In breve
- Quando chiedete al giudice di sanzionare ogni giorno chi rifiuta di fare quanto stabilito da una sentenza, l’ordinanza resta definitiva a prescindere dall’esito: non potete impugnarla né se avete vinto, né se avete perso.
- La Corte costituzionale ha rigettato come infondata l’eccezione e ha confermato che il libero accesso alla giustizia non significa accesso a tutti i mezzi di impugnazione.
- Il creditore non resta comunque a mani vuote: può chiedere separatamente il risarcimento del danno subito, sulla base dell’art. 892 del codice di procedura civile, e la penalità e il risarcimento hanno natura diversa.
Pubblicato: Gazzetta Ufficiale della Romania (Monitorul Oficial) n. 720 del 28 agosto 2026
Pronunciata: 5 marzo 2026
Avete vinto una causa in cui il giudice ha obbligato qualcuno a fare una cosa che solo lui può fare, lui non la fa, e la vostra domanda di sanzionarlo ogni giorno finché non si adegua è stata rigettata. Non avete dove impugnare quel rigetto, e la Corte costituzionale ha confermato che è corretto così. La Sentenza n. 215 del 5 marzo 2026 rigetta, come infondata, l’eccezione sollevata da un cittadino del Maramureș contro l’espressione «încheiere definitivă» dell’art. 906 comma (2) del codice di procedura civile. È la terza volta in due anni che la Corte conferma che l’esecuzione forzata si giudica con meno mezzi di impugnazione di un processo ordinario, dopo aver detto la stessa cosa anche sull’opposizione all’esecuzione.
La penalità dell’art. 906 non è un risarcimento. È una sanzione civile per ogni giorno di ritardo, tra 100 e 1.000 lei, che il giudice può fissare a favore del creditore per spingere il debitore ad adempiere. Si applica solo alle obbligazioni di fare o di non fare che non possono essere adempiute da altri, cioè là dove non si può mettere un terzo a fare la cosa al posto del debitore.
La sentenza è definitiva e di portata generale obbligatoria e produce effetti dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Romania, cioè da venerdì 28 agosto 2026.
Sempre sul Codice di procedura civile, un’altra sentenza della CCR chiarisce se il giudice debba rispondere espressamente alle argomentazioni presentate dalle parti nella motivazione della sentenza, secondo l’art. 425 comma (1) lett. b).
Gli effetti che produce
In un’altra sentenza del 2026 la Corte costituzionale ha esaminato il caso opposto, un’ordinanza impugnabile: il rifiuto di rimetterle la questione si impugna in 48 ore e le ragioni vanno messe per iscritto.
Il primo effetto è il mantenimento del testo. L’art. 906 comma (2) del codice di procedura civile resta invariato: «Când obligația nu este evaluabilă în bani, instanța sesizată de creditor îl poate obliga pe debitor, prin încheiere definitivă dată cu citarea părților, să plătească în favoarea creditorului o penalitate de la 100 lei la 1.000 lei, stabilită pe zi de întârziere, până la executarea obligației prevăzute în titlul executoriu.» In altre parole, quando l’obbligazione non è valutabile in denaro, il giudice adito dal creditore può obbligare il debitore, con ordinanza definitiva resa con la citazione delle parti, a pagare al creditore una penalità da 100 a 1.000 lei per ogni giorno di ritardo, fino all’adempimento dell’obbligazione prevista nel titolo esecutivo.
Il secondo effetto è la conferma dell’interpretazione data dall’Alta Corte. Con la Decisione n. 73 del 16 ottobre 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 914 del 22 novembre 2017, il Collegio per la risoluzione di questioni di diritto aveva stabilito che l’ordinanza con cui si decide la domanda di penalità è definitiva a prescindere dall’esito deciso dal giudice dell’esecuzione, cioè sia in caso di accoglimento sia in caso di rigetto. La Corte costituzionale ha esaminato l’espressione esattamente in questa interpretazione e l’ha trovata conforme alla legge fondamentale.
Il terzo effetto riguarda il motivo per cui la legge è costruita così. La Corte ha ripreso l’argomento della Sentenza n. 16 del 30 gennaio 2024: lo scopo della penalità è indurre il debitore in mala fede ad adempiere, contrastando le manovre che tendono a far slittare l’adempimento dell’obbligazione. Sarebbe illogico e contrario a questo scopo che l’ordinanza che impone la sanzione fosse soggetta a mezzi di impugnazione, perché il ritardo che la sanzione combatte si otterrebbe proprio esercitando l’impugnazione.
Il quarto effetto riguarda la posizione del creditore, cioè di chi ha vinto la causa. La Corte ha spiegato che la domanda di penalità non ha carattere autonomo rispetto all’esecuzione forzata: è una procedura accessoria, che non può essere decisa se non all’interno dell’esecuzione. Per questo motivo la sua decisione non può formare oggetto di un processo distinto, per il quale il legislatore debba istituire le garanzie di un processo equo, mezzi di impugnazione compresi.
Il quinto effetto è l’asimmetria che la Corte descrive esplicitamente, riprendendola dalla giurisprudenza dell’Alta Corte. Il debitore ha uno strumento che il creditore non ha: se adempie l’obbligazione del titolo esecutivo, può chiedere la riduzione o l’eliminazione della somma fissata a titolo di penalità, con l’opposizione all’esecuzione, provando i motivi seri che hanno giustificato il ritardo. Il creditore non ha alcun mezzo processuale per l’aumento corrispondente della somma già fissata, e per lui l’ordinanza è definitiva ed esecutiva.
Il sesto effetto è la via che resta al creditore. Le penalità non hanno carattere riparatorio e non coprono il danno subito; sono un mezzo di coercizione indiretta. Possono essere concesse indipendentemente dal risarcimento a cui il creditore ha diritto in base all’art. 892 del codice di procedura civile, avendo le due categorie di somme natura e finalità diverse. Il creditore insoddisfatto dell’importo della penalità può quindi chiedere il risarcimento in un processo separato.
Il settimo effetto è che due delle censure sollevate non sono state esaminate affatto. L’autore aveva invocato l’art. 1 comma (5) della Costituzione, sulla qualità della legge, ma la Corte ha constatato che si era limitato all’indicazione formale del testo, senza mostrare in che cosa consista il contrasto, e la Corte non può sostituirsi all’autore nella motivazione dell’eccezione. Allo stesso modo, l’art. 53 sulla limitazione dell’esercizio di alcuni diritti non può essere richiamato finché non sia stata constatata la violazione di una disposizione che sancisce un diritto fondamentale.
Che cosa cambia rispetto a prima
In diritto, nulla. Il testo resta, l’interpretazione dell’Alta Corte resta, e i procedimenti in corso proseguono con le stesse regole. La sentenza viene comunicata al Tribunale di Maramureș, il giudice che ha rimesso la questione alla Corte, e l’appello da cui tutto è partito riprende.
È cambiato invece il grado di consolidamento della soluzione. La Corte si era già pronunciata sullo stesso testo, nella stessa interpretazione, con la Sentenza n. 16 del 30 gennaio 2024, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 1033 del 15 ottobre 2024. La sentenza nuova riprende integralmente le motivazioni di quella e constata che non sono intervenuti elementi nuovi. Tre livelli di giurisdizione dicono quindi la stessa cosa: l’Alta Corte nel 2017, la Corte costituzionale nel 2024 e di nuovo nel 2026.
È cambiato anche qualcosa per chi volesse riaprire la battaglia. L’argomento con cui l’autore dell’eccezione era partito, cioè che una decisione dell’Alta Corte non è legge e non può limitare diritti costituzionali, è stato respinto nel merito: la Corte non ha discusso se il giudice supremo abbia aggiunto alla legge, ma ha esaminato il testo nell’interpretazione data e l’ha trovato costituzionale. Una nuova eccezione con la stessa costruzione ha poche possibilità.
Infine, si è chiarita una questione amministrativa. L’autore aveva chiesto il patrocinio a spese dello Stato nel procedimento davanti alla Corte costituzionale. La Corte ha risposto, richiamando la Decisione n. 20 del 17 settembre 2008, che l’Ordinanza d’urgenza n. 51/2008 sul patrocinio a spese dello Stato in materia civile non le è applicabile, non essendo compatibile con la natura del procedimento che si svolge davanti a essa.
Vantaggi e svantaggi
Che cosa migliora
- L’esecuzione forzata resta rapida: l’ordinanza sulle penalità non può essere usata come pretesto per un altro ciclo di giudizio, che è esattamente ciò a cui punta il debitore che fa slittare l’adempimento.
- La regola è simmetrica sulla carta: l’ordinanza è definitiva sia quando la domanda è accolta sia quando è rigettata, quindi nessuna parte ha un mezzo di impugnazione che l’altra non abbia.
- Il creditore conserva una via reale: può chiedere il risarcimento integrale del danno, alle condizioni dell’art. 892 del codice di procedura civile e del diritto comune.
- La Corte spiega la natura della penalità, non solo il risultato: è un mezzo di coercizione, non una riparazione, quindi non si confonde con il danno.
- La soluzione è stabile, confermata dalla stessa Corte nel 2024 e adesso, all’unanimità dei voti e senza opinioni dissenzienti.
- La sentenza ricorda che il meccanismo dell’art. 906 è a fasi, con l’intervento successivo del giudice, quindi i ritardi puntuali hanno rimedi all’interno della procedura.
Che cosa resta un problema
- La simmetria è solo formale: il debitore può chiedere la riduzione o l’eliminazione della penalità con l’opposizione all’esecuzione, mentre il creditore non ne può chiedere l’aumento.
- Il creditore a cui è stata rigettata la domanda di penalità non può ottenere un riesame, neppure se il rigetto si fondasse su un errore evidente.
- La via del risarcimento dell’art. 892 significa un processo nuovo, con contributi, prove e durata propria, cioè esattamente il contrario della celerità invocata come argomento.
- La Corte non ha esaminato la censura sulla qualità della legge, perché l’autore non l’ha motivata, quindi la questione resta irrisolta.
- La forbice della penalità, tra 100 e 1.000 lei al giorno, non è stata aggiornata dall’entrata in vigore del codice, e per un debitore con risorse il limite inferiore non costringe a nulla.
- La causa è rimasta quasi cinque anni alla Corte, e l’esecuzione da cui è partita è rimasta sospesa per tutto questo tempo.
Consigli pratici
- Chiedete le penalità solo dopo che siano trascorsi 10 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza che autorizza l’esecuzione e il debitore ancora non abbia adempiuto. Il termine è nell’art. 906 comma (1).
- Motivate la domanda di penalità in modo completo fin dalla prima volta. Non esiste appello, quindi non avete dove integrare gli argomenti se il giudice dell’esecuzione ve la rigetta.
- Chiedete una somma il più vicino possibile al massimo di 1.000 lei al giorno se il debitore ha risorse. Una somma piccola fissata in via definitiva non può più essere aumentata da nessuno.
- Se la penalità non copre il danno reale, preparate per tempo l’azione di risarcimento fondata sull’art. 892 del codice di procedura civile. È l’unica via riparatoria e richiede prove distinte.
- Come debitore, se adempite l’obbligazione dopo essere stati sanzionati, proponete opposizione all’esecuzione e provate i motivi seri del ritardo. Il giudice può ridurre o eliminare la somma.
- Non sollevate eccezioni di incostituzionalità invocando soltanto l’articolo della Costituzione, senza mostrare il contrasto concreto. La Corte ha rifiutato di esaminare proprio così una censura in questo procedimento.
- Non contate sul patrocinio a spese dello Stato nel procedimento davanti alla Corte costituzionale. La Corte ha confermato che l’Ordinanza d’urgenza n. 51/2008 non le è applicabile.
Domande frequenti
Posso impugnare l’ordinanza con cui mi è stata rigettata la domanda di penalità?
Che cosa posso fare se la somma fissata è troppo bassa?
A quali obbligazioni si applicano le penalità dell’art. 906?
Il debitore può liberarsi delle penalità già fissate?
Perché non ho diritto all’appello, se in altri processi ce l’ho?
Che cosa succede al procedimento da cui è partita l’eccezione?
Analisi della redazione
La sentenza è costruita bene sul suo argomento principale. Se lo scopo della sanzione per ogni giorno di ritardo è combattere le manovre dilatorie, allora dare al debitore un mezzo di impugnazione contro la sanzione significa offrirgli proprio lo strumento che la sanzione punisce. Qui il ragionamento della Corte si chiude da solo e non ha bisogno di appoggi. Il problema nasce quando lo stesso ragionamento si applica anche all’altra parte.
Ciò che non si vede leggendo la sentenza dall’inizio alla fine emerge quando si mettono una accanto all’altra le due posizioni processuali, così come compaiono al paragrafo 17, dove la Corte riprende le motivazioni della Decisione n. 16 del 6 marzo 2017 dell’Alta Corte. Il debitore che adempie l’obbligazione può chiedere, con l’opposizione all’esecuzione, la riduzione o perfino l’eliminazione integrale della penalità, provando motivi seri. Il creditore, dice sempre la Corte, «nu are la dispoziție niciun mijloc procedural pentru corelativa majorare a sumei deja stabilite», cioè non dispone di alcun mezzo processuale per il corrispondente aumento della somma già fissata. In altre parole, l’ordinanza è definitiva per entrambi, ma solo uno dei due può ottenerne in seguito la modifica, e per giunta nel senso della riduzione. L’argomento della celerità spiega perché non esista l’appello; non spiega perché il rimedio che comunque esiste funzioni in una sola direzione.
La seconda osservazione riguarda ciò che resta in piedi della compensazione del creditore. La Corte rinvia all’art. 892 del codice di procedura civile, cioè a un’azione separata di risarcimento, e la presenta come una via aggiuntiva, «un diritto in più». Nella pratica, essa presuppone un processo nuovo, con tassa giudiziaria di bollo, con la prova del danno e con un proprio percorso di alcuni anni, tutto in una situazione in cui il creditore ha già una sentenza definitiva non eseguita. La celerità invocata per negare l’appello sulle penalità si perde così nel processo successivo.
La terza emerge dal calendario del procedimento. L’ordinanza di rimessione del Tribunale di Maramureș è del 2 luglio 2021, la sentenza è stata pronunciata il 5 marzo 2026 e pubblicata il 28 agosto 2026. Tra la rimessione e la pubblicazione sono passati cinque anni e quasi due mesi, in una causa che riguardava, essa stessa, un’esecuzione forzata iniziata ancora prima. Un meccanismo pensato attorno alla celerità ha prodotto, nel caso concreto, un ritardo di cinque anni. Aggiungiamo che la questione di fondo era già stata decisa dalla stessa Corte nel gennaio 2024, e che la sentenza del 2024 è stata pubblicata solo nell’ottobre 2024, il che significa che, alla data della rimessione del 2021, la risposta non esisteva, ma dal 2024 esisteva e il procedimento è rimasto pendente per altri due anni.
Che cosa andrebbe cambiato
- Un rimedio simmetrico per il creditore. Se il debitore può chiedere la riduzione della penalità con l’opposizione all’esecuzione, il creditore dovrebbe poterne chiedere l’aumento nella stessa procedura, con lo stesso requisito dei motivi seri, senza aprire un mezzo di impugnazione che romperebbe la celerità.
- L’aggiornamento della forbice da 100 a 1.000 lei al giorno. I limiti sono quelli della versione iniziale del codice; per un debitore con risorse il limite inferiore non ha effetto coercitivo, cioè non raggiunge lo scopo per cui il testo è stato scritto.
- Un obbligo di motivazione dell’ordinanza di rigetto. Essendo definitiva, questa ordinanza non passa per alcun controllo; una motivazione dettagliata obbligatoria sarebbe l’unica garanzia che il rigetto non sia di routine.
- Un termine di legge per la decisione sulla domanda di penalità. Il testo descrive un meccanismo a fasi, ma non fissa alcun termine per il giudice dell’esecuzione, benché tutta la costruzione si regga sulla celerità.
- Un termine di pubblicazione per le sentenze della Corte costituzionale. Cinque anni e due mesi dalla rimessione alla pubblicazione, in un procedimento in cui la soluzione era già stata data in un’altra causa nel 2024, dipendono dall’organizzazione interna, non dalla difficoltà giuridica.
Testo originale dell’atto normativo
Il testo che segue è riprodotto in rumeno, la forma ufficiale di pubblicazione.
Il testo integrale, nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania
Gazzetta Ufficiale della Romania n. 720 del 28 agosto 2026 16 pagine PDF, 114 KB l'atto inizia a pagina 2
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Questo articolo ha carattere puramente informativo e non costituisce consulenza legale. Per situazioni specifiche, consultare un avvocato o un consulente fiscale autorizzato.
