei decreti emanati prima del 1990, ma il testo non lo dice.
- L’esenzione dalla valutazione dell’impatto non ha più alcun filtro per i progetti che hanno come unico scopo la difesa, benché la condizione dell’esame caso per caso derivi dalla direttiva europea che la Legge n. 292/2018 recepisce.
- Per i progetti che si limitano a contribuire agli obiettivi di sicurezza nazionale il filtro diventa una decisione del CSAT, atto che non si pubblica per intero, quindi il pubblico non può verificare perché un determinato progetto sia stato esentato.
Consigli pratici
- Se gestite un’area naturale protetta, verificate subito se al suo interno esistono impianti idroelettrici con obiettivi di investimento approvati entro il 29 giugno 2007. Sono le uniche superfici a cui può arrivare una domanda, e il termine di 60 giorni decorre senza che la legge preveda alcun avviso al gestore.
- I beneficiari che intendono presentare domanda farebbero bene ad allegare di propria iniziativa la documentazione di delimitazione nel sistema STEREO 70 o GIS e la prova dell’atto di approvazione anteriore al 2007. La legge non le chiede, ma senza di esse il ministero non può tracciare il nuovo confine in 60 giorni.
- Verificate separatamente se la superficie si sovrappone a un sito Natura 2000. L’uscita dal parco nazionale non sottrae il terreno al sito di interesse comunitario, e l’articolo 28, comma (2), dell’Ordinanza d’urgenza n. 57/2007 continua a richiedere la valutazione di incidenza per i progetti che potrebbero incidere su di esso in modo significativo.
- Le organizzazioni ambientaliste che intendano contestare una decisione dovrebbero chiedere per tempo l’atto con cui si dispone la modifica dei confini e la sua motivazione. La legge non stabilisce la forma dell’atto, quindi il termine di impugnazione dipende dalla natura che il ministero gli attribuisce.
- Gli operatori di rete che pianificano lavori di riconversione tecnologica in aree protette possono invocare l’articolo II dal 12 settembre 2026, ma soltanto per impianti esistenti. Per una linea nuova o un ampliamento la valutazione dell’impatto resta obbligatoria.
- Se seguite il fascicolo di questa legge, annotate il numero PL-x 14/2023 alla Camera dei Deputati e il numero di fascicolo 4510A/2025 alla Corte costituzionale. Entrambi conducono alle versioni successive del testo e alla motivazione della decisione con cui l’obiezione è stata respinta.
Domande frequenti
Da quando si applica la legge?
Quali condizioni servono perché una superficie possa essere sottratta all’area protetta?
Il ministero può respingere la domanda?
Bisogna portare un’altra superficie in cambio di quella sottratta?
Che cosa succede se il parco si sovrappone a un sito Natura 2000?
Che cosa esce esattamente dall’area protetta?
Chi ha ancora bisogno della valutazione dell’impatto ambientale dopo la modifica dell’articolo 5?
Che cosa prevedeva prima l’articolo 5, comma (1)?
La legge ha superato la Corte costituzionale?
Quanti impianti idroelettrici sono interessati?
Analisi della redazione
Il problema che la legge risolve è reale e antico. Impianti idroelettrici avviati decenni fa si sono ritrovati, dopo il 2007, all’interno di aree protette dichiarate in seguito, e il testo in vigore non offriva alcuna uscita: il comma (3) dell’articolo 561, riscritto proprio nell’aprile 2026 con l’Ordinanza d’urgenza n. 25/2026, consente lo spostamento dei confini esclusivamente per correggere un errore di delimitazione. Un obiettivo di investimento approvato legalmente prima del 2007 non è un errore di delimitazione, quindi non poteva passare di lì. Da questo punto di vista la legge copre un vuoto che nessuno contesta.
Ciò che non si vede leggendo l’atto dall’inizio alla fine è che cosa sia stato lasciato fuori dalla copia. La legge nuova riproduce l’eccezione mineraria del 2018 quasi parola per parola: la stessa data di riferimento, il 29 giugno 2007, la stessa costruzione del perimetro portato fuori dall’area, la stessa zona cuscinetto di 100 metri per tutta la lunghezza del confine. La differenza è che l’eccezione mineraria non sta da sola. Il comma (5) la subordina alla compensazione, e il comma (6) impone la documentazione che accompagna la domanda, compresa la delimitazione nel sistema STEREO 70 o GIS. Entrambi rinviano, per il loro stesso testo, soltanto al comma (4). Collocando l’eccezione idroelettrica al comma (8), dopo il comma (7), il legislatore l’ha lasciata fuori da entrambi. La proposta dei promotori, così come risulta dalla scheda legislativa della Camera dei Deputati, era di introdurre la nuova eccezione come comma (41), cioè subito dopo quella mineraria. Nemmeno lì i rinvii dei commi (5) e (6) sarebbero arrivati automaticamente, ma la differenza di collocazione mostra che il problema delle garanzie è esistito fin dall’inizio e non è stato risolto nei quasi quattro anni di dibattito.
