In breve

  • Quattro ministeri hanno approvato le regole con cui i comuni potranno rimborsare la sostituzione delle stufe e delle caldaie a legna più vecchie di 10 anni o con rendimento inferiore al 65%. La partecipazione è volontaria e la domanda la presenta il proprietario.
  • Che cosa si riceve in cambio non lo si sceglie liberamente: uno strumento di calcolo in Excel confronta la pompa di calore, i pannelli solari, il geotermico, il fotovoltaico con accumulo, la cogenerazione e l’allacciamento al teleriscaldamento, su 15 anni, ed elimina le soluzioni che costano più del doppio della soluzione di riferimento.
  • Per le famiglie colpite da povertà energetica e per quelle vulnerabili, il sostegno può coprire fino al 100% dei costi ammissibili se i fondi provengono dal Fondo sociale per il clima, e il comune ha l’obbligo di aiutarle a preparare la pratica.
Atto: Decreto n. 1.299/957/1.019/1.787/2026
Pubblicato: Gazzetta Ufficiale della Romania (Monitorul Oficial) n. 727 del 31 agosto 2026
Entrata in vigore: 31 agosto 2026

Il programma con cui le stufe e le caldaie a legna vecchie dovranno essere sostituite ha, dal 31 agosto 2026, un manuale di applicazione. Il decreto congiunto del ministro degli investimenti e dei progetti europei, del ministro dell’energia, del ministro dello sviluppo e del ministro dell’ambiente, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 727 del 31 agosto 2026, approva il quadro metodologico richiesto dalla legge n. 168/2026 sulla decarbonizzazione del settore del riscaldamento e del raffrescamento. La legge aveva fissato al 31 agosto 2026 il termine per l’approvazione, quindi il decreto è arrivato proprio nell’ultimo giorno consentito.

La posta in gioco è alta e molto concreta. La legge impone che, entro il 31 dicembre 2040, siano sostituite almeno 250.000 unità di riscaldamento a legna o a combustibili fossili solidi, con obiettivi intermedi di 50.000 entro la fine del 2030 e 100.000 entro la fine del 2035. Nessuno è obbligato a cambiare la propria stufa: l’art. 4 comma (13) della legge dice espressamente che non si istituisce un obbligo generale di sostituzione e non si vieta l’uso delle unità esistenti. Quello che si sta costruendo adesso è il meccanismo con cui chi vuole cambiare riceve denaro pubblico per farlo.

Chi può chiedere il sostegno: le famiglie che usano un’unità di riscaldamento a biomassa forestale o a combustibile fossile solido più vecchia di 10 anni oppure con rendimento inferiore al 65%; i comuni, per gli edifici pubblici a destinazione sociale che si trovano nella stessa situazione; e gli operatori del teleriscaldamento, per le unità di produzione dei sistemi centralizzati.

Gli effetti che produce

Il primo effetto è che la decisione tecnica esce dalle mani del richiedente ed entra in un algoritmo. Il comune compila uno strumento di calcolo, che esegue due test. Il test di fattibilità tecnica verifica se a quell’indirizzo esiste l’infrastruttura necessaria: rete del gas, rete elettrica sufficiente, sistema di teleriscaldamento, più la distanza da essi e il costo dell’allacciamento. Il test di giustificazione economica confronta il costo totale su 15 anni di ciascuna soluzione rimasta con il costo della soluzione di riferimento ed elimina tutto quello che supera una soglia, fissata in via predefinita a 2, cioè al doppio del riferimento.

Il secondo effetto è che, se più soluzioni superano entrambi i test, lo strumento raccomanda quella più economica, ma il richiedente può scegliere una qualsiasi tra quelle ammissibili. È l’unico punto di tutto il quadro metodologico in cui il proprietario ha una scelta reale.

