In breve

  • La Corte costituzionale ha respinto il ricorso del Presidente della Romania e ha dichiarato che la legge che riscrive le regole per i prosumatori, cioè per chi ha pannelli fotovoltaici sulla casa o sull’azienda, è conforme alla Costituzione.
  • La decisione ha sbloccato un testo fermo dal 2023. Due giorni dopo, la legge è stata pubblicata come legge n. 160/2026, con la scala a tre soglie di potenza installata: fino a 200 kW compensazione quantitativa, tra 200 e 400 kW regolazione finanziaria, oltre 400 kW regime ordinario di produttore.
  • Sono interessati tutti i prosumatori, persone fisiche e giuridiche, le autorità e le istituzioni pubbliche che producono energia da fonti rinnovabili, nonché i fornitori di energia che applicano i meccanismi di compensazione.
Atto: Sentenza della Corte costituzionale n. 391/2026
Pubblicato: Gazzetta Ufficiale della Romania (Monitorul Oficial) n. 594 del 21 luglio 2026
Pronunciata: 29 aprile 2026

La legge che consente ai proprietari di pannelli solari di pagare la bolletta del gas con l’energia immessa in rete ha superato per un soffio un blocco costituzionale. La Corte ha deciso che il Parlamento non ha oltrepassato i limiti del riesame e il testo ha potuto essere promulgato. La decisione n. 391 del 29 aprile 2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 594 del 21 luglio 2026, respinge come infondato il ricorso di legittimità costituzionale presentato dal Presidente della Romania. Due giorni dopo, il testo convalidato è apparso nella Gazzetta Ufficiale della Romania come legge n. 160/2026, che collega l’energia elettrica in eccedenza alla bolletta del gas.

La vicenda di questa legge è durata quasi tre anni. La versione iniziale è stata trasmessa per la promulgazione il 25 novembre 2023 e portava a 900 kW la soglia di potenza installata entro la quale i prosumatori non rispondono degli sbilanciamenti della rete. Il 12 dicembre 2023 il Presidente ne ha chiesto il riesame, invocando in via principale il regolamento (UE) 2019/943 sul mercato interno dell’energia elettrica, che fissa quel limite a 400 kW e lo abbassa a 200 kW per gli impianti entrati in esercizio dal 1° gennaio 2026.

Il Parlamento ha ripreso il dibattito, ha rinunciato alla soglia di 900 kW e ha ricalibrato a catena le altre soglie della legge. Proprio questi coordinamenti sono diventati oggetto del ricorso: il Presidente ha sostenuto che, modificando disposizioni che non aveva censurato, il Parlamento è uscito dai limiti del riesame previsti dall’art. 77, comma 2, della Costituzione e ha agito in difetto di lealtà costituzionale, poiché lo strumento della richiesta di riesame si era ormai esaurito.

Gli effetti che produce

Il primo effetto è che la legge ha potuto essere promulgata e pubblicata. Una decisione di accoglimento avrebbe rinviato il testo al Parlamento per l’adeguamento alla Costituzione, e il meccanismo con cui l’energia in eccedenza estingue la bolletta del gas sarebbe rimasto sospeso per un altro ciclo legislativo.

Il secondo effetto riguarda direttamente il portafoglio dei prosumatori. Resta in piedi la scala a tre gradini descritta dalla Corte nella motivazione: i prosumatori con potenza installata tra 0 e 200 kW per punto di consumo beneficiano della compensazione quantitativa, cioè l’energia immessa in rete viene sottratta da quella consumata; chi ha una potenza installata tra 200 e 400 kW ottiene una regolazione finanziaria al prezzo medio ponderato del mercato del giorno prima; oltre i 400 kW si entra nel regime ordinario, con responsabilità per il bilanciamento.

La scala delle potenze installate non è l’unico punto in cui si decide quanto paga per la rete un piccolo produttore. Dal 25 settembre 2026 una comunità di energia può chiedere all’ANRE un’analisi dei costi e dei benefici che può portare a una tariffa di distribuzione ridotta, sulla quantità consumata all’interno della comunità.

