In breve
- Il patrocinio a spese dello Stato copre le tasse giudiziarie, comprese quelle della fase di esecuzione forzata, ma non copre la cauzione, la somma da versare presso il tribunale, che il giudice richiede per la sospensione provvisoria dell’esecuzione.
- Una persona che contestava un’esecuzione forzata ha chiesto alla Corte costituzionale di estendere il testo anche alla cauzione. La Corte ha dichiarato inammissibile la richiesta: si tratta di una omissione legislativa priva di rilevanza costituzionale.
- Chi vuole la sospensione provvisoria dell’esecuzione deve quindi trovare da solo il denaro per la cauzione. L’estensione del patrocinio a spese dello Stato resta una decisione del Parlamento, non della Corte.
Pubblicato: G.U. n. 599 del 22 luglio 2026
Depositata: 5 febbraio 2026
Puoi essere esentato dalla tassa giudiziaria perché non hai denaro, ma ti può comunque essere chiesta una cauzione per fermare, in via provvisoria, l’esecuzione forzata. La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale con cui si chiedeva che il patrocinio a spese dello Stato coprisse anche la cauzione, con la Sentenza n. 106 del 5 febbraio 2026, pubblicata ora nella Gazzetta Ufficiale della Romania (Monitorul Oficial). È la seconda volta negli ultimi mesi che il meccanismo del patrocinio a spese dello Stato arriva davanti alla Corte, dopo la decisione in cui sono state esaminate le vecchie soglie di reddito per la sua concessione.
Il testo in discussione è l’art. 6 lett. d) dell’ordinanza d’urgenza del Governo n. 51/2008 sul patrocinio a spese dello Stato in materia civile: «Il patrocinio a spese dello Stato può essere concesso nelle forme seguenti: […] d) esenzioni, riduzioni, rateizzazioni o differimenti dal pagamento delle tasse giudiziarie previste dalla legge, comprese quelle dovute nella fase di esecuzione forzata.» È stata criticata l’espressione finale, «comprese quelle dovute nella fase di esecuzione forzata», perché non comprende anche la cauzione.
Il caso concreto mostra bene la posta in gioco. Ioana-Roxana Pirsa aveva presentato, davanti al Tribunale di primo grado di Cornetu, un’opposizione all’esecuzione, una richiesta di sospensione provvisoria dell’esecuzione forzata e una domanda di patrocinio a spese dello Stato per l’esenzione dal pagamento della cauzione. Il giudice remittente ha ritenuto infondata la questione, rilevando che la Corte non è competente a pronunciarsi su normative asseritamente incomplete, perché ciò equivarrebbe a un intervento diretto nell’attività legislativa.
Gli effetti che produce
Il primo effetto è quello pratico. La cauzione resta fuori dalle forme di patrocinio a spese dello Stato previste dall’art. 6. Chi chiede la sospensione provvisoria dell’esecuzione forzata deve versarla con risorse proprie, anche se ha ottenuto l’esenzione dalla tassa giudiziaria di bollo.
Il secondo effetto riguarda il limite della competenza della Corte. La motivazione della questione investiva, in realtà, un’omissione legislativa priva di rilevanza costituzionale. Ai sensi dell’art. 2, comma 3, della legge n. 47/1992, una simile omissione non può essere colmata nell’ambito del controllo di costituzionalità.
Il terzo effetto attiene alla ripartizione dei ruoli tra i poteri. La Corte ricorda che, in base all’art. 61, comma 1, della Costituzione, la modifica o l’integrazione delle norme giuridiche sono attribuzioni esclusive del Parlamento. Se il patrocinio a spese dello Stato deve essere esteso alla cauzione, la decisione spetta al legislatore.
Il quarto effetto è il criterio che la Corte riprende e che merita di essere ricordato da chiunque invochi una lacuna della legge. Un’omissione legislativa ha rilevanza costituzionale soltanto se essa stessa genera la violazione del diritto fondamentale che si assume leso. Senza questo nesso, la censura non può essere esaminata.
Il quinto effetto è il consolidamento di un orientamento giurisprudenziale. La Corte richiama la Sentenza n. 895 del 6 luglio 2010, la Sentenza n. 502 del 7 ottobre 2014, la Sentenza n. 504 del 4 luglio 2017 e la Sentenza n. 98 del 16 febbraio 2021, tutte con la stessa soluzione su censure analoghe. L’argomento è stato quindi respinto ripetutamente per oltre quindici anni.
Che cosa cambia rispetto a prima
In diritto, nulla. Il testo dell’art. 6 lett. d) resta invariato e le forme di patrocinio a spese dello Stato sono le stesse: esenzioni, riduzioni, rateizzazioni o differimenti dal pagamento delle tasse giudiziarie previste dalla legge, comprese quelle dovute nella fase di esecuzione forzata.
È cambiata, invece, la chiarezza su un punto che molti soggetti che agiscono in giudizio scoprono soltanto in aula. L’esenzione dalla tassa giudiziaria non si estende automaticamente a qualsiasi somma che il giudice richiede nel corso del processo. La cauzione ha un altro regime e un altro scopo, e la legge non la annovera tra le forme di patrocinio.
Il secondo chiarimento riguarda il modo di formulare una questione. La Corte afferma senza giri di parole che le argomentazioni dell’autrice non hanno natura di vere censure di legittimità costituzionale, ma tendono a integrare il testo di legge. Una richiesta che comincia con «la legge dovrebbe prevedere anche» ha, strutturalmente, questo problema.
Il terzo chiarimento è di calendario. Il rinvio è stato disposto con l’ordinanza del 2 febbraio 2021 del Tribunale di primo grado di Cornetu, la decisione è stata pronunciata il 5 febbraio 2026 ed è stata pubblicata il 22 luglio 2026. L’opposizione all’esecuzione da cui tutto era partito è rimasta in attesa cinque anni.
Vantaggi e svantaggi
Che cosa migliora
- La situazione è chiara per chiunque prepari una richiesta di sospensione provvisoria: la cauzione non rientra nel patrocinio a spese dello Stato e va messa in conto fin dall’inizio.
- La Corte spiega di nuovo il test della rilevanza costituzionale di un’omissione legislativa, utile a chiunque voglia contestare una lacuna della legge.
- La separazione dei ruoli resta netta: integrare la legge spetta al Parlamento, il che mette i testi al riparo da modifiche introdotte per via giurisprudenziale.
- L’orientamento giurisprudenziale è stabile dal 2010, quindi avvocati e giudici non si trovano davanti a soluzioni contraddittorie.
Che cosa resta un problema
- La persona priva di risorse che ottiene l’esenzione dalla tassa giudiziaria può restare comunque senza accesso alla sospensione provvisoria dell’esecuzione, perché non riesce a pagare la cauzione.
- La Corte non dice se la lacuna vada colmata, ma soltanto che non spetta a lei farlo, e il messaggio al Parlamento resta implicito.
- L’argomento è stato respinto cinque volte in sedici anni, segno che il problema di fondo non è stato risolto per via legislativa.
- Tra il rinvio alla Corte, nel febbraio 2021, e la pubblicazione della decisione, nel luglio 2026, sono passati oltre cinque anni, e il fascicolo di Cornetu è rimasto fermo.
Consigli pratici
- Se preparate una richiesta di sospensione provvisoria dell’esecuzione forzata, calcolate in anticipo la cauzione. Il patrocinio a spese dello Stato non la copre e la richiesta di sospensione senza cauzione versata non può essere accolta.
- Chiedete il patrocinio a spese dello Stato per ciò che copre davvero: esenzioni, riduzioni, rateizzazioni o differimenti dal pagamento delle tasse giudiziarie, comprese quelle della fase di esecuzione forzata.
- Non confondete la tassa giudiziaria di bollo con la cauzione. La prima è dovuta allo Stato per il servizio della giustizia, la seconda è una somma versata a titolo di garanzia, che può essere restituita.
- Se volete contestare una mancanza della legge, mostrate in che modo quella mancanza violi essa stessa un diritto fondamentale. Senza questo nesso, la questione è inammissibile.
- Verificate le altre forme di patrocinio a spese dello Stato previste dall’art. 6 dell’ordinanza. Alcune spese possono essere coperte anche se la cauzione non lo è.
- Se i termini vi mettono sotto pressione, parlate con l’ufficiale giudiziario e con il giudice delle alternative alla sospensione provvisoria. L’opposizione all’esecuzione resta la via principale, a prescindere dalla sospensione.
Domande frequenti
Che cosa ha deciso la Corte costituzionale?
Il patrocinio a spese dello Stato copre la cauzione?
Perché la Corte non ha esteso il testo alla cauzione?
Che cosa significa omissione legislativa con rilevanza costituzionale?
Che cosa è stato chiesto, in concreto, nel giudizio di origine?
Esistono decisioni precedenti sullo stesso tema?
La situazione può cambiare?
Che cosa succede se non riesco a pagare la cauzione?
Testo originale dell’atto normativo
Il testo che segue è riprodotto in rumeno, la forma ufficiale di pubblicazione.
Il testo integrale, nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania
Gazzetta Ufficiale della Romania n. 599 del 22 luglio 2026 16 pagine PDF, 114 KB l'atto inizia a pagina 9
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