Il terzo effetto riguarda che cosa succede quando non passa nulla. Se nessuna delle otto soluzioni previste dalla legge è contemporaneamente fattibile e giustificata economicamente, si arriva alla soluzione sussidiaria: sempre un’unità a legna, ma nuova e conforme ai requisiti di progettazione ecocompatibile del regolamento (UE) 2015/1.185. E se nemmeno questa è fattibile, lo strumento dichiara che il sito non ha alcuna soluzione ammissibile e il sostegno non viene concesso.

Il quarto effetto è un divieto. Le caldaie autonome alimentate a combustibili fossili non possono essere finanziate, in forza dell’ordinanza del Governo n. 16/2025, che recepisce la direttiva (UE) 2024/1.275. L’eccezione, scritta espressamente, sono le stufe e i sistemi di microcogenerazione che producono energia elettrica e termica a livello dell’edificio, che non rientrano nella categoria delle caldaie autonome.

Che cosa cambia rispetto a prima

Fino a questo decreto, la legge n. 168/2026 esisteva da tre settimane, ma non poteva essere applicata. La legge diceva che i comuni istituiscono programmi di sostegno, elencava le otto soluzioni energetiche e fissava gli obiettivi per il 2030, il 2035 e il 2040, ma lasciava in bianco tutto quello che significava applicazione: chi è ammissibile, quali documenti presenta, come si fa il test di fattibilità, quanto copre il sostegno e come si paga. Tutto questo si approvava, ai sensi dell’art. 10 comma (1) della legge, con decreto congiunto dei quattro ministri.

Il decreto colma quel vuoto, ma non del tutto. Il quadro metodologico stabilisce la procedura e l’algoritmo, non le cifre. L’intensità del sostegno, la percentuale minima di bilancio riservata alle famiglie vulnerabili, i prezzi dei combustibili, i costi di allacciamento e le soglie infrastrutturali si stabiliscono più avanti, con la guida del richiedente relativa a ciascuna fonte di finanziamento. Gli unici valori scritti in tutto il documento sono l’orizzonte di 15 anni e la soglia di 2.

Un vuoto simile si è chiuso anche sulle reti centralizzate, sempre con un decreto del ministro dell’Energia: la guida da 590 milioni di euro per il teleriscaldamento intelligente ha ora la domanda di prefinanziamento e di rimborso.

Cambia anche chi tiene la contabilità. Le autorità locali riferiscono ogni anno, entro il 31 marzo, sullo stato di attuazione al Ministero dell’Energia e al Ministero dello Sviluppo, secondo il modello dell’allegato n. 2 alla legge n. 168/2026. La prima relazione è prevista per il 2027.

Una novità che vale la pena ricordare è il trattamento delle famiglie in povertà energetica. Per esse il quadro prevede quattro misure simultanee: una percentuale minima riservata sul bilancio di ciascun programma, un’intensità di sostegno più alta, l’aiuto del comune nella preparazione della pratica e la possibilità di ricevere il denaro in anticipo o in modo scaglionato, proprio per non doversi prefinanziare i lavori. Per i finanziamenti a valere sul Fondo sociale per il clima, il sostegno può arrivare al 100% dei costi ammissibili per le famiglie con il più alto grado di vulnerabilità.

Vantaggi e svantaggi

Che cosa migliora

  • La regola di selezione è la stessa in tutto il Paese e il risultato è generato automaticamente, quindi due famiglie identiche in distretti diversi dovrebbero ricevere la stessa risposta.
  • Le famiglie senza liquidità per il prefinanziamento possono ricevere il sostegno in anticipo o tramite pagamento diretto all’installatore, quindi non devono anticipare la somma di tasca propria.
  • Il comune ha l’obbligo espresso di aiutare a preparare la documentazione le famiglie in povertà energetica e quelle vulnerabili, direttamente o tramite soggetti designati.
  • Il costo di allacciamento alla rete del gas, a quella elettrica o al teleriscaldamento entra nel calcolo, quindi una soluzione economica all’acquisto ma cara all’allacciamento non può più essere raccomandata artificialmente.
  • La partecipazione resta volontaria e l’atto lo ripete, quindi nessuno può essere obbligato a rinunciare all’unità esistente.

