In breve

  • Il termine di prescrizione di 3 anni per l’indennità sostitutiva delle giornate di ferie non godute decorre dalla data di cessazione del rapporto di lavoro o di servizio, e non da ciascun anno in cui le ferie non sono state fruite.
  • Il periodo di riporto di 18 mesi non estingue più automaticamente il diritto: se il datore di lavoro non ha effettivamente messo il lavoratore nelle condizioni di godere delle ferie, il diritto all’indennità in denaro sussiste anche oltre tale intervallo.
  • Se il lavoratore si è astenuto dal godere delle ferie pur avendone avuto la possibilità, il diritto all’indennità per il periodo che eccede il riporto non sussiste. La decisione è vincolante per tutti i giudici.
Atto: Decisione ÎCCJ n. 40/2026 (Collegio per la risoluzione di questioni di diritto)
Pubblicato: G. Uff. n. 665 dell’11 agosto 2026
In vigore dal: 11 agosto 2026

Per anni non hai goduto di tutte le ferie. Hai lasciato l’azienda e hai chiesto l’indennità per le giornate residue, ma il datore di lavoro ti ha risposto che il diritto era prescritto da tempo. L’Alta Corte di Cassazione e Giustizia ha stabilito che non è così: i 3 anni cominciano a decorrere soltanto il giorno in cui si chiude il rapporto di lavoro. La Decisione n. 40 del 9 marzo 2026 del Collegio per la risoluzione di questioni di diritto è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania (Monitorul Oficial) n. 665 dell’11 agosto 2026 e da questo momento diventa vincolante per tutti i giudici del Paese. È il secondo chiarimento di rilievo di quest’anno in materia di diritti legati ai congedi, dopo le regole di pagamento del congedo per malattia nelle fasce del 55%, 65% e 75%.

La questione è stata sollevata dalla Corte d’Appello di Bucarest, Sezione VII per le cause in materia di controversie di lavoro e previdenza sociale, nel fascicolo n. 20.893/3/2023. Il ricorrente, un ex pubblico ministero, aveva chiesto il controvalore delle giornate di ferie non godute fino alla cessazione dell’attività. Il Tribunale di Bucarest aveva respinto la domanda perché prescritta, con la sentenza civile n. 6.082 del 6 novembre 2023, e in appello il collegio ha ritenuto la questione abbastanza incerta da meritare una pronuncia di principio.

La posta in gioco pratica è alta, perché nel Codice del lavoro convivono due regole che sembrano contraddirsi. L’articolo 146, comma (3) prevede che l’indennità per le ferie non godute possa essere corrisposta soltanto alla cessazione del contratto individuale di lavoro. L’articolo 146, comma (2) riconosce al lavoratore un periodo di riporto di 18 mesi, a partire dall’anno successivo a quello in cui è sorto il diritto, per godere delle ferie in natura. L’articolo 268, comma (1), lettera c) fissa invece un termine di prescrizione di 3 anni per le domande relative a diritti retributivi non corrisposti. Il punto era da quando si contano questi 3 anni.

La risposta dell’Alta Corte parte da una constatazione semplice: non si può decadere da un diritto che non si aveva modo di far valere. Finché il rapporto di lavoro è in corso, al lavoratore non è aperta la via di una domanda di denaro per le giornate non fruite, ma soltanto la possibilità di godere delle ferie in natura. Il diritto di azione sorge, dunque, nel momento stesso in cui l’obbligo di pagamento diventa esigibile, ossia alla cessazione del rapporto di lavoro.

Gli effetti che produce

I 3 anni si contano dall’ultimo giorno di contratto. Per le pretese economiche derivanti da giornate di ferie non godute fino alla cessazione dei rapporti di lavoro o di servizio, il termine di prescrizione decorre dalla data di cessazione, non da ciascun anno in cui le ferie non sono state fruite. Un lavoratore che lascia l’azienda nel 2026 può chiedere, in linea di principio, l’indennità anche per giornate più risalenti, senza che queste risultino automaticamente prescritte.