Il risultato pratico è un’asimmetria difficile da giustificare tra due attività economiche. Chi sottrae una superficie a un’area protetta per una miniera deve acquistare o ottenere il consenso dei proprietari per una superficie almeno pari, aumentata della zona cuscinetto, e deve sostenere l’istituzione del regime di protezione su di essa. Chi la sottrae per una centrale idroelettrica non deve nulla. L’area protetta si riduce e il bilancio di superficie resta negativo. Nessuna disposizione della legge nuova spiega perché le due situazioni siano trattate in modo diverso, e la relazione illustrativa, depositata nel 2022, non affronta nemmeno il confronto.
La seconda osservazione riguarda il calendario. La Camera dei Deputati ha lavorato su questo testo per 987 giorni, dal febbraio 2023 all’ottobre 2025, con una relazione di reiezione delle commissioni competenti nel merito nell’aprile 2024 e un parere negativo del Governo nel 2023. Il riesame chiesto dal presidente il 12 agosto 2026 è stato liquidato in 14 giorni: il Senato ha votato il 24 agosto, mentre alla Camera dei Deputati il progetto è stato presentato all’Ufficio di presidenza permanente il 25 agosto, con il termine per il deposito degli emendamenti e il termine per la relazione fissati entrambi al 26 agosto, cioè il giorno dopo. I due emendamenti presentati sono stati respinti e la legge è stata adottata nella forma criticata. La stessa istituzione che ha avuto bisogno di quasi tre anni per decidere ha avuto bisogno di un giorno per respingere le obiezioni motivate del presidente. La promulgazione è arrivata il 9 settembre, nove giorni dopo l’invio della legge a Cotroceni, entro il termine di dieci giorni dell’articolo 77, comma (3), della Costituzione, e la pubblicazione è avvenuta lo stesso giorno.
Che cosa andrebbe cambiato
- Estendere l’obbligo di compensazione al comma (8). Basterebbe un rinvio espresso: i commi (5) e (6) si applicano in quanto compatibili. Effetto: la superficie di area protetta non diminuisce più, si sposta, e il costo dello spostamento lo sostiene il beneficiario, non il bilancio ambientale, esattamente come per le attività estrattive dal 2018.
- Definire il beneficiario. La legge dovrebbe dire chi può presentare la domanda: il titolare dell’obiettivo di investimento approvato prima del 29 giugno 2007 o il suo avente causa, provato per atti. Effetto: il ministero non deve più decidere, in 60 giorni e senza criteri, se il richiedente abbia la qualità per chiedere.
- L’elenco dei documenti che accompagnano la domanda e la forma dell’atto di risposta. La copia dell’atto di approvazione anteriore al 2007, la prova dello stato dei lavori a quella data e la delimitazione nel sistema STEREO 70 o GIS, mentre la risposta sarebbe un decreto del ministro, pubblicato. Effetto: il termine di 60 giorni diventa applicabile e la decisione diventa impugnabile in giudizio secondo regole chiare.
- Sostituire l’espressione «decreti di Stato». La formulazione corretta rinvierebbe ai decreti del Consiglio di Stato e agli altri atti con forza normativa del periodo anteriore al 1990. Effetto: sparisce la discussione su quale categoria di atto rientri nella norma e il ministero non rischia più di respingere una domanda per motivi di nomenclatore.
- Reintrodurre l’esame caso per caso all’articolo 5, comma (1), della Legge n. 292/2018. La condizione non è un’invenzione romena, ma deriva dall’articolo 1, paragrafo 3, della Direttiva 2011/92/UE, che consente l’esclusione solo caso per caso e solo se lo Stato ritiene che la valutazione avrebbe effetti negativi sugli obiettivi di difesa. Effetto: l’esenzione resta, ma torna a essere una decisione motivata, non una categoria automatica.
- Delimitare i lavori di manutenzione, riconversione tecnologica e ammodernamento. I tre termini non sono definiti nella Legge n. 292/2018, e un ammodernamento può significare anche un aumento significativo di capacità. Effetto: si chiude il rischio che un ampliamento vero venga presentato come ammodernamento di un impianto esistente e sfugga così alla valutazione dell’impatto.
Testo originale dell’atto normativo
Il testo che segue è riprodotto in rumeno, la forma ufficiale di pubblicazione.
Il testo integrale, nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania
Gazzetta Ufficiale della Romania n. 767 del 9 settembre 2026 16 pagine PDF, 118 KB l'atto inizia a pagina 2
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Questo articolo ha carattere puramente informativo e non costituisce consulenza legale. Per situazioni specifiche, consultare un avvocato o un consulente fiscale autorizzato.