Che cosa resta un problema

  • Il quadro non contiene alcuna cifra di sostegno. Quanto riceve effettivamente una famiglia si saprà solo dalla guida del richiedente, che non ha alcun termine di pubblicazione.
  • Il calcolo su 15 anni si fa a prezzi costanti, senza tasso di attualizzazione, quindi un leu speso nel 2041 pesa esattamente quanto uno speso nel 2027.
  • La definizione di famiglia colpita da povertà energetica rinvia ad altri testi e non si ferma su alcun criterio verificabile nel testo dell’atto.
  • L’allegato, cioè lo strumento di calcolo vero e proprio, è pubblicato in facsimile, in formato stampabile, e tutti i valori vi compaiono come «input». Il file Excel che genera il risultato non è pubblicato e nessun articolo dice chi lo mette a disposizione.
  • Gli obiettivi della legge chiedono 150.000 unità negli ultimi cinque anni, cioè il triplo del ritmo dei cinque anni precedenti, e il quadro metodologico non contiene alcun meccanismo di accelerazione.

Consigli pratici

  1. Non presentate ancora nulla. La domanda si presenta al comune solo dopo che l’autorità finanziatrice pubblica il bando, con il relativo bilancio e i criteri. Fino ad allora non c’è alcuna pratica da depositare.
  2. Preparate per tempo l’atto di proprietà o un altro documento che attesti un titolo legittimo di godimento dell’immobile. È il primo documento richiesto dall’art. 7 e la sua mancanza blocca tutto.
  3. Cercate i documenti della caldaia o della stufa esistente, da cui risultino l’anzianità e il rendimento. Se non li avete più, il quadro accetta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, che però viene riscontrata con un accertamento in loco svolto dal comune.
  4. Se rientrate nella categoria del consumatore vulnerabile di energia ai sensi della legge n. 226/2021, raccogliete i documenti che lo provano. L’inquadramento non deriva dalla casella che spuntate nello strumento di calcolo, ma dalla verifica documentale svolta dall’autorità finanziatrice.
  5. Verificate quale infrastruttura esiste al vostro indirizzo e a quale distanza: rete del gas, potenza elettrica disponibile, sistema di teleriscaldamento. Questi tre dati, più la distanza, decidono quali soluzioni restano in gioco prima di qualunque discussione sul prezzo.
  6. Se volete una determinata tecnologia, chiedete al comune il risultato generato dallo strumento di calcolo. Fa parte della documentazione della domanda di finanziamento e, se più soluzioni sono ammissibili, avete il diritto di scegliere, non solo quella più economica.
  7. Non cedete e non mettete fuori servizio l’apparecchio finanziato. Il beneficiario ha l’obbligo di mantenere la funzionalità e la destinazione dell’investimento e il mancato rispetto delle condizioni comporta il recupero delle somme.