Il terzo effetto è il più concreto per le famiglie. Le persone fisiche con impianti fino a 27 kW per punto di consumo possono optare, per un periodo contrattuale di almeno 12 mesi, affinché le somme derivanti dalla compensazione quantitativa coprano o tutti i contratti di fornitura di energia elettrica per i loro punti di consumo presso lo stesso fornitore, oppure i contratti di fornitura di gas naturale conclusi con quel fornitore. La Corte ha rilevato che l’opzione è stata introdotta proprio perché la legge non offriva garanzie concrete che i fornitori pagassero ogni mese l’eccedenza immessa in rete, entro il termine di 24 mesi inizialmente previsto.

Il quarto effetto attiene al diritto costituzionale e va oltre il settore dell’energia. La Corte ha confermato, ancora una volta, che una richiesta di riesame accolta in parte comporta per il Parlamento l’obbligo di coordinare le restanti disposizioni. I coordinamenti non sono un superamento dei limiti del riesame, ma una condizione di coerenza della legge.

Che cosa cambia rispetto a prima

Rispetto alla versione trasmessa per la promulgazione nel 2023, la legge convalidata dalla Corte è diversa nei punti che pesavano sul piano economico. La soglia di 900 kW, entro la quale i prosumatori non rispondevano degli sbilanciamenti creati in rete, è scomparsa e la regola è tornata a 400 kW, la cifra del regolamento europeo. È scomparsa anche l’esenzione dall’obbligo di fatturazione per i prosumatori fino a 900 kW, il che ha annullato pure l’intervento sul Codice tributario: l’esenzione resta, come finora, a 27 kW per punto di consumo.

La compensazione quantitativa, il meccanismo più favorevole, si è ristretta da 400 kW a 200 kW per punto di consumo. In compenso, la fascia tra 200 e 400 kW ha ricevuto un regime proprio, di regolazione finanziaria, che prima non era distinto in modo esplicito. È nuovo anche il diritto di opzione delle persone fisiche sotto i 27 kW tra il pagamento dell’energia elettrica e quello del gas con la stessa somma.

È cambiata anche la formulazione su chi rientra nell’ambito delle regole. L’espressione «autorità pubbliche locali» è stata sostituita con «autorità e istituzioni pubbliche». Il Presidente vi ha letto un ampliamento dell’ambito di applicazione. La Corte ha risposto che si tratta di un chiarimento: la qualità di prosumatore può essere acquisita da qualsiasi cliente finale, e la categoria delle persone giuridiche comprendeva comunque sia le autorità locali sia quelle centrali. Il vecchio testo creava soltanto l’apparenza di una distinzione che non esisteva.

Un dettaglio nella parte finale della decisione merita attenzione. La soluzione è stata adottata a maggioranza di voti, non all’unanimità. L’argomento sul superamento dei limiti del riesame non ha quindi convinto l’intero collegio di nove giudici.

Vantaggi e svantaggi

Che cosa migliora

  • Sblocca una legge attesa dal 2023 e dà ai prosumatori una regola prevedibile, al posto di un’incertezza prolungata.
  • Allinea le soglie romene al regolamento (UE) 2019/943, eliminando così il rischio di una procedura di infrazione su questo punto.
  • Le persone fisiche con impianti piccoli ottengono una via concreta per usare l’energia in eccedenza, anche per la bolletta del gas, senza attendere pagamenti che tardavano.
  • La distinzione netta su tre soglie di potenza rende calcolabile, già prima dell’investimento, quale regime si applicherà a un impianto.

Che cosa resta un problema

  • La compensazione quantitativa, il meccanismo più vantaggioso, si è ristretta da 400 kW a 200 kW. I prosumatori della fascia 200-400 kW passano alla regolazione finanziaria, a un prezzo di mercato che può risultare inferiore alla tariffa pagata sul consumo.
  • Gli investimenti dimensionati sulla promessa della soglia di 900 kW restano scoperti, dopo quasi tre anni in cui il testo è rimasto in attesa.
  • La decisione non chiarisce nulla su quanto rapidamente i fornitori paghino davvero l’eccedenza immessa in rete. Si limita a constatare che il legislatore ha introdotto una compensazione proprio perché le garanzie mancavano.
  • La soluzione è passata a maggioranza e non all’unanimità, quindi il dibattito sui limiti del riesame resta aperto per le leggi future.

