In breve

  • La Legge n. 168/2026 impone una quota crescente di energia rinnovabile nel riscaldamento e raffrescamento: 35,9% nel 2027, 37,1% nel 2028, 38,6% nel 2029 e 41,4% nel 2030, tramite programmi di sostegno per sostituire caldaie e stufe vecchie con pompe di calore, pannelli solari o altre soluzioni.
  • La biomassa forestale utilizzata dai grandi operatori (impianti oltre 7,5 MW per biomassa solida o 2 MW per biomassa gassosa) deve essere esclusivamente certificata e tracciabile, pena sanzioni fino a 40.000 lei.
  • Chi è interessato: i proprietari di appartamenti collegati al teleriscaldamento (contabilizzazione individuale obbligatoria entro il 31 dicembre 2030), i comuni con oltre 20.000 abitanti (piano locale di riscaldamento dal 2027) e gli operatori di teleriscaldamento.
Atto: Legge n. 168/2026
Pubblicato: Gazzetta Ufficiale della Romania (Monitorul Oficial) n. 647 del 5 agosto 2026
In vigore dal: 8 agosto 2026

La Romania intende, con la Legge n. 168/2026, ridurre drasticamente la dipendenza dalla legna da ardere e dai combustibili fossili solidi per il riscaldamento di abitazioni ed edifici, attraverso un calendario chiaro di obiettivi annuali e programmi nazionali per sostituire caldaie e stufe vecchie con pompe di calore, pannelli solari o altre tecnologie pulite. La legge, promulgata il 4 agosto 2026 e pubblicata il giorno successivo sulla Gazzetta Ufficiale della Romania, recepisce obiettivi europei di decarbonizzazione del settore del riscaldamento e raffrescamento e introduce, per la prima volta con questo livello di dettaglio, obblighi di tracciabilità per la biomassa forestale utilizzata su scala industriale, insieme ad altre misure recenti che incoraggiano le fonti rinnovabili a livello di singola famiglia, come la compensazione quantitativa dell’energia prodotta dai pannelli solari.

Il nucleo della legge è un calendario di obiettivi per la quota di fonti rinnovabili nel riscaldamento e raffrescamento: 35,9% nel 2027, 37,1% nel 2028, 38,6% nel 2029 e 41,4% nel 2030. Per raggiungerli, le autorità locali, insieme a quelle centrali, devono avviare programmi di sostegno volontari (quindi i proprietari non sono obbligati a cambiare caldaia) per la sostituzione graduale, entro il 2040, delle unità di riscaldamento più vecchie di 10 anni o con un rendimento inferiore al 65%, privilegiando fonti geotermiche, pompe di calore, collettori solari, cogenerazione ad alta efficienza senza biomassa forestale, sistemi fotovoltaici abbinati a pompe di calore, o il recupero del calore residuo. La legge fissa anche obiettivi quantitativi minimi: almeno 50.000 unità sostituite entro il 2030, 100.000 entro il 2035 e 250.000 entro il 2040.

Il secondo elemento principale riguarda la biomassa forestale utilizzata industrialmente. Gli operatori con impianti oltre 7,5 MW per biomassa solida o 2 MW per biomassa gassosa devono utilizzare esclusivamente biomassa forestale certificabile e trasmettere ogni anno, entro il 31 marzo, una relazione sulla sostenibilità verificata in modo indipendente da un terzo accreditato. La mancata osservanza di questi obblighi è sanzionata con multe comprese tra 7.500 e 40.000 lei, a seconda del tipo di violazione.

Il quadro metodologico che la legge esigeva entro il 31 agosto 2026 è stato pubblicato proprio quel giorno: come si decide che cosa riceve ogni famiglia al posto della stufa a legna.

Gli effetti che produce

Per i proprietari di appartamenti collegati al teleriscaldamento, l’effetto più concreto è una scadenza precisa: entro il 31 dicembre 2030, tutti gli edifici in condominio dovranno avere contatori individuali installati per riscaldamento, raffrescamento e acqua calda, oppure, laddove la contabilizzazione individuale non sia tecnicamente fattibile o conveniente, ripartitori di costi installati su ogni radiatore. In pratica, la fatturazione a quote uguali, senza legame con il consumo reale, dovrebbe diventare un ricordo del passato nei prossimi anni.

I soldi per le reti che portano il calore in quegli appartamenti hanno ormai anche il modulo con cui si chiedono: la guida da 590 milioni di euro per il teleriscaldamento intelligente riceve la domanda di prefinanziamento 99 giorni prima dell’ultimo termine.

Per i comuni con oltre 20.000 abitanti, la legge introduce un nuovo obbligo: dal 2027, ogni ente locale di questo tipo dovrà elaborare e aggiornare, ogni 4 anni, un piano locale di riscaldamento e raffrescamento, con scenari di transizione energetica, comunicato al Ministero dell’Energia. Gli stessi comuni potranno delimitare, con delibera, zone unitarie di riscaldamento in cui si applica un’unica soluzione tecnica centralizzata, proprio per proteggere gli investimenti pubblici già effettuati nelle reti di teleriscaldamento.

Per le imprese che bruciano biomassa forestale su larga scala, la legge comporta costi di conformità aggiuntivi (certificazione, verifica indipendente, relazione annuale), ma anche un rischio di sanzione in caso di utilizzo di legname da fonti non certificate o non sostenibili, un tema delicato nel contesto dei tagli illegali segnalati costantemente negli ultimi anni.