Domande frequenti

Sono obbligato a cambiare la mia stufa a legna?
No. La partecipazione ai programmi di sostegno è volontaria e la sostituzione avviene esclusivamente su richiesta del detentore. L’art. 4 comma (13) della legge n. 168/2026 dice espressamente che non si istituisce un obbligo generale di sostituzione e non si vieta l’uso delle unità esistenti.
Quali unità rientrano nel programma?
Le unità di riscaldamento che usano biomassa forestale, cioè legna o pellet di legno, oppure combustibili fossili solidi, cioè soprattutto carbone, e che sono più vecchie di 10 anni e/o hanno un rendimento inferiore al 65%, determinato secondo il regolamento (UE) 2015/1.185. Le condizioni sono alternative: basta che ne sia soddisfatta una.
Quanto copre il sostegno?
Il quadro metodologico non fissa una percentuale. L’intensità si stabilisce con la guida di finanziamento, differenziata in base all’inquadramento del beneficiario. L’unico limite scritto nell’atto riguarda i finanziamenti a valere sul Fondo sociale per il clima, dove il sostegno può coprire fino al 100% dei costi ammissibili per le famiglie con il più alto grado di vulnerabilità e senza capacità di cofinanziamento.
Che cosa succede se da me non si può installare nulla dell’elenco?
Si applica la soluzione sussidiaria: una nuova unità a biomassa forestale sostenibile, conforme ai requisiti di progettazione ecocompatibile del regolamento (UE) 2015/1.185. Se nemmeno questa è tecnicamente fattibile, lo strumento di calcolo segnala l’assenza di una soluzione ammissibile e il sostegno non viene concesso nell’ambito di quel programma.
Posso ricevere denaro per una caldaia a gas?
Non per una caldaia autonoma a combustibile fossile. Il divieto deriva dall’ordinanza del Governo n. 16/2025, che recepisce l’art. 17 comma (15) della direttiva (UE) 2024/1.275. Fanno eccezione le stufe e i sistemi di microcogenerazione che producono energia elettrica e termica a livello dell’edificio, che non sono considerati caldaie autonome.
Chi fa il test di fattibilità, io o il comune?
Il comune. L’autorità dell’amministrazione pubblica locale compila lo strumento di calcolo e stabilisce la fattibilità, mentre l’autorità finanziatrice verifica poi il risultato generato e il rispetto dei criteri di ammissibilità. Il richiedente può presentare preventivi, computi metrici o fatture pro forma per la soluzione scelta.
Come vengono pagati i soldi?
In una di tre forme, stabilita dalla guida del richiedente: rimborso successivo su presentazione di fatture e verbali di collaudo, pagamento diretto al fornitore o all’installatore dell’apparecchio, oppure anticipo seguito dal saldo finale. Per le famiglie vulnerabili, l’anticipo o la rateizzazione sono previsti espressamente come misura di tutela.
Vale anche per i condomini allacciati al teleriscaldamento?
I programmi riguardano anche le unità di produzione dei sistemi di fornitura centralizzata di energia termica, ma lì il richiedente è l’ente territoriale o il produttore di energia termica, non l’inquilino. Se la sostituzione della tecnologia non è fattibile o giustificata economicamente, si può finanziare l’ammodernamento dell’unità esistente, a condizione che ne derivi una riduzione diretta, dimostrabile e quantificabile del consumo di biomassa o di combustibile fossile solido.

