In breve

  • Le sanzioni amministrative pecuniarie inflitte durante lo stato di allerta per la violazione delle misure anti-COVID restano valide: i tre testi della legge n. 55/2020 che le stabiliscono sono costituzionali.
  • La critica relativa alla discriminazione dei non vaccinati è stata respinta con un argomento semplice: la parola vaccino non compare in nessuno dei testi impugnati.
  • La decisione del Governo che prorogava lo stato di allerta non può essere impugnata davanti alla Corte costituzionale, perché le decisioni del Governo non rientrano nell’elenco dell’art. 146 lett. d) della Costituzione.
Atto: Sentenza della Corte costituzionale n. 700/2025
Pubblicato: Gazzetta Ufficiale della Romania (Monitorul Oficial) n. 567 del 10 luglio 2026
Pronunciata: 4 dicembre 2025

Una persona sanzionata durante lo stato di allerta ha chiesto alla Corte costituzionale di annullare il fondamento della sanzione e la decisione del Governo che aveva imposto la misura, e la Corte ha respinto entrambe le richieste, l’una in quanto infondata, l’altra dichiarandola inammissibile. La sentenza n. 700 del 4 dicembre 2025, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 567 del 10 luglio 2026, conferma che l’art. 65 lett. m), l’art. 66 lett. a) e l’art. 69, comma 1, della legge n. 55/2020 sono costituzionali. È la terza volta nella stessa estate che la Corte chiude una contestazione nata da un’opposizione a sanzione amministrativa, dopo quella in cui un automobilista ha chiesto l’annullamento della sanzione perché la legge non precisa quale scuola debba frequentare l’agente accertatore.

I tre testi impugnati coprono l’intera catena di una sanzione: l’art. 65 stabilisce quali fatti costituiscono illeciti amministrativi, l’art. 66 ne stabilisce l’importo, mentre l’art. 69, comma 1, stabilisce come si paga la sanzione. La lettera m) dell’art. 65 riguarda il mancato rispetto delle misure di limitazione o di divieto della circolazione delle persone e dei veicoli, previste dall’art. 5, comma 3, lett. b) della stessa legge.

La questione è stata sollevata da un trasgressore davanti al tribunale di primo grado del Settore 3 di Bucarest, che ha investito la Corte con ordinanza del 9 marzo 2022. L’autore ha sostenuto che la legge n. 55/2020 aggira le condizioni rigorose di limitazione dei diritti previste dall’art. 53 della Costituzione, che lascia al Governo la disciplina in materia di diritti fondamentali e che le misure discriminavano tra vaccinati e non vaccinati, senza fondamento scientifico.

Gli effetti che produce

Il primo effetto è che le sanzioni restano in piedi. I testi che le stabiliscono sono dichiarati costituzionali rispetto alle critiche formulate, quindi le opposizioni a sanzione amministrativa fondate su questi argomenti perdono il loro sostegno.

Il secondo effetto riguarda ciò che si può impugnare e ciò che non si può. La Corte ha dichiarato inammissibile la critica rivolta all’art. 2 dell’allegato n. 3 alla decisione del Governo n. 1.090/2021, richiamando la sentenza n. 259 del 15 maggio 2025: la questione di legittimità costituzionale avente per oggetto categorie di atti diverse da quelle elencate tassativamente all’art. 146 lett. d) della Costituzione e all’art. 29, comma 1, della legge n. 47/1992 è inammissibile, e le decisioni del Governo non figurano in quell’elenco.

Il terzo effetto riguarda il rapporto tra legge e decisione del Governo. La Corte ha ripreso le motivazioni della sentenza n. 78 del 3 marzo 2022 e ha mostrato che, dopo la sentenza n. 457 del 25 giugno 2020, le decisioni con cui viene istituito lo stato di allerta non sono più sottoposte all’approvazione del Parlamento, e la prerogativa del Governo di emanarle rientra nell’art. 108, comma 2, della Costituzione. Poiché le misure sono sancite a livello di legge, non si può ritenere violata né la separazione dei poteri, né l’art. 53 della Costituzione.

Il quarto effetto è di tecnica argomentativa. La Corte ha respinto la critica di discriminazione senza entrare nella discussione scientifica proposta dall’autore. Ha constatato, al paragrafo 21, che la semplice lettura dei tre testi mostra che né la parola vaccino, né altre della stessa famiglia compaiono nel loro contenuto, quindi non si può porre il problema di un trattamento differenziato secondo tale criterio.

Che cosa cambia rispetto a prima

In diritto, nulla. La sentenza conferma un orientamento già formato, costruito sulla sentenza n. 36 e sulla sentenza n. 40, entrambe del 27 gennaio 2022, e sulla sentenza n. 78 del 3 marzo 2022.