Il riporto di 18 mesi non è più una ghigliottina automatica. Per il periodo che eccede tale termine, l’Alta Corte ha fissato un criterio di merito e non di calendario: il diritto all’indennità sussiste quando il datore di lavoro non ha effettivamente offerto al lavoratore la possibilità di esercitare il diritto alle ferie e non sussiste quando il lavoratore si è astenuto dal goderne, pur avendone avuto la possibilità.

Il giudice esaminerà la condotta di entrambe le parti. In base al ruolo attivo previsto dall’articolo 22 del Codice di procedura civile, il giudice verifica in che misura il datore di lavoro abbia adempiuto all’obbligo di creare le condizioni per la fruizione delle ferie, compreso l’obbligo di informazione, e in che misura il lavoratore abbia chiesto le ferie secondo la programmazione concordata o in un altro periodo ragionevole.

La regola copre anche i rapporti di servizio. La formulazione del dispositivo riguarda espressamente le pretese derivanti dalle giornate di ferie non godute fino alla cessazione dei rapporti di lavoro o di servizio, il che include i funzionari pubblici e le categorie professionali con statuto speciale, come nel caso da cui è partita la questione.

È vincolante dalla pubblicazione. Ai sensi dell’articolo 521, comma (3) del Codice di procedura civile, la soluzione data alla questione di diritto è vincolante per i giudici dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Romania, ossia dall’11 agosto 2026.

Che cosa cambia rispetto a prima

Fino a oggi la giurisprudenza era divisa. L’orientamento maggioritario dei giudici andava già nel senso che il termine decorra dalla cessazione del rapporto di lavoro, ma esisteva anche un orientamento minoritario secondo cui la prescrizione comincerebbe dalla data in cui è sorto il diritto del lavoratore di chiedere la fruizione delle ferie. La differenza non era teorica: nella seconda lettura, quasi ogni domanda relativa a giornate risalenti a più di qualche anno prima veniva respinta in partenza.

L’elemento davvero nuovo non è però il momento da cui decorre la prescrizione, bensì il secondo paragrafo del dispositivo, che riguarda il merito del diritto. L’Alta Corte ha recepito la logica della giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, in particolare la sentenza del 22 settembre 2022 pronunciata nella Causa C-120/21, secondo cui il diritto alle ferie annuali retribuite non può estinguersi se il datore di lavoro non ha posto il lavoratore nella condizione concreta di esercitarlo.

In pratica, si passa da un test meccanico, fondato esclusivamente sul decorso dei 18 mesi, a un test di condotta. Se il datore di lavoro non riesce a dimostrare di aver informato il lavoratore e di avergli offerto la possibilità reale di prendere i giorni liberi, il diritto sopravvive. Se il lavoratore ha rifiutato o ignorato la programmazione concordata, il diritto si estingue per il periodo che eccede il riporto.

Vantaggi e svantaggi

Che cosa migliora

  • Elimina una fonte reale di giurisprudenza non uniforme, in cui lo stesso tipo di domanda veniva decisa in modo diverso da un tribunale all’altro.
  • Tutela il lavoratore che non ha potuto godere delle ferie a causa del carico di lavoro o del rifiuto del datore di lavoro, e non per propria scelta.
  • Allinea il diritto interno alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea in materia di ferie annuali retribuite.
  • Scoraggia la prassi di bloccare in via informale le richieste di ferie, contando sul fatto che il diritto si estinguerà comunque dopo 18 mesi.
  • Copre anche i rapporti di servizio, quindi non crea una categoria di personale esclusa da queste garanzie.

Che cosa resta un problema

  • Il lavoratore che ha avuto la possibilità di godere delle ferie e non l’ha utilizzata perde l’indennità per il periodo che eccede il riporto di 18 mesi.
  • Il criterio della colpa si accerta caso per caso, il che significa processi più lunghi e dipendenti dalle prove, non una regola prevedibile in cifre.
  • I datori di lavoro restano esposti a domande relative a periodi risalenti, difficili da ricostruire documentalmente dopo l’uscita del lavoratore.
  • La prova di aver effettivamente offerto al lavoratore la possibilità di godere delle ferie ricade in pratica sul datore di lavoro, che deve conservare registrazioni scritte per anni.
  • La decisione non cambia nulla per i fascicoli già definiti con sentenza passata in giudicato, anche là dove è stata applicata l’interpretazione minoritaria.
  • L’indennità in denaro resta possibile solo alla cessazione del contratto, quindi il lavoratore in servizio continua a non poter monetizzare le giornate non fruite.

Consigli pratici

  1. Chiedi le ferie per iscritto, anche se l’azienda usa un sistema informatico. Una richiesta protocollata e un eventuale rifiuto sono esattamente le prove che il giudice cercherà quando verificherà di chi è la colpa.
  2. Se hai già lasciato l’azienda, conta i 3 anni dalla data di cessazione del contratto, non dall’anno in cui non hai goduto delle ferie. Controlla il provvedimento di cessazione per la data esatta.
  3. Chiedi al datore di lavoro un estratto con il saldo delle giornate di ferie al momento dell’uscita e confrontalo con quanto ti è stato liquidato. La differenza è proprio la somma che puoi richiedere.
  4. Conserva la programmazione annuale delle ferie e la corrispondenza relativa ai rinvii. Mostra se le giornate sono rimaste non godute per motivi oggettivi o per una tua scelta.
  5. Se sei datore di lavoro, documenta l’informativa ai lavoratori sulle giornate residue e sul termine di riporto. Senza questa prova, il diritto del lavoratore sopravvive anche oltre i 18 mesi.
  6. Non confondere le ferie non godute con altri diritti economici. Per gli altri diritti retributivi resta la regola dell’articolo 171, comma (1) del Codice del lavoro, con termine calcolato dalla data in cui erano dovuti.

Domande frequenti

Da quando decorre il termine di 3 anni per le giornate di ferie non godute?
Dalla data di cessazione del rapporto di lavoro o di servizio. È questo il momento in cui diventa esigibile l’obbligo di pagamento dell’indennità in denaro, secondo il dispositivo della Decisione ÎCCJ n. 40/2026.
Si perdono le giornate di ferie più vecchie di 18 mesi?
Non automaticamente. Per il periodo che eccede il riporto di 18 mesi, il diritto all’indennità sussiste se il datore di lavoro non ha effettivamente offerto la possibilità di godere delle ferie e si estingue se il lavoratore si è astenuto, pur avendone avuto la possibilità.
Posso chiedere l’indennità per le ferie non godute mentre sono ancora in servizio?
No. L’articolo 146, comma (3) del Codice del lavoro consente l’indennità in denaro soltanto alla cessazione del contratto individuale di lavoro. Fino ad allora, l’unica opzione è la fruizione delle ferie in natura.
Chi deve dimostrare il motivo per cui non ho goduto delle ferie?
Il giudice verifica entrambe le condotte, ma in pratica è il datore di lavoro a dover dimostrare di aver adempiuto all’obbligo di informazione e di aver creato le condizioni per la fruizione delle ferie, mentre il lavoratore deve provare di averle chieste senza ottenerle.
La decisione si applica anche ai funzionari pubblici?
Sì. Il dispositivo si riferisce espressamente alle giornate di ferie non godute fino alla cessazione dei rapporti di lavoro o di servizio, e la causa che ha originato la questione riguardava un magistrato.
Che cosa succede ai processi attualmente pendenti?
La soluzione è vincolante per i giudici dalla data di pubblicazione, l’11 agosto 2026, quindi si applica alle cause pendenti. Le sentenze già passate in giudicato non sono toccate.

Testo originale dell’atto normativo

Il testo che segue è riprodotto in rumeno, la forma ufficiale di pubblicazione.

Il testo integrale, nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania

Gazzetta Ufficiale della Romania n. 665 dell'11 agosto 2026 16 pagine PDF, 121 KB

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Questo articolo ha carattere puramente informativo e non costituisce consulenza legale. Per situazioni specifiche, consultare un avvocato o un consulente fiscale autorizzato.