Errori e incongruenze nel testo pubblicato

  • La soluzione di riferimento è definita in modo diverso nell’articolato e nell’allegato, e da essa dipende tutto il test economico. L’art. 2 lett. c) del quadro metodologico definisce la soluzione di riferimento come «la sostituzione di una caldaia individuale esistente a legna con una caldaia individuale nuova a legna, conforme ai requisiti di progettazione ecocompatibile previsti dal regolamento (UE) 2015/1.185». L’allegato, foglio «Calculator_Individual», sezione «3. Parametri de calcul» (parametri di calcolo), riga «Soluție de referință» (soluzione di riferimento), riporta invece il valore «= sistemul de încălzire existent», cioè il sistema di riscaldamento esistente. Sono due cose diverse: una caldaia nuova conforme ha un costo di investimento e un consumo ridotto, mentre il sistema esistente ha investimento zero e consumo alto. Poiché l’art. 11 comma (3) dichiara una tecnologia giustificata economicamente solo se il rapporto tra il suo costo su 15 anni e il costo della soluzione di riferimento non supera la soglia, le due definizioni danno denominatori diversi e, a parità di soglia di 2, elenchi diversi di tecnologie ammissibili per lo stesso sito.
  • Allegato, sezione «4. Calculul justificării economice» (calcolo della giustificazione economica), riga «SACET», colonna «Infrastr.»: il valore è «Autonom», cioè autonomo. Lo stesso allegato ha, nella sezione «2. Infrastructură disponibilă și cost estimat de racordare» (infrastruttura disponibile e costo stimato di allacciamento), una riga distinta «SACET», con colonne per l’esistenza, la distanza e il costo stimato di allacciamento, e l’art. 9 comma (1) lett. b) richiede espressamente che lo strumento utilizzi «l’esistenza … del sistema di fornitura centralizzata di energia termica, nonché la distanza fino ad essi». La colonna «Infrastr.» è quella che collega ciascuna tecnologia alla riga di infrastruttura che la condiziona: il gas ha «Gaz», le pompe di calore hanno «Electric». Marcando l’allacciamento al teleriscaldamento come autonomo, il collegamento si spezza e la verifica dell’esistenza della rete non può più influire sulla fattibilità di questa soluzione.
  • La definizione di famiglia colpita da povertà energetica non si chiude su alcun criterio. L’art. 2 lett. e) la definisce come la famiglia «che rientra nelle disposizioni dell’art. 19». L’art. 19 comma (1) riproduce però la definizione della povertà energetica come fenomeno, tratta dall’art. 2 punto 52 della direttiva (UE) 2023/1.791, senza condizioni di inquadramento, e il comma (2) rinvia oltre: il meccanismo di verifica «si stabilisce in funzione dei criteri propri di ciascuna fonte di finanziamento», per «la categoria di beneficiario prevista all’art. 16 comma (1)». Ma l’art. 16 comma (1) non prevede alcuna categoria di beneficiario: dice solo che l’intensità si stabilisce in modo differenziato sulla base dei criteri della guida di finanziamento. La catena si chiude nel vuoto, benché l’art. 21 lett. a) riservi una percentuale minima del bilancio di ciascun programma proprio a questa categoria e l’art. 21 lett. b) rinvii, per l’aumento dell’intensità, allo stesso art. 16 comma (1), testo che non prevede alcun aumento. Per confronto, l’art. 20 risolve la questione per la famiglia vulnerabile, con il rinvio alla legge n. 226/2021 e al regolamento (UE) 2023/955.

Analisi della redazione

Questo quadro risolve un problema che ha bloccato tutti i programmi precedenti di sostituzione delle stufe: chi decide che cosa si installa. Finora la scelta si faceva o tramite la guida o tramite negoziazione locale, e il risultato era che i soldi andavano verso la soluzione più facile da installare, non verso la migliore sul lungo periodo. Qui la decisione si prende con un calcolo esplicito, su 15 anni, che include il costo dell’allacciamento e non solo il prezzo dell’apparecchio. È un miglioramento reale e la sua trasparenza è verificabile: il risultato generato dallo strumento fa parte della documentazione della domanda, quindi il richiedente può chiederlo e contestarlo.

L’aritmetica degli obiettivi della legge dice però qualcosa di diverso da quello che dice il calendario. 50.000 unità entro la fine del 2030 significano circa 12.500 all’anno, se il primo bando parte nel 2027. Le successive 50.000, entro la fine del 2035, richiedono 10.000 all’anno, quindi un ritmo leggermente più lento. Le ultime 150.000, tra il 2036 e il 2040, richiedono 30.000 all’anno, il triplo. In altre parole, il 60% dell’obiettivo di 250.000 è spinto negli ultimi cinque anni del periodo, e il quadro metodologico pubblicato adesso non contiene alcun meccanismo che prepari quell’accelerazione. L’unico strumento previsto per lo scostamento è il piano d’azione correttivo dell’art. 4 comma (11) della legge, che scatta solo dopo che il divario si è prodotto e persiste per un anno.

La scelta metodologica più coerente è anche la meno spiegata. L’art. 11 comma (5) impone che tutti i costi su 15 anni siano calcolati a prezzi costanti, senza tasso di attualizzazione. In un calcolo attualizzato, le spese future per il combustibile valgono meno dell’investimento di oggi, il che favorisce le soluzioni economiche in fase di installazione. Senza attualizzazione, un leu di combustibile pagato nel 2041 pesa esattamente quanto uno pagato nel 2027, e il vantaggio passa alle tecnologie con basso costo di esercizio, cioè alle pompe di calore. La scelta è coerente con lo scopo dichiarato della legge, ma decide, in silenzio, chi vince il confronto, e meriterebbe di essere detta come tale, non nascosta in un comma di metodo.

Una terza cosa si vede dalle date sul decreto. Il ministro degli investimenti e dei progetti europei ha firmato il 18 agosto, gli altri tre ministri il 28 agosto, e la pubblicazione è avvenuta il 31 agosto, ultimo giorno del termine fissato dall’art. 10 comma (1) della legge. Dieci giorni tra la prima e l’ultima firma, su un atto da cui dipende un traguardo del Piano nazionale di ripresa e resilienza, componente 6, riforma 6, traguardo 128, richiamato proprio nel preambolo del decreto. Il termine è stato rispettato, ma senza un solo giorno di margine, e la guida del richiedente, cioè il documento che contiene le cifre, non ha alcun termine.

Che cosa andrebbe cambiato

  • Un termine per la guida del richiedente. Il quadro metodologico delega alla guida l’intensità del sostegno, la percentuale riservata alle famiglie vulnerabili, i prezzi dei combustibili e le soglie infrastrutturali, cioè tutto quello che trasforma l’algoritmo in denaro. Senza un termine, un atto pubblicato nell’ultimo giorno utile può restare inapplicabile a tempo indeterminato, e l’obiettivo per il 2030 perde in partenza anni di attuazione.
  • La pubblicazione dello strumento di calcolo in formato elettronico, a un indirizzo indicato nell’atto. L’allegato della Gazzetta Ufficiale della Romania è una riproduzione stampabile, con tutti i valori marcati «input», e le formule sono riportate in modo descrittivo. Poiché l’art. 8 comma (2) richiede che il test si faccia «compilando lo strumento di calcolo», il file che genera il risultato dovrebbe avere un luogo di pubblicazione stabilito dall’atto, non lasciato alla discrezione di ciascuna autorità finanziatrice.
  • Un criterio proprio per la povertà energetica, almeno uno di riserva. Una soglia del tipo «la spesa per l’energia supera una percentuale del reddito disponibile della famiglia» darebbe subito contenuto all’art. 19 e renderebbe applicabili le quattro misure di tutela dell’art. 21 anche per i programmi finanziati da fonti che non impongono una propria definizione.
  • Una relazione pubblica sui risultati generati dallo strumento, non solo sul numero di unità sostituite. La relazione annuale dell’art. 27 riguarda lo stato di attuazione. Se si pubblicasse anche la distribuzione delle tecnologie raccomandate, di quelle effettivamente scelte e dei casi senza alcuna soluzione ammissibile, si vedrebbe già nel primo anno se la soglia di 2 è tarata correttamente o se manda sistematicamente i siti verso la soluzione sussidiaria a legna.
  • Il coordinamento esplicito tra le otto soluzioni della legge e l’elenco di 12 tecnologie dello strumento. Lo strumento valuta, tra le altre, il «Gaz (cu condensare)», cioè il gas a condensazione, benché l’art. 4 comma (4) della legge n. 168/2026 non lo elenchi tra le soluzioni energetiche e l’art. 12 comma (4) del quadro lo ammetta solo per stufe e microcogenerazione. Un rinvio espresso, tecnologia per tecnologia, eliminerebbe la discussione su che cosa può essere finanziato e che cosa è calcolato solo per confronto.

Testo originale dell’atto normativo

Il testo che segue è riprodotto in rumeno, la forma ufficiale di pubblicazione.

Il testo integrale, nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania

Gazzetta Ufficiale della Romania n. 727 del 31 agosto 2026 16 pagine PDF, 557 KB l'atto inizia a pagina 6

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Questo articolo ha carattere puramente informativo e non costituisce consulenza legale. Per situazioni specifiche, consultare un avvocato o un consulente fiscale autorizzato.