Ciò che si è chiarito è perché i testi sono stati considerati sufficientemente chiari. La Corte ha rilevato che l’art. 5 della legge n. 55/2020 forma un quadro esaustivo delle misure che possono essere adottate, mentre l’art. 5, comma 3, lett. b) si riferisce espressamente alla limitazione o al divieto della circolazione delle persone e dei veicoli nei luoghi e, se del caso, nelle fasce orarie stabilite. Il fatto che la loro applicazione richieda atti amministrativi normativi secondari non significa che gli illeciti amministrativi siano stabiliti dall’amministrazione.

Si è chiarito anche il limite fino al quale si spinge il requisito di precisione della legge. La Corte ha richiamato la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, tra cui la sentenza del 15 novembre 1996 nella causa Cantoni contro Francia, paragrafo 31, secondo la quale il contenuto delle leggi non può avere una precisione assoluta, e il ricorso a categorie generali al posto di elenchi esaustivi è una tecnica normativa tipica.

Resta invariata anche una limitazione più antica dello stesso articolo. La Corte osserva, al paragrafo 14, che con la sentenza n. 457 del 25 giugno 2020 erano già stati dichiarati incostituzionali l’art. 4, commi 3 e 4, l’art. 65 lett. s) e ș) e l’art. 66 lett. a), b) e c) per quanto riguarda i rinvii all’art. 65 lett. s), ș) e t). La lettera m), quella della presente causa, non è stata toccata da quella decisione.

Vantaggi e svantaggi

Che cosa migliora

  • Chiude, all’unanimità, una serie di opposizioni a sanzione amministrativa fondate sugli stessi tre argomenti.
  • Dice chiaramente dove si impugna una decisione del Governo: non davanti alla Corte costituzionale, ma per la via del contenzioso amministrativo.
  • Respinge la critica di discriminazione con un argomento verificabile da chiunque, con la semplice lettura dei testi, non con un dibattito scientifico.
  • Spiega perché una legge può usare formulazioni generali senza diventare imprevedibile, con rinvio alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo.

Che cosa resta un problema

  • L’argomento della parola vaccino risponde alla forma della critica, non alla sua sostanza: una misura può produrre effetti diversi su categorie di persone senza nominare il criterio nel testo sanzionatorio.
  • Il paragrafo 15 elenca tra i fondamenti invocati l’art. 1, comma 3, della Costituzione, ma l’esame, al paragrafo 17, risponde all’art. 1, comma 5.
  • L’osservazione del paragrafo 14 sulla parziale incostituzionalità dell’art. 66 lett. a) resta senza conclusione nel resto della sentenza.
  • Tra l’investitura della Corte e la pubblicazione della sentenza sono passati 1.584 giorni, in una causa che riguarda una sanzione amministrativa pecuniaria.

Consigli pratici

  1. Se avete ancora pendente un’opposizione a sanzione amministrativa fondata sull’incostituzionalità della legge n. 55/2020, verificate se il giudice ha sospeso la causa. Dalla pubblicazione, il motivo della sospensione viene meno.
  2. Non impugnate una decisione del Governo davanti alla Corte costituzionale. L’elencazione dell’art. 146 lett. d) della Costituzione è tassativa, e le decisioni del Governo non vi rientrano.
  3. Se puntate comunque a una decisione del Governo, la via è il ricorso in contenzioso amministrativo, con i termini e le condizioni propri di quella procedura.
  4. Verificate quale lettera dell’art. 65 vi è stata contestata nel verbale. La sentenza n. 457/2020 ha messo fuori gioco le lettere s) e ș), ma non la lettera m), che è quella relativa alla limitazione della circolazione.
  5. Se sostenete una discriminazione, mostrate come opera, non solo che esiste. La Corte ha respinto la critica perché i testi sanzionatori non contenevano il criterio invocato.

Domande frequenti

Quali testi ha esaminato la Corte?
L’art. 65 lett. m), l’art. 66 lett. a) e l’art. 69, comma 1, della legge n. 55/2020, ossia l’illecito amministrativo, l’importo della sanzione e le modalità di pagamento, oltre all’art. 2 dell’allegato n. 3 alla decisione del Governo n. 1.090/2021.
Perché è stata respinta la critica rivolta alla decisione del Governo?
In quanto inammissibile. La Corte costituzionale può controllare soltanto le categorie di atti elencate all’art. 146 lett. d) della Costituzione, e le decisioni del Governo non vi figurano.
La mia sanzione del periodo dello stato di allerta può ancora essere annullata?
Non sul fondamento dell’incostituzionalità di questi tre testi. Altri motivi, relativi al fatto contestato o alla procedura di accertamento, continuano a essere giudicati dal giudice.
La Corte ha detto qualcosa sulla vaccinazione?
Ha constatato soltanto che né la parola vaccino, né altre della stessa famiglia compaiono nei testi criticati, quindi il criterio invocato non poteva produrre una discriminazione attraverso quei testi.
La legge permetteva al Governo di limitare diritti?
Secondo la Corte, le misure erano sancite a livello di legge, e le decisioni del Governo le attuavano, il che rientra nell’art. 108, comma 2, della Costituzione.
La decisione è stata presa all’unanimità?
Sì, con unanimità di voti, secondo il paragrafo 23.
Da quando produce effetti?
Dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 567 del 10 luglio 2026. La sentenza è definitiva e generalmente vincolante.