Che cosa cambia rispetto a prima

  • Obiettivi legali, non semplici raccomandazioni: la quota di fonti rinnovabili nel riscaldamento e raffrescamento riceve per la prima volta obiettivi percentuali vincolanti, anno per anno, fino al 2030.
  • Nuova tracciabilità per la biomassa: i grandi operatori di biomassa devono dimostrare ogni anno, tramite verifica indipendente, che il legname utilizzato è certificato e sostenibile, con sanzioni in caso di inadempienza.
  • Scadenza precisa per la contabilizzazione individuale: il 31 dicembre 2030 per l’installazione di contatori o ripartitori di costi in tutti i condomini collegati a reti centralizzate, una modifica alla Legge sull’efficienza energetica n. 121/2014.
  • Pianificazione locale obbligatoria: i comuni con oltre 20.000 abitanti dovranno avere, dal 2027, un piano locale di riscaldamento e raffrescamento, aggiornato periodicamente.
  • Governance societaria estesa: gli operatori di teleriscaldamento con status di impresa pubblica rientrano ora esplicitamente nelle regole di governance societaria dell’ordinanza d’urgenza del governo n. 109/2011.

Vantaggi e svantaggi

Che cosa migliora

  • Fatturazione più equa per i residenti dei condomini, basata sul consumo reale, una volta generalizzata la contabilizzazione individuale entro il 2030.
  • Sostegno finanziario (fondi europei, Fondo per l’ambiente, Fondo per la modernizzazione) per sostituire caldaie e stufe vecchie e inquinanti con tecnologie pulite, su base volontaria.
  • Minore rischio di sfruttamento illegale del legname, grazie agli obblighi di tracciabilità e certificazione della biomassa forestale utilizzata industrialmente.

Che cosa resta un problema

  • I programmi di sostituzione delle caldaie sono volontari; senza la richiesta dei proprietari, il ritmo reale di decarbonizzazione potrebbe restare ben al di sotto degli obiettivi legali.
  • Il finanziamento dipende da bilanci approvati annualmente e da fondi europei, quindi il sostegno concreto alle famiglie può ritardare o variare da un anno all’altro.
  • La contabilizzazione individuale entro il 2030 comporta costi di investimento per i condomini, anche se installare ripartitori è generalmente più economico rispetto ai contatori.

Consigli pratici

  1. Se abiti in un condominio collegato al teleriscaldamento senza contabilizzazione individuale: discuti in assemblea condominiale dell’installazione di contatori o ripartitori con anticipo, la scadenza legale (31 dicembre 2030) si avvicina più velocemente di quanto sembri.
  2. Se hai una caldaia o una stufa a combustibile solido più vecchia di 10 anni: segui i programmi di sostegno del tuo comune e del Ministero dell’Energia per la sostituzione con una pompa di calore o pannelli solari, la partecipazione è volontaria e non sei obbligato a cambiare subito la caldaia.
  3. Se amministri un condominio: verifica per tempo se l’edificio rientra nella contabilizzazione individuale o nei ripartitori, in base alla fattibilità tecnica, la decisione incide sui costi di investimento.
  4. Se sei un’impresa con un impianto a biomassa sopra le soglie di legge: prepara in anticipo i documenti di tracciabilità e la verifica indipendente annuale, la relazione va presentata entro il 31 marzo per l’anno precedente.
  5. Se abiti in un comune con oltre 20.000 abitanti: segui il piano locale di riscaldamento e raffrescamento del tuo comune, che dal 2027 indicherà le soluzioni tecniche previste per la tua zona.

Domande frequenti

Che cosa impone esattamente la Legge n. 168/2026?
Fissa obiettivi annuali per la quota di energia rinnovabile nel riscaldamento e raffrescamento (fino al 41,4% nel 2030), impone tracciabilità e certificazione per la biomassa forestale utilizzata industrialmente e introduce la scadenza del 31 dicembre 2030 per la contabilizzazione individuale dell’energia termica nei condomini.
I proprietari sono obbligati a sostituire la caldaia a legna?
No. I programmi di sostituzione delle unità di riscaldamento sono volontari, la partecipazione avviene solo su richiesta del proprietario. La legge non vieta l’uso delle caldaie esistenti, incluse quelle a biomassa forestale.
Che succede se il mio condominio non ha la contabilizzazione individuale entro il 2030?
La legge non specifica sanzioni dirette per i condomini, ma impone l’installazione di contatori o, dove non tecnicamente fattibile, di ripartitori di costi, come obbligo legale per gli operatori e le autorità responsabili delle reti centralizzate.
Chi verifica che la biomassa forestale sia legale e sostenibile?
I grandi operatori devono ottenere una verifica indipendente da un terzo accreditato o certificato, a livello nazionale o in un altro Stato membro dell’UE, mentre l’Autorità nazionale di regolamentazione nel settore dell’energia e il Ministero dell’Ambiente, delle Acque e delle Foreste accertano le violazioni e applicano le sanzioni.
Che cos’è una zona unitaria di riscaldamento e raffrescamento?
Un’area delimitata con delibera dell’autorità locale, in cui si applica un’unica soluzione tecnica centralizzata di riscaldamento e raffrescamento, pensata per proteggere gli investimenti pubblici già effettuati nelle reti di teleriscaldamento di quella zona.

Testo originale dell’atto normativo

Il testo che segue è riprodotto in rumeno, la forma ufficiale di pubblicazione.

Il testo integrale, nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania

Gazzetta Ufficiale della Romania n. 647 del 5 agosto 2026 16 pagine PDF, 114 KB l'atto inizia a pagina 7

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Questo articolo ha carattere puramente informativo e non costituisce consulenza legale. Per situazioni specifiche, consultare un avvocato o un consulente fiscale autorizzato.