In breve
- La Corte costituzionale ha respinto come inammissibile la censura rivolta alla definizione dello stipendio base della legge quadro n. 153/2017 e al testo che impone l’allineamento al livello massimo in pagamento.
- Il motivo del rigetto non è che i testi siano chiari, ma che la questione sollevata riguarda l’interpretazione e l’applicazione della legge, cioè il compito dei giudici ordinari e non della Corte costituzionale.
- La questione era stata sollevata dal datore di lavoro, un’istituzione pubblica, in sette processi in cui i suoi stessi dipendenti chiedevano lo stipendio base al livello massimo in pagamento.
Pubblicato: Gazzetta Ufficiale della Romania (Monitorul Oficial) n. 564 del 9 luglio 2026
Pronunciata: 20 gennaio 2026
La domanda che ha tenuto fermi sette processi per sei anni ha ricevuto una risposta che non la scioglie: non è una questione di costituzionalità. Con la sentenza n. 42 del 20 gennaio 2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 564 del 9 luglio 2026, la Corte costituzionale ha respinto come inammissibile la questione relativa alle espressioni « stabilită în anexele » (« stabilito negli allegati ») dell’art. 7 lett. a) e « se va stabili » (« sarà stabilito ») dell’art. 39 comma (4) della legge quadro n. 153/2017 sulla retribuzione del personale pagato con fondi pubblici. È la seconda volta in questa estate che una controversia sulle retribuzioni pubbliche si chiude senza una risposta nel merito, dopo la rimessione sulle ore straordinarie dei vigili del fuoco, respinta anch’essa come inammissibile. In una pronuncia successiva la Corte ha chiarito anche le indennità: la sentenza n. 180/2026 le esclude dal principio di parità retributiva.
La questione era stata sollevata dall’Ufficio del catasto e della pubblicità immobiliare di Dolj in sette fascicoli pendenti davanti alla Corte d’appello di Craiova, Sezione controversie di lavoro e previdenza sociale, aventi per oggetto il pagamento dello stipendio base fissato al livello massimo corrispondente alle funzioni ricoperte. I sette fascicoli della Corte costituzionale, il primo iscritto nel 2021 e l’ultimo nel 2025, sono stati riuniti, e la sentenza è stata adottata all’unanimità.
Le due espressioni censurate sono brevi, ma reggono tutto il peso. L’art. 7 lett. a) definisce lo stipendio base come la somma di denaro spettante ogni mese al personale pagato con fondi pubblici, in corrispondenza della funzione, del grado o dello scaglione professionale, della gradazione e dell’anzianità nella specialità, « astfel cum este stabilită în anexele nr. I-IX » (« così come stabilito negli allegati nn. I-IX »). L’art. 39 comma (4) prevede che, per le istituzioni poste alle dipendenze dello stesso ordinatore di spesa, con lo stesso scopo e le stesse attribuzioni, il livello dello stipendio base « se va stabili » al livello massimo in pagamento nell’insieme di tali istituzioni.
Gli effetti che produce
Il primo effetto è che i testi censurati restano in vigore, immutati. Una pronuncia di rigetto per inammissibilità non tocca la norma e non fa sorgere alcun obbligo di intervento in capo al legislatore, a differenza di una pronuncia di accoglimento.
Il secondo effetto riguarda il motivo del rigetto. La Corte non ha detto che le espressioni siano chiare, ma che la questione di diritto invocata è, in realtà, una questione di interpretazione e di applicazione delle norme nel caso concreto sottoposto al giudice. Secondo l’art. 2 comma (3) della legge n. 47/1992, la Corte si pronuncia soltanto sulla costituzionalità degli atti per cui è stata investita, mentre l’interpretazione della legge è, dice la sentenza, una tappa indispensabile del processo di applicazione, e la compiono i giudici ordinari.
Il terzo effetto è che la domanda resta aperta per il futuro. Trattandosi di una pronuncia di inammissibilità, la sentenza non contiene alcuna motivazione sul significato delle due espressioni, quindi non offre ai giudici un punto di riferimento vincolante. Il rappresentante del Pubblico ministero aveva chiesto il rigetto per infondatezza, sostenendo che l’espressione « stabilite în anexele » ha un contenuto normativo determinabile attraverso il rinvio agli allegati e che la nozione di stipendio base ha un significato unitario all’interno della legge. La Corte non è arrivata a questa discussione.
Il quarto effetto riguarda la pratica quotidiana delle istituzioni pubbliche. L’autore della questione osservava che non esiste alcuna decisione del Governo e alcun decreto a carattere normativo che stabilisca la metodologia con cui un ufficio territoriale individua lo stipendio massimo in pagamento nelle istituzioni simili e lo applica ai propri dipendenti. La sentenza non cambia nulla al riguardo: il vuoto normativo resta dov’era.
Il quinto effetto è procedurale. La Corte ha riformulato l’oggetto della questione partendo dalle note dell’autore, ritenendo che sia censurata l’espressione « stabilită în anexele », al singolare, la forma che compare effettivamente nell’art. 7 lett. a), e non « stabilite în anexele », come era stato formulato in un primo momento. Il dispositivo si riferisce alla forma corretta.
Che cosa cambia rispetto a prima
Dal punto di vista del testo di legge, nulla. La legge quadro n. 153/2017 conserva le stesse definizioni e la stessa regola di allineamento al massimo in pagamento. Quello che cambia è la mappa delle strade rimaste aperte a chi si trova in una controversia del genere.
Prima di questa decisione, contestare la qualità del testo davanti alla Corte costituzionale era una delle varianti plausibili. Dopo di essa è chiaro che la domanda « che cosa significa stipendio base nel mio caso » non si pone alla Corte costituzionale. Restano i giudici di merito e, se si forma un orientamento non uniforme, i meccanismi di unificazione dell’Alta Corte di cassazione e giustizia.
Il secondo cambiamento è di contesto. La sentenza si aggiunge a una serie in cui la Corte è stata chiamata a chiarire l’applicazione della legge quadro n. 153/2017 pezzo per pezzo. Sempre nel 2026 la Corte si è pronunciata nel merito su un’altra controversia nata dalla stessa legge, quando ha stabilito che l’indennità per il lavoro con informazioni classificate resta soltanto ad alcune categorie di personale. La differenza fra le due situazioni mostra dove passa la linea: una censura sul contenuto di una norma riceve risposta, una sul modo in cui la norma viene applicata no.
Il terzo cambiamento è di ritmo. La prima rimessione è arrivata alla Corte in seguito all’ordinanza del 20 dicembre 2021, e la sentenza è stata pronunciata il 20 gennaio 2026, cioè dopo 1.492 giorni. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Romania ne ha aggiunti altri 170. I fascicoli della Corte d’appello di Craiova portano numeri del 2020.
Vantaggi e svantaggi
Che cosa migliora
- Chiarisce il riparto delle competenze: le questioni di interpretazione e applicazione si risolvono davanti al giudice di merito, non alla Corte costituzionale.
- Non blocca alcun processo: i sette fascicoli della Corte d’appello di Craiova possono proseguire nel merito.
- Non crea un precedente che convalidi una certa lettura della legge a sfavore dei dipendenti.
- La Corte ha corretto d’ufficio l’oggetto della questione, perché la pronuncia riguardasse il testo che esiste davvero nella legge.
- La riunione dei sette fascicoli ha evitato sette soluzioni diverse sulla stessa domanda.
Che cosa resta un problema
- La domanda di fondo resta senza risposta, e la sentenza non contiene motivazioni su cui i giudici possano appoggiarsi.
- La stessa questione può essere sollevata di nuovo, in altri fascicoli, con lo stesso esito prevedibile e la stessa perdita di tempo.
- Il vuoto normativo segnalato dall’autore, l’assenza di una metodologia per individuare lo stipendio massimo in pagamento, resta intatto.
- La durata è scoraggiante: più di quattro anni dalla rimessione alla pronuncia e quasi altri sei mesi fino alla pubblicazione.
- I dipendenti i cui processi sono stati sospesi o rallentati da questa questione hanno pagato il costo di una domanda che non aveva ragione di trovarsi lì.
Consigli pratici
- Non costruire un processo su una questione di legittimità costituzionale che riguarda l’applicazione della legge. La sentenza mostra esplicitamente che censure di questo tipo si respingono come inammissibili, per quanto bene siano argomentate.
- Formula la censura sul contenuto della norma, non sulla prassi amministrativa. La Corte verifica che cosa dice il testo, non che cosa ne fanno le istituzioni.
- Se la tua controversia riguarda lo stipendio base al livello massimo in pagamento, chiedi che le prove entrino nel fascicolo. Nei processi che hanno generato questa questione, il giudice ha chiesto all’istituzione gerarchicamente superiore di comunicare gli stipendi massimi delle unità simili.
- Verifica se la tua situazione rientra nell’art. 39 comma (4). Il testo riguarda le istituzioni poste alle dipendenze dello stesso ordinatore di spesa, con lo stesso scopo, le stesse funzioni e lo stesso livello di subordinazione finanziaria.
- Segui gli orientamenti non uniformi. Quando giudici diversi danno soluzioni diverse sulla stessa questione di interpretazione, la strada naturale è il meccanismo di unificazione dell’Alta Corte, non la Corte costituzionale.
- Leggi il dispositivo, non il titolo della sentenza. Qui il titolo riprende la formulazione iniziale della questione, mentre la pronuncia riguarda l’espressione corretta dalla Corte.
Domande frequenti
Che cosa ha deciso, in concreto, la Corte costituzionale?
Che differenza c’è fra « inammissibile » e « infondata »?
Chi ha sollevato la questione?
Cambia qualcosa negli stipendi del settore pubblico?
Che cosa dice l’art. 39 comma (4) della legge quadro n. 153/2017?
Posso sollevare di nuovo la stessa questione in un altro processo?
Da quando produce effetti la sentenza?
Analisi della redazione
La soluzione è, tecnicamente, corretta e prevedibile. La Corte costituzionale verifica le norme, non il modo in cui un’istituzione le applica in un caso concreto, e la censura dell’autore riguardava proprio l’impossibilità pratica di individuare lo stipendio massimo in pagamento. Il problema non è la soluzione, ma ciò che resta dopo di essa.
L’osservazione che non si coglie leggendo la sentenza dall’inizio alla fine è che la posizione processuale dell’autore rovescia il senso abituale di una questione di legittimità costituzionale. Qui non è stato il dipendente ad attaccare il testo, ma l’istituzione pubblica datrice di lavoro, e quello che chiedeva non era la protezione di un diritto, ma l’accertamento che la norma su cui si fonda il suo obbligo di pagare è poco chiara. L’argomento centrale, sviluppato nella motivazione, è che nessun atto di organizzazione dell’esecuzione della legge, nessuna decisione del Governo e nessun decreto dell’ordinatore principale o secondario di spesa stabiliscono la procedura con cui l’ufficio territoriale individua il massimo in pagamento. La Corte risponde che l’interpretazione spetta al giudice. Le due affermazioni non si contraddicono, ma nemmeno si incontrano: il giudice può interpretare un testo, non può scrivere la metodologia che manca.
La conseguenza pratica si vede sempre nella motivazione. L’autore riferisce che, in uno dei processi, è stato il giudice stesso a chiedere all’istituzione gerarchicamente superiore l’elenco degli stipendi massimi delle unità simili, per poi obbligare l’ufficio ad allineare le retribuzioni al livello comunicato. Così si riempie, in mancanza di una norma di esecuzione, un vuoto normativo: fascicolo dopo fascicolo, con dati ottenuti per lettera durante il processo. Il risultato dipende da ciò che entra nel fascicolo, non da una regola valida per tutti, ed è esattamente l’opposto di quello che si proponeva una legge quadro sulla retribuzione unitaria.
La seconda osservazione nasce dal calendario del fascicolo. Fra la prima ordinanza di rimessione, del 20 dicembre 2021, e la pronuncia sono passati 1.492 giorni, e fra la pronuncia e la pubblicazione altri 170. Poiché la pronuncia è di inammissibilità, cioè non presuppone l’esame del merito della norma, il ritardo non si spiega con la difficoltà della questione di diritto. Per le parti dei sette processi, aperti nel 2020, questa è una perdita netta.
Che cosa andrebbe cambiato
- Una norma di esecuzione per l’art. 39 comma (4). Una decisione del Governo o un decreto che dica chi individua lo stipendio massimo in pagamento, da quale fonte e a quale data di riferimento chiuderebbe la causa reale di questi processi, che la decisione non tocca.
- Una definizione dello stipendio base che non rinvii ad allegati con importi di un solo anno. L’autore osserva che gli allegati contengono, come somme di denaro, soltanto gli importi del 2022, benché l’art. 12 comma (2) preveda la determinazione moltiplicando i coefficienti per il salario minimo lordo garantito in pagamento. I due meccanismi convivono nello stesso atto.
- Il titolo della decisione allineato al dispositivo. Il titolo pubblicato riprende l’espressione « stabilite în anexele », che la Corte corregge in « stabilită în anexele » al paragrafo 34. Chi cerca la sentenza partendo dal testo della legge non la trova dal titolo.
- Un termine interno per la redazione e la pubblicazione delle decisioni di inammissibilità. Dove la pronuncia non richiede l’esame del merito, i quasi sei mesi fra pronuncia e pubblicazione non hanno una giustificazione visibile, e le parti restano in attesa.
Testo originale dell’atto normativo
Il testo che segue è riprodotto in rumeno, la forma ufficiale di pubblicazione.
Il testo integrale, nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania
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Questo articolo ha carattere puramente informativo e non costituisce consulenza legale. Per situazioni specifiche, consultare un avvocato o un consulente fiscale autorizzato.