Consigli pratici

  1. Verifica in quale fascia ricade il tuo impianto in base alla potenza installata per punto di consumo, non a quella totale: fino a 200 kW compensazione quantitativa, tra 200 e 400 kW regolazione finanziaria, oltre 400 kW regime di produttore.
  2. Se sei una persona fisica e hai al massimo 27 kW, chiedi al fornitore di spiegarti l’opzione tra l’estinzione della bolletta elettrica e quella del gas. L’impegno si assume per almeno 12 mesi, quindi conviene calcolare quale delle due bollette sia più alta nel tuo caso.
  3. L’opzione funziona solo tra contratti conclusi con lo stesso fornitore. Se hai l’energia elettrica presso una società e il gas presso un’altra, il meccanismo non si applica finché non li porti sotto lo stesso tetto.
  4. Se stai progettando un nuovo impianto, non dimensionarlo oltre i 200 kW per punto di consumo solo per inerzia. Il superamento della soglia cambia il meccanismo di pagamento, non soltanto la potenza.
  5. Per le aziende e le autorità pubbliche, tieni presente che il testo si applica allo stesso modo alle istituzioni pubbliche centrali e a quelle locali. L’interpretazione della Corte esclude l’idea che soltanto alcune di esse siano prosumatori.
  6. I termini concreti di applicazione derivano dalla regolamentazione dell’ANRE. La legge fissa le soglie, ma la procedura di fatturazione e di liquidazione si legge nella normativa dell’autorità.

Domande frequenti

Che cosa ha deciso, alla fine, la Corte costituzionale?
Ha respinto come infondato il ricorso di legittimità costituzionale del Presidente della Romania e ha dichiarato che la legge di modifica della legge sull’energia elettrica e sul gas naturale n. 123/2012 è conforme alla Costituzione rispetto alle censure formulate. La decisione è definitiva e generalmente obbligatoria.
Che cosa sarebbe successo se il ricorso fosse stato accolto?
La legge sarebbe tornata in Parlamento per essere messa in accordo con la decisione della Corte e la sua pubblicazione sarebbe slittata di un altro ciclo di dibattiti. Per tutto quel tempo, per i prosumatori sarebbero rimasti in vigore i vecchi meccanismi.
Da quale potenza installata non ho più la compensazione quantitativa?
Oltre i 200 kW per punto di consumo. Tra 200 e 400 kW si applica la regolazione finanziaria, al prezzo medio ponderato del mercato del giorno prima. Oltre i 400 kW si entra nel regime ordinario, con responsabilità per il bilanciamento della rete.
Posso usare le somme della compensazione per pagare il gas?
Sì, se sei una persona fisica, hai un impianto fino a 27 kW per punto di consumo e il contratto del gas è concluso con lo stesso fornitore. L’opzione si esercita per un periodo contrattuale di almeno 12 mesi.
Perché sono passati quasi tre anni dalla trasmissione per la promulgazione alla pubblicazione?
La legge è stata trasmessa per la promulgazione nel novembre 2023, ha ricevuto una richiesta di riesame nel dicembre 2023 e, dopo il riesame, è arrivata alla Corte costituzionale, dove il ricorso è stato registrato nell’ottobre 2025. La decisione è stata pronunciata nell’aprile 2026 e pubblicata nel luglio 2026.
Che cosa significa che il Parlamento avrebbe superato i limiti del riesame?
Quando il Presidente chiede il riesame di una legge, il dibattito verte sulle obiezioni contenute nella richiesta. Se il Parlamento riscrive anche disposizioni che non hanno alcun collegamento con esse, si ritiene che sia uscito dai limiti della procedura. La Corte ha stabilito qui che le modifiche erano coordinamenti necessari del cambiamento chiesto dallo stesso Presidente, e dunque rientravano nei limiti.
La decisione si applica anche alle istituzioni pubbliche?
Sì. La Corte ha affermato espressamente che il regime giuridico dei prosumatori si applica a tutte le persone fisiche e giuridiche, e che la categoria delle persone giuridiche comprende sia le autorità e le istituzioni pubbliche centrali sia quelle locali.

Testo originale dell’atto normativo

Il testo che segue è riprodotto in rumeno, la forma ufficiale di pubblicazione.

Il testo integrale, nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania

Gazzetta Ufficiale della Romania n. 594 del 21 luglio 2026 16 pagine PDF, 120 KB l'atto inizia a pagina 2

Apri il PDF ufficialeScarica il PDF

Su schermi piccoli il visualizzatore non viene mostrato. Usa i pulsanti qui sopra per aprire o scaricare il file.

Questo articolo ha carattere puramente informativo e non costituisce consulenza legale. Per situazioni specifiche, consultare un avvocato o un consulente fiscale autorizzato.