Analisi della redazione

L’argomento più efficace della sentenza è anche il più breve. Al paragrafo 21 la Corte non discute dell’efficacia dei vaccini, di studi o di proporzionalità. Constata che nei tre testi impugnati non compare la parola vaccino e, di conseguenza, il criterio invocato non può produrre una differenza di trattamento attraverso quei testi. È una mossa proceduralmente corretta: oggetto del controllo sono i testi indicati, non l’insieme della politica sanitaria. È, allo stesso tempo, una risposta che lascia intatta la questione di fondo, perché una misura può produrre effetti diversi su categorie di persone senza che la norma sanzionatoria nomini mai il criterio.

La seconda osservazione riguarda una discordanza tra ciò che è stato invocato e ciò a cui si è risposto. Il paragrafo 15 elenca i fondamenti costituzionali della critica: l’art. 1, comma 3, sullo Stato di diritto, l’art. 16 sull’uguaglianza dei diritti, l’art. 25 sulla libertà di circolazione e l’art. 53 sulla limitazione dell’esercizio di alcuni diritti. Il paragrafo 17 inizia però con «Con riferimento alla pretesa violazione delle disposizioni dell’art. 1, comma 5, e dell’art. 25 della Costituzione», ossia con un comma che non figura nell’elenco. Il comma 5 dell’art. 1, quello sul rispetto della Costituzione e delle leggi, è in effetti il fondamento sul quale si giudica abitualmente la qualità della legge, e i paragrafi 18 e 19 discutono proprio della chiarezza e della prevedibilità delle norme. La Corte ha dunque corretto l’inquadramento della critica, ma senza dire di farlo. È la seconda sentenza della stessa edizione della Gazzetta Ufficiale della Romania in cui l’elenco dei fondamenti invocati e l’elenco dei fondamenti esaminati non coincidono.

La terza osservazione parte da un paragrafo che resta sospeso. Al paragrafo 14 la Corte segnala che, con la sentenza n. 457 del 25 giugno 2020, l’art. 66 lett. a) era già stato dichiarato incostituzionale, ma soltanto per quanto riguarda i rinvii all’art. 65 lett. s), ș) e t). L’osservazione è introdotta con la formula «Per quanto riguarda le disposizioni dell’art. 66 lett. a)», poi non ricompare più da nessuna parte. Al lettore resta da dedurre da solo che, essendo la lettera criticata qui la m), la constatazione del 2020 non tocca la causa. La conclusione è corretta, ma non compare scritta.

Infine il calendario, che in questo fascicolo dice qualcosa sulle proporzioni. Il tribunale di primo grado del Settore 3 di Bucarest ha investito la Corte con ordinanza del 9 marzo 2022, pochi giorni dopo la cessazione dello stato di allerta. La sentenza è stata pronunciata il 4 dicembre 2025 e pubblicata il 10 luglio 2026, 218 giorni dopo la pronuncia. Dall’investitura alla pubblicazione sono passati 1.584 giorni, ossia oltre quattro anni e tre mesi, per un’opposizione contro una sanzione amministrativa pecuniaria.

Che cosa andrebbe cambiato

  • La riqualificazione del fondamento invocato andrebbe dichiarata esplicitamente. Se il giudice rimettente indica l’art. 1, comma 3, e la Corte giudica sull’art. 1, comma 5, una sola frase che segnali il cambiamento risparmierebbe ai giudici di merito un confronto che devono fare da soli.
  • L’osservazione del paragrafo 14 dovrebbe chiudersi con una conclusione. Così come è scritta, apre un problema di portata di una precedente incostituzionalità e non dice perché non si applica nella causa.
  • L’argomento lessicale del paragrafo 21 meriterebbe di essere affiancato da uno di sostanza. L’assenza di una parola dal testo risponde al modo in cui è stata formulata la critica, non all’ipotesi in cui una misura produce effetti diversi senza nominare il criterio.
  • Le cause nate da opposizioni a sanzione amministrativa avrebbero bisogno di un percorso più breve. Quattro anni e tre mesi per il controllo di costituzionalità di una sanzione trasformano la sospensione del giudizio in una sanzione a sé stante.

Testo originale dell’atto normativo

Il testo che segue è riprodotto in rumeno, la forma ufficiale di pubblicazione.

Il testo integrale, nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania

Gazzetta Ufficiale della Romania n. 567 del 10 luglio 2026 16 pagine PDF, 111 KB l'atto inizia a pagina